Vende la stessa casa a due persone: chi prevale?

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Autore: Raffaella Mari

29 gennaio 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Se un proprietario in malafede vende lo stesso immobile a due acquirenti diversi, la legge protegge chi trascrive l’atto per primo. Il primo acquirente può chiedere i danni al venditore e al secondo compratore se era in malafede.

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Firmare il rogito per la casa dei propri sogni dovrebbe essere un momento di gioia, ma può trasformarsi in un incubo. Immaginiamo che una persona, spinta dalla mala fede, venda il proprio appartamento prima a Tizio e, il giorno dopo, lo venda anche a Caio, magari per incassare un prezzo maggiore. Questo scenario, noto come doppia alienazione immobiliare, genera una domanda angosciante: se il vende la stessa casa a due persone: chi prevale?

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La risposta non è scontata e non sempre vince chi ha firmato per primo. Il nostro ordinamento, infatti, affida la soluzione di questo conflitto a un meccanismo preciso: la trascrizione nei registri pubblici, dove però la buona fede gioca un ruolo fondamentale.

Chi vince se la casa è venduta due volte?

Il nostro sistema legale si basa sul

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principio consensualistico (art. 1376 Cc), secondo cui la proprietà di un bene si trasferisce nel momento in cui c’è il consenso valido tra le parti (la firma del contratto), non quando si pagano i soldi o si ricevono le chiavi. In teoria, quindi, il venditore, dopo aver firmato il primo contratto, non sarebbe più proprietario e la seconda vendita sarebbe nulla.

Tuttavia, per garantire la certezza nella circolazione dei beni immobili, la legge dà un’importanza fondamentale alla pubblicità dell’atto. La regola per risolvere il conflitto tra più acquirenti dello stesso immobile è stabilita dall’articolo 2644 del codice civile: tra i due compratori, prevale chi ha trascritto per primo

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il proprio atto di acquisto nei Registri Immobiliari, a prescindere dalla data in cui ha firmato il contratto.

Il venditore vende a Tizio il 1° marzo. Lo stesso venditore, in malafede, vende lo stesso immobile a Caio il 2 marzo. Se Caio, ignaro di tutto, corre dal notaio e trascrive il suo acquisto il 2 marzo pomeriggio, mentre Tizio trascrive solo il 3 marzo, il proprietario legale della casa diventa Caio, anche se ha acquistato per secondo.

Il venditore disonesto che responsabilità ha?

Il venditore che vende due volte lo stesso bene è sempre e comunque responsabile. Verso il primo acquirente (che ha perso la casa), egli ha commesso un inadempimento contrattuale: ha violato l’obbligo, assunto con il primo contratto, di trasferirgli la proprietà e di non compiere atti che potessero vanificare quell’acquisto.

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La sua è una responsabilità contrattuale diretta. Il primo acquirente, che si vede soffiare l’immobile dal secondo che ha trascritto prima, ha diritto a un risarcimento del danno. Questa azione contro il venditore si prescrive nel termine ordinario di dieci anni. Lo stesso principio si applica anche se il venditore viola un contratto preliminare (il “compromesso”), vendendo il bene a un terzo invece che al promissario acquirente (Cass. 7.10.2016, n. 20251).

Il secondo acquirente (che ha trascritto) è sempre salvo?

Qui entra in gioco la distinzione tra buona fede e mala fede. La legge protegge la certezza dei traffici, ma non fino al punto di tutelare la frode.

Se il secondo acquirente, che ha trascritto per primo, era in

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buona fede, è assolutamente salvo. “Buona fede” in questo caso significa che egli ignorava, senza colpa, l’esistenza della precedente vendita. La legge protegge il suo affidamento nei registri immobiliari. In questo scenario, il primo acquirente non può chiedergli nulla: né la casa, né i danni.

La situazione si ribalta se il secondo acquirente era in mala fede. Se egli, pur conoscendo la precedente vendita e la mancata trascrizione, ha trascritto il proprio titolo sapendo di danneggiare il primo compratore (magari accordandosi con il venditore), diventa responsabile.

Quando il secondo acquirente risponde per i danni?

La responsabilità del secondo acquirente non è contrattuale (non aveva alcun legame con il primo compratore), ma

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extracontrattuale, basata sull’aver commesso un fatto illecito (art. 2043 Cc). Per essere chiamato a rispondere, deve aver agito con la consapevolezza di partecipare all’inadempimento del venditore, cooperando attivamente per frodare il primo acquirente.

In questo caso, il secondo acquirente in mala fede e il venditore sono responsabili in solido per i danni subiti dal primo acquirente. “In solido” significa che il danneggiato può chiedere l’intero risarcimento a entrambi, o anche a uno solo dei due (che poi potrà rivalersi sull’altro). L’azione contro il secondo acquirente si prescrive in cinque anni.

Cosa può ottenere chi ha perso la casa?

È fondamentale capire che, anche se il secondo acquirente era in palese mala fede, il primo acquirente (che ha trascritto tardi) ha perso la proprietà dell’immobile. La trascrizione del secondo acquirente resta valida per la legge.

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I rimedi per il primo acquirente sono quasi esclusivamente di carattere risarcitorio e non “reale”. Egli non può, di regola, ottenere la restituzione dell’immobile. Può solo chiedere i danni, che includono:

  • la restituzione di quanto pagato;
  • le spese sostenute per l’atto (notaio, imposte);
  • il danno derivante dalla perdita dell’affare (ad esempio, l’aumento dei prezzi di mercato per una casa simile).

Si può “revocare” la seconda vendita?

Esiste un’azione legale, chiamata azione revocatoria (art. 2901 Cc), che il primo acquirente (diventato creditore del venditore per i danni) può tentare. Lo scopo è far dichiarare “inefficace” la seconda vendita nei suoi confronti.

Tuttavia, è una strada molto difficile da percorrere. Non basta provare la mala fede (la semplice “conoscenza”) del secondo acquirente. Bisogna dimostrare un presupposto molto più grave: la

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dolosa preordinazione. Si deve provare che il secondo acquirente e il venditore si sono messi d’accordo specificamente con l’intento fraudolento di sottrarre quel bene alla garanzia del primo acquirente (Trib. Roma, 30.6.2017, n. 13277). Se questa azione, molto complessa, dovesse riuscire, il primo acquirente potrebbe infine riuscire a trascrivere il suo atto e ottenere la proprietà.

Il primo acquirente ha qualche colpa?

Il sistema della trascrizione è pubblico proprio per permettere a chiunque di proteggere il proprio acquisto. La legge (art. 1227 Cc) considera anche il concorso di colpa del danneggiato. Il primo acquirente, infatti, non è totalmente esente da colpa: se avesse agito con diligenza, provvedendo all’

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immediata trascrizione del suo atto, avrebbe evitato qualsiasi danno, bloccando sul nascere ogni tentativo di frode. Questa sua negligenza è uno dei motivi per cui la legge, di norma, gli nega la possibilità di riavere il bene (la tutela in forma specifica) e gli concede solo il risarcimento monetario.

Come evitare la truffa della doppia vendita?

Oggi esiste uno strumento di tutela molto efficace per l’acquirente, introdotto dalla Legge sulla Concorrenza (L. 124/2017): il “conto deposito” (o prezzo-valore) presso il notaio.

Si tratta, in sostanza, di un conto corrente dedicato e protetto, intestato al notaio. Al momento del rogito, l’acquirente versa il prezzo dell’immobile non direttamente al venditore, ma su questo conto. Il notaio “congela” la somma e la svincola a favore del venditore solo dopo aver effettuato la trascrizione dell’atto e aver verificato che non ci siano formalità pregiudizievoli (come una seconda vendita o un’ipoteca) iscritte nel frattempo. Questo meccanismo garantisce un acquisto sicuro e annulla di fatto il rischio della doppia alienazione.

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