Maltrattamento di polli: quando è reato?
La legge italiana protegge tutti gli animali, inclusi quelli da allevamento. Polli e galline sono tutelati da norme che puniscono le lesioni, le sevizie e la detenzione in condizioni di grave sofferenza.
Nell’immaginario comune, le leggi sulla tutela degli animali sono spesso associate agli animali d’affezione, come cani e gatti. È facile indignarsi per la loro sofferenza, ma ci si interroga meno sulla rilevanza giuridica del benessere di altre specie, specialmente quelle destinate al consumo. Eppure, l’ordinamento italiano non fa distinzioni basate sull’utilità dell’animale. È quindi lecito chiedersi: il maltrattamento di polli è reato? La risposta è affermativa e si basa su un principio chiaro: un animale è tutelato in quanto tale, e la legge punisce chiunque gli infligga sofferenze ingiustificate, sia esso un pollo, una gallina o qualsiasi altra creatura.
Indice
Un pollo è un animale domestico per la legge?
Per il diritto penale, la risposta è sì. Sebbene nell’uso comune si tenda a distinguere tra “animali da compagnia” (o familiari) e “animali d’allevamento” (destinati al consumo, come indicato anche in vecchi pareri della Corte di Giustizia Europea [Conclusioni dell’avvocato generale Darmon del 19 febbraio 1987]), la legge italiana adotta una categoria più ampia. Il Codice Penale, ad esempio all’articolo 727, tutela gli “
Cosa rischia chi ferisce o uccide un pollo per crudeltà?
Uccidere o ferire un pollo o una gallina al di fuori delle pratiche di macellazione consentite, o per puro sadismo, integra reati molto gravi. Il Codice Penale punisce chiunque, “per crudeltà o senza necessità“, provoca la morte di un animale (art. 544-bis c.p.) o gli causa una lesione (art. 544-ter c.p.).
La legge punisce anche chi sottopone l’animale a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori “insopportabili per le sue caratteristiche etologiche“. L’espressione “crudeltà” si riferisce alla volontà di infliggere dolore, mentre la “necessità” è ciò che esclude il reato (ad esempio, la macellazione eseguita a norma di legge). Le pene sono severe: per il maltrattamento (art. 544-ter) si va dalla reclusione da sei mesi a due anni e una multa da 5.000 a 30.000 euro, pena aumentata della metà se l’animale muore. Per l’uccisione (art. 544-bis), la reclusione va da sei mesi a tre anni.
Chi per divertimento colpisce una gallina con un bastone, ferendola, commette il reato di maltrattamento (art. 544-ter). Se la uccide senza motivo, commette il reato di uccisione di animali (art. 544-bis).
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Tenere galline in condizioni incompatibili è reato?
Esiste una specifica figura di reato, di natura contravvenzionale, che non punisce un atto di crudeltà momentaneo, ma una condizione di sofferenza prolungata. L’articolo 727, comma 2, del Codice Penale punisce con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro chi detiene animali “in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze“.
La giurisprudenza ha sottolineato che, per far scattare questo reato, la sofferenza inflitta deve essere “grave”. Non basta una semplice situazione di disagio, ma occorre una condizione seria, che deve essere valutata oggettivamente esaminando le modalità di detenzione e quanto queste siano incompatibili con la natura dell’animale (le sue esigenze etologiche) [Cass. Pen., Sez. 3, N. 39600 del 28-10-2024].
Tenere molte galline ammassate in gabbie piccolissime, senza luce, senza possibilità di muoversi e in condizioni igieniche pessime, integra questo reato perché tali condizioni sono incompatibili con la loro natura e causano oggettivamente gravi sofferenze.
Le leggi sugli allevamenti escludono il maltrattamento?
Questo è l’aspetto più complesso. Le attività di allevamento, trasporto e macellazione sono regolate da leggi speciali, sia italiane (come il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146) sia europee (come il Regolamento (CE) n. 1099/2009 sull’abbattimento). Una norma specifica (art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento del Codice Penale) stabilisce che i reati visti prima (art. 544-bis e 544-ter) non si applicano, in via generale, alle attività normate da queste leggi speciali.
La Cassazione ha chiarito che questa esclusione serve a evitare una duplicazione di sanzioni [Cass. Pen., Sez. 3, N. 7529 del 21-02-2024]. Se un allevatore viola una norma tecnica (ad esempio, la gabbia è leggermente più piccola di quanto previsto dalla legge speciale), non commette automaticamente il reato di maltrattamento, ma riceverà la sanzione (spesso amministrativa) prevista da quella legge speciale.
Tuttavia, questa “esclusione” non è un’immunità. Le norme penali generali (come l’art. 544-ter) tornano ad applicarsi quando la condotta dell’allevatore o dell’addetto alla macellazione rappresenta un “quid pluris” (qualcosa in più): un comportamento che eccede la normale, seppur dura, attività di allevamento o macellazione, e che si traduce in crudeltà gratuita o nell’inflizione di sofferenze ulteriori e non necessarie [Cass. Pen., Sez. 3, N. 7529 del 21-02-2024].
Un addetto al trasporto che, nel caricare i polli sui camion, li lancia violentemente o li colpisce di proposito, non sta semplicemente svolgendo l’attività di trasporto (regolamentata), ma sta compiendo un atto di crudeltà gratuita (“quid pluris”) e risponderà quindi del reato di maltrattamento.