Si possono chiedere i danni da lite temeraria in una causa a parte?

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Autore: Angelo Greco

02 febbraio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Non si può iniziare un nuovo processo per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.). La richiesta di risarcimento per malafede o colpa grave va fatta nello stesso giudizio in cui avviene l’abuso.

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Subire una causa ingiusta, magari sapendo che la controparte agisce solo per infastidirci o senza alcuna base legale, è un’esperienza molto frustrante. Viene naturale pensare, una volta vinta la causa e dimostrata la propria ragione, di volersi “rifare” iniziando un nuovo procedimento per chiedere i danni di questa ingiustizia. Ma la domanda che molti si pongono è: si possono chiedere i danni da lite temeraria in una causa a parte? La risposta che fornisce la nostra procedura civile è molto specifica e protegge il corretto funzionamento della giustizia, stabilendo regole precise su

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dove e quando chiedere questo tipo di risarcimento. Cerchiamo di spiegare come funziona questo meccanismo.

Perché la lite temeraria va chiesta nello stesso processo?

La richiesta di risarcimento per responsabilità processuale aggravata

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, regolata dall’articolo 96 del codice di procedura civile, deve essere presentata obbligatoriamente all’interno dello stesso giudizio in cui si è verificata la condotta scorretta. Questo principio è chiamato “endoprocessualità”: la richiesta nasce e muore dentro quel processo. La ragione è che l’illecito processuale (cioè il danno causato dall’aver iniziato o gestito male una causa) è una materia specifica. La legge (art. 96 c.p.c.) ha previsto una norma speciale che sostituisce la regola generale sul risarcimento danni (l’art. 2043 del codice civile) (Cass. Civ., Sez. 3, n. 36593 del 30-12-2023). Di conseguenza, la domanda di risarcimento deve essere rivolta allo stesso giudice che sta decidendo la causa principale, perché è lui che ha tutti gli elementi per valutare se la controparte ha agito con
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malafede o colpa grave (Cass. Civ., Sez. 5, n. 9712 del 14-04-2025).

Tizio mi fa causa (Causa A) per un debito che sa benissimo essere inesistente. Io, per difendermi, vinco la Causa A. Non posso, a questo punto, iniziare una nuova Causa B per chiedere a un altro giudice i danni per la lite temeraria subita. Dovevo chiedere quei danni al giudice della Causa A, prima che emettesse la sentenza finale.

Cosa succede se chiedo i danni in una nuova causa?

Ignorare la regola dell’endoprocessualità porta a conseguenze negative. Se una parte, dopo aver vinto una causa, ne inizia una nuova e separata per chiedere i danni ex art. 96 c.p.c. relativi al processo precedente, il nuovo giudice dichiarerà la domanda

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inammissibile o improponibile (Tribunale di Taranto, sent. n. 1624 del 3 giugno 2024).

Questo significa che la causa viene chiusa subito, senza nemmeno entrare nel merito della richiesta, perché la responsabilità processuale doveva essere valutata nel contesto in cui è avvenuta (Cass. Civ., Sez. 3, n. 36593 del 30-12-2023). L’unica, rarissima, eccezione si ha quando è stato oggettivamente impossibile proporre la domanda nel giudizio precedente, per cause non imputabili a chi ha subito il danno (Cass. Civ., Sez. 5, n. 9712 del 14-04-2025).

Si possono chiedere i danni in una causa nuova?

Fino ad oggi, come appena visto, è stato sempre impossibile pretendere il risarcimento del danno da lite temeraria in un giudizio autonomo. Ma, una sentenza storica delle

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Sezioni Unite della Cassazione (la sent. n. 24172/2025) ha ribaltato la situazione, risolvendo un conflitto giurisprudenziale. Secondo la pronuncia in commento, se un soggetto inizia contro di te una o più cause infondate agendo in malafede, potrai chiedergli i danni anche dopo il termine della causa e la pubblicazione della sentenza. Questo è possibile, ovviamente, solo se il giudizio si è concluso con il rigetto totale delle sue domande.

Tale pronuncia cambia radicalmente l’interpretazione dell’art. 96 c.p.c. La Corte ha chiarito un aspetto molto importante del processo civile. I giudici non sono obbligati a seguire un ordine rigido, analizzando prima le questioni di rito (cioè procedurali) e poi quelle di merito (cioè il contenuto della richiesta). Il giudice è libero di esaminare le questioni seguendo l’

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ordine logico più opportuno per definire rapidamente il giudizio (la cosiddetta “geometria variabile”). Può decidere la causa in base alla questione, di rito o di merito, che ritiene più idonea a chiudere la lite, nel rispetto del “giusto processo”.

Questa flessibilità ha una conseguenza fondamentale. Se il giudice rigetta la domanda dell’attore (quello che ha agito in malafede) pronunciandosi direttamente sul merito (ad esempio, dicendo che il debito non esiste), non significa che abbia automaticamente valutato anche tutte le questioni procedurali. Il fatto che tu (il convenuto) non abbia presentato la domanda di danni per lite temeraria in quel giudizio, non viene “coperto dal giudicato”. In altre parole, la tua possibilità di chiedere i danni non scade e non si chiude implicitamente solo perché il giudice non si è pronunciato su di essa. Proprio perché il giudice può aver deciso “per saltum” (saltando l’ordine logico), la tua richiesta di danni resta proponibile in un

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nuovo e autonomo giudizio.

Le Sezioni Unite hanno precisato che questa libertà del giudice incontra dei limiti. Il giudice deve usare “doverose cautele” e non può ignorare vizi che riguardano i presupposti fondanti del processo. Questa flessibilità non vale se ci sono violazioni che minano l’ordine pubblico processuale, come:

  • una definitiva menomazione del contraddittorio (il diritto delle parti di difendersi);
  • un difetto di “potestas iudicandi” (cioè se il giudice non aveva il potere di decidere quella causa).

In questi casi, il giudice deve affrontare la questione procedurale. Ma al di fuori di queste ipotesi gravi, la sua libertà di decidere prima il merito (e quindi, indirettamente, la tua possibilità di agire dopo per i danni) è confermata.

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Come funziona il risarcimento per malafede o colpa grave?

L’ipotesi più comune è quella del primo comma dell’art. 96 c.p.c., che punisce chi agisce o resiste in giudizio con malafede (la consapevolezza di avere torto) o colpa grave (una negligenza o ignoranza inescusabile). Per ottenere questo tipo di risarcimento, la parte danneggiata deve rispettare tre condizioni precise:

  • proporre una specifica domanda di parte: il giudice non può decidere da solo, deve essere la parte a chiederlo esplicitamente (Tribunale di Livorno, sent. n. 495 del 28 marzo 2024; Cass. Civ., Sez. 3, n. 32990 del 09-11-2022);
  • dimostrare la sussistenza del danno subito: bisogna provare di aver avuto un pregiudizio concreto a causa della condotta della controparte (Cass. Civ., Sez. 5, n. 9712 del 14-04-2025);
  • provare l’elemento soggettivo: cioè, dimostrare che l’avversario ha agito sapendo di avere torto (malafede) o senza usare la minima diligenza (colpa grave) (Tribunale Di Imperia, sent. n. 707 del 14 Novembre 2024).

Non è sufficiente chiedere genericamente i danni; bisogna fornire al giudice tutti gli elementi utili per poterli quantificare, anche se poi la liquidazione potrà avvenire in via equitativa (Cass. Civ., Sez. 5, n. 9712 del 14-04-2025).

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Caio mi cita per danni da infiltrazioni. Se lo fa sapendo benissimo che le perdite provengono dal suo stesso appartamento, agisce in malafede. Se mi cita senza aver mai fatto controllare a un tecnico da dove viene la perdita, agisce con colpa grave. In entrambi i casi, io (nella stessa causa) devo chiedere al giudice la sua condanna ex art. 96, comma 1, e dimostrare i danni subiti (es. i costi della perizia che ho dovuto pagare per difendermi).

E se hanno pignorato beni o iscritto ipoteca ingiustamente?

Il secondo comma dell’art. 96 c.p.c. riguarda casi specifici. Punisce chi, “senza la normale prudenza”, ha iniziato un’esecuzione forzata (come un pignoramento), ha iscritto un’

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ipoteca giudiziale sui beni di qualcuno, ha trascritto una domanda giudiziale o ha ottenuto un provvedimento cautelare (come un sequestro), quando poi il giudice accerta che il diritto per cui si agiva non esisteva (Cass. Civ., Sez. 5, n. 9712 del 14-04-2025). Anche in questa situazione, è necessaria una domanda di parte e la prova del danno. Vale la stessa regola dell’endoprocessualità: ad esempio, se si subisce un pignoramento ingiusto, la richiesta di danni va fatta all’interno del giudizio di opposizione all’esecuzione e non in una causa autonoma successiva (Cass. Civ., Sez. 3, n. 36593 del 30-12-2023).

Il giudice può condannare d’ufficio per abuso del processo?

Sì, ma si tratta di un caso diverso, previsto dal terzo comma dell’art. 96 c.p.c. (introdotto nel 2009). Questa norma ha uno scopo principalmente sanzionatorio e pubblicistico: non serve a risarcire un danno specifico della parte, ma a punire l’abuso dello strumento processuale e a proteggere la corretta amministrazione della giustizia e la ragionevole durata del processo (Cass. Civ., Sez. 5, n. 6048 del 06-03-2025; Corte Di Appello Di Bologna, sent. n. 1566 del 24 Luglio 2024).

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Questa sanzione è molto diversa dalle altre due:

  • non richiede una domanda di parte: il giudice può (e secondo alcuni, deve) applicarla d’ufficio, cioè di sua iniziativa, quando si accorge dell’abuso (Cass. Civ., Sez. 3, n. 26435 del 20-11-2020);
  • non richiede la prova del danno: la condanna consiste nel pagamento di una “somma equitativamente determinata” che va a favore della parte che ha subito l’abuso, ma che ha natura di sanzione (Cass. Civ., Sez. 5, n. 6048 del 06-03-2025).

Attenzione: anche se il giudice agisce d’ufficio e non serve provare il danno, deve comunque accertare che la parte soccombente abbia agito con malafede o colpa grave (Tribunale di Perugia, sent. n. 348 del 28 febbraio 2024). Si tratta di una punizione per aver violato i doveri di

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lealtà e probità processuale (art. 88 c.p.c.) (Cass. Civ., Sez. 5, n. 6048 del 06-03-2025).

Un avvocato presenta un ricorso in appello palesemente infondato, magari citando leggi sbagliate o ignorando volontariamente la giurisprudenza costante solo per allungare i tempi. Il giudice d’appello, nel dichiarare inammissibile il ricorso, può condannare d’ufficio la parte (e/o l’avvocato) a pagare una somma, ad esempio 3.000 euro, per questo palese abuso del processo.

Quando si ha malafede o colpa grave in una causa?

È fondamentale capire che il solo fatto di perdere una causa non significa automaticamente aver agito con malafede o colpa grave (Cass. Civ., Sez. 5, n. 9712 del 14-04-2025). Ognuno ha diritto di difendere le proprie ragioni. La condanna scatta solo quando si commette un abuso (Tribunale Di Piacenza, sent. n. 241 del 20 Maggio 2025).

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La giurisprudenza definisce così i due concetti:

  • mala fede: è la consapevolezza dell’infondatezza della propria domanda o difesa. In pratica, significa agire in giudizio sapendo di avere torto marcio (Cass. Civ., Sez. 5, n. 6048 del 06-03-2025; Cass. Civ., Sez. 3, n. 18745 del 12-07-2019);
  • colpa grave: è la violazione del grado minimo di diligenza. Si verifica quando l’infondatezza della pretesa è così evidente che sarebbe bastata la normale prudenza per capirlo (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 2560 del 24 giugno 2024). Si ha colpa grave, ad esempio, quando si agisce senza aver controllato i documenti essenziali (Corte Di Appello Di Bologna, sent. n. 1566 del 24 Luglio 2024) o quando si insiste su una tesi contraria al “diritto vivente” (cioè alla giurisprudenza consolidata) senza proporre argomenti seri e nuovi (Cass. Civ., Sez. 5, n. 6048 del 06-03-2025).

Come si calcola la somma per abuso del processo (art. 96 comma 3)?

Nel caso della sanzione d’ufficio per abuso del processo (terzo comma), la legge stabilisce che il giudice determina la somma “in via equitativa”. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice ha un ampio potere discrezionale: non esistono limiti minimi o massimi di importo, l’unico vincolo è che la somma stabilita sia ragionevole (Cass. Civ., Sez. 3, n. 26435 del 20-11-2020; Cass. Civ., Sez. 2, n. 9679 del 10-04-2024). Spesso, i giudici usano come parametro di riferimento l’importo delle spese processuali liquidate alla parte vincitrice, stabilendo una sanzione pari a quella cifra, o a un suo multiplo o frazione (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 2560 del 24 giugno 2024; Tribunale di Perugia, sent. n. 348 del 28 febbraio 2024).

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