Posso usare materiali protetti nei corsi di formazione?
L’uso di materiale didattico (libri, video) in corsi online o in presenza è limitato. La legge (L. 633/1941) ammette eccezioni solo a fini illustrativi, non commerciali e in ambienti sicuri. L’organizzatore è responsabile.
Organizzare un corso di formazione, sia online che in aula, significa prima di tutto condividere conoscenza. Per farlo, docenti e istituti attingono a una vasta gamma di risorse: estratti di libri, articoli scientifici, immagini, video e slide. Ma questa condivisione si scontra inevitabilmente con la tutela del diritto d’autore. Molti credono che la “finalità didattica” sia una specie di passpartout che renda tutto lecito, ma non è affatto così. La legge italiana è molto precisa nello stabilire i confini. La domanda che ogni organizzatore deve porsi è:
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L’uso didattico giustifica la violazione del copyright?
Spesso si fa confusione tra “scopo didattico” e “libero utilizzo”. La legge italiana sul diritto d’autore (
- l’utilizzo deve riguardare solo una porzione dell’opera, non la sua interezza;
- deve avvenire esclusivamente per finalità illustrative a uso didattico, intese come supporto e integrazione all’insegnamento;
- l’utilizzo deve perseguire uno scopo non commerciale;
- deve avvenire sotto la responsabilità di un istituto di istruzione. Questo significa fisicamente nei locali dell’istituto o, per i corsi online, in un ambiente elettronico sicuro, accessibile solo al personale docente e agli studenti iscritti al corso;
- è obbligatorio menzionare sempre il titolo dell’opera, i nomi dell’autore, dell’editore e dell’eventuale traduttore, se presenti.
Un docente che proietta in aula (o condivide nella piattaforma e-learning chiusa e accessibile solo agli iscritti) due pagine di un saggio per commentarle durante la lezione, rispetta l’eccezione. Lo stesso docente che scansiona l’intero libro e lo distribuisce in PDF agli studenti commette un illecito.
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Se il docente cede i diritti, sono coperto per tutto il materiale?
Gli istituti di formazione spesso stipulano contratti con i docenti per la realizzazione di materiale didattico originale (dispense, slide, video-lezioni). Questi contratti prevedono la cessione o la concessione dei diritti di sfruttamento economico all’istituto, mentre il docente mantiene il diritto morale alla paternità (che è inalienabile). Questo accordo, però, è circoscritto esclusivamente all’opera creata dal docente su commissione. Tale contratto non ha alcuna efficacia sui materiali realizzati da soggetti terzi che il docente potrebbe aver inserito a corredo delle sue dispense. La responsabilità per l’utilizzo di questi “allegati” (estratti di libri, articoli, immagini prese da internet, video) ricade direttamente sull’
Un formatore prepara una dispensa di 50 pagine (coperta dal contratto) ma al suo interno include 10 pagine scannerizzate da un manuale di un altro autore e 5 foto prese da un sito web. Il contratto con il docente non copre in alcun modo le 10 pagine e le 5 foto, la cui responsabilità resta in capo all’istituto.
Corsi online: chi risponde dei materiali caricati dai docenti?
La responsabilità dell’organizzatore si aggrava notevolmente nel contesto dell’e-learning, specialmente se la piattaforma consente agli utenti (i docenti) di caricare contenuti che vengono poi condivisi con altri utenti (gli studenti). In base a una normativa recente (
In assenza di autorizzazione, il prestatore (l’istituto) è direttamente responsabile per la comunicazione non autorizzata. Per evitare la responsabilità, l’istituto deve dimostrare cumulativamente di aver:
- compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti (ad esempio, cercando licenze commerciali);
- compiuto i massimi sforzi, secondo standard di diligenza professionale, per assicurare che non siano disponibili opere specifiche per cui i titolari hanno fornito le necessarie informazioni (il cosiddetto “notice and staydown”);
- agito tempestivamente per disabilitare l’accesso o rimuovere i contenuti segnalati dai titolari dei diritti e aver compiuto i massimi sforzi per prevenirne il ricaricamento.
Quali sono i rischi se uso materiale senza licenza?
Ignorare queste regole ed utilizzare materiali che non rientrano nella stretta eccezione didattica (art. 70-bis) e per i quali non si possiede una licenza, espone l’istituto di formazione a conseguenze legali significative. I titolari dei diritti (autori, editori) possono intraprendere due azioni principali.
La prima è un’azione inibitoria, ovvero una richiesta urgente al tribunale per ottenere la cessazione dell’utilizzo illecito e la rimozione immediata dei materiali non autorizzati dalla piattaforma o dal corso.
La seconda è un’azione di risarcimento del danno, che può includere sia il danno patrimoniale (il mancato guadagno del titolare) sia il danno non patrimoniale.
Come può un istituto di formazione tutelarsi legalmente?
Per evitare violazioni del diritto d’autore, un istituto di formazione privata deve adottare un approccio proattivo e rigoroso. Non basta fidarsi del materiale fornito dai docenti. È necessario:
- accertare che ogni utilizzo di materiale protetto rispetti tutte le condizioni indicate dall’articolo 70-bis;
- verificare l’esistenza di licenze d’uso commerciali e, in caso contrario, predisporre un’efficace struttura contrattuale che preveda la concessione e/o cessione dei diritti;
- impegnarsi a garantire che ogni materiale utilizzato sia sempre accompagnato dalla corretta e completa citazione della fonte, dell’autore e degli altri titolari dei diritti;
- implementare procedure rigorose per la gestione dei contenuti online, specialmente per la ricezione delle segnalazioni e la rimozione dei contenuti;
- informare i docenti sui limiti esatti dell’eccezione didattica, sull’impossibilità di cedere diritti di cui non sono titolari e renderli consapevoli delle policy interne dell’istituto per l’utilizzo di materiali di terzi.