Si può contestare il precetto al condòmino in regola?

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Autore: Paolo Florio

02 febbraio 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Un fornitore del condominio non può agire contro i proprietari virtuosi se non ha prima tentato di recuperare il credito dai morosi. La legge (art. 63) impone un obbligo di preventiva escussione.

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Vivere in un condominio significa condividere spese, ma anche responsabilità. Una delle paure più comuni per chi è sempre attento a pagare le proprie quote è quella di trovarsi a rispondere dei debiti altrui. Cosa succede se il condominio non paga, ad esempio, i lavori di ristrutturazione e la ditta appaltatrice bussa alla porta di chi è in regola? Si può contestare il precetto al condòmino in regola? Questo atto è nullo? La risposta è affermativa, ma è legata al rispetto di una procedura specifica che la legge impone al creditore per tutelare proprio chi ha già adempiuto ai propri obblighi.

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Cosa succede se il condominio non paga un fornitore?

Lo scenario è classico: un condominio commissiona importanti lavori di ristrutturazione. La ditta appaltatrice li esegue regolarmente, ma l’ente di gestione non salda l’intero importo. A questo punto, l’impresa, per recuperare le proprie spettanze, ottiene un decreto ingiuntivo contro il condominio. Ma il condominio, in quanto tale, non ha un patrimonio “suo” su cui il creditore possa rivalersi facilmente. Il patrimonio è costituito dalle quote dei singoli proprietari. Per legge, il creditore deve quindi chiedere all’amministratore l’elenco dei

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condòmini morosi, cioè coloro che non hanno versato le quote relative a quella spesa.

Come sono protetti i condòmini che hanno pagato le quote?

I proprietari che hanno regolarmente versato la loro quota (i cosiddetti “condòmini virtuosi”) sono protetti da un’importante regola: il beneficio della preventiva escussione, stabilito dall’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile (art. 63 disp. att. c.c.). Questo principio non cancella la responsabilità generale del condòmino, ma stabilisce una precisa gerarchia nell’azione del creditore. Il fornitore non può scegliere liberamente chi aggredire: ha l’onere di tentare di ottenere il pagamento prima

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dai soggetti che risultano nell’elenco dei morosi. Questo tentativo deve essere condotto con diligenza, buona fede e correttezza.

Quando il creditore può agire contro chi è in regola?

L’azione esecutiva nei confronti dei condòmini virtuosi è ammessa solo in via sussidiaria ed eventuale. Scatta unicamente se il tentativo di recupero nei confronti dei morosi si conclude con l’infruttuosità dell’azione. In pratica, il creditore deve dimostrare di aver provato a pignorare i morosi ma di non essere riuscito a recuperare il proprio denaro (ad esempio, perché nullatenenti). Solo a questo punto, per soddisfare le proprie legittime aspettative, potrà rivolgersi ai condòmini in regola.

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Chi ha pagato risponde per l’intero debito residuo?

Assolutamente no. Anche quando il creditore, dopo il fallimento dell’azione sui morosi, si rivolge ai condòmini virtuosi, incontra un limite invalicabile. Non può chiedere l’intero debito residuo a un singolo proprietario. La responsabilità del condòmino virtuoso è sempre e solo pro quota. Il creditore potrà quindi agire nei suoi confronti solo per una somma proporzionale ai suoi millesimi di proprietà (Trib. Napoli, sent. n. 8539 del 30 settembre 2025).

Se il debito residuo del condominio è di 20.000 euro e il signor Rossi (che è in regola con i pagamenti) possiede 30 millesimi, il creditore potrà chiedergli al massimo 600 euro (cioè il 30 per mille di 20.000), e non l’intera somma.

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Come difendersi da un precetto se si è pagato tutto?

Se un condòmino virtuoso riceve un precetto (cioè l’intimazione di pagamento che precede il pignoramento), ha lo strumento giuridico per bloccare immediatamente l’azione. Può presentare un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Con questo atto, si rivolge al tribunale contestando il diritto del creditore di agire contro di lui. Come confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass., ord. n. 5043/2023), il motivo dell’opposizione è proprio la violazione del beneficio di preventiva escussione. Il condòmino, in sostanza, fa valere il suo diritto a non essere aggredito finché il creditore non ha tentato di tutto contro i veri debitori, cioè i morosi.

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Perché il precetto al condòmino virtuoso è nullo?

L’atto di precetto notificato al condòmino in regola con i pagamenti è nullo se il creditore ha saltato i passaggi obbligatori. La preventiva escussione dei morosi non è una facoltà, ma una vera e propria condizione di procedibilità dell’azione esecutiva contro i virtuosi (Trib. Napoli, sent. n. 8539 del 30 settembre 2025).

Se il creditore non fornisce la prova di aver prima agito diligentemente contro i morosi e di non aver ottenuto risultati, il precetto inviato al condòmino in regola è illegittimo e, se opposto, viene annullato dal giudice. La difesa del condòmino virtuoso è ancora più forte se può dimostrare, oltre al mancato rispetto della procedura, di aver già interamente versato la propria quota (magari, come nel caso analizzato dal Tribunale, con un vincolo di destinazione specifico per quel fornitore) o se esistono accordi particolari (come un accollo del debito da parte di altri) o persino sentenze che hanno annullato la delibera di riparto di quella spesa.

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