Residente all'estero e iscritti AIRE: spetta il bonus casa 50%?
I cittadini italiani iscritti all’AIRE (residenti all’estero) non possono considerare la loro proprietà in Italia come “abitazione principale”. L’Agenzia delle Entrate (Risposta 273/2025) esclude l’accesso ai bonus edilizi maggiorati.
Moltissimi cittadini italiani vivono stabilmente all’estero, ma mantengono una proprietà in Italia, magari la casa di famiglia. Quando arriva il momento di ristrutturarla, sorge spontanea la domanda sui benefici fiscali, come il bonus casa. È normale chiedersi: Residente AIRE: spetta il bonus casa 50%? La risposta, purtroppo per molti, è negativa. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Risposta 273/2025) che l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) ha conseguenze precise sull’accesso alle agevolazioni, in particolare sulla differenza tra la detrazione ordinaria e quella maggiorata per l’abitazione principale.
Indice
Perché i residenti AIRE non hanno il bonus casa 50%?
La questione non riguarda l’accesso al bonus in sé, ma la sua misura. I bonus edilizi (come il bonus casa, il sismabonus o l’ecobonus) sono accessibili anche ai non residenti, ma la percentuale della detrazione cambia. L’aliquota ordinaria, prevista per le “seconde abitazioni”, è del 36%. La percentuale maggiorata, ad esempio quella del 50% (prevista per le spese 2025/2026), è riservata esclusivamente ai lavori effettuati sull’
Un cittadino italiano iscritto AIRE che vive e lavora in Svizzera possiede un appartamento in Italia. Se spende 50.000 euro per ristrutturarlo, non potrà detrarre il 50% (25.000 euro), ma dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 36%, prevista per gli immobili che non sono abitazione principale.
Cos’è l’abitazione principale per il Fisco?
Per capire l’esclusione, è necessario definire cosa intende la legge per “abitazione principale”. La norma fiscale (art. 10, comma 3-bis, Tuir) la definisce come l’immobile in cui la persona fisica (che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale) “o i suoi
Se la mia residenza anagrafica è diversa dalla dimora?
La vita quotidiana presenta molte situazioni in cui la residenza anagrafica (quella registrata in Comune) non coincide con il luogo in cui si vive davvero. Basti pensare agli studenti fuori sede o ai lavoratori che si spostano per mesi in un’altra città. In questi casi, la
Per farlo, deve presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Dpr 445/2000), nella quale certifica che la sua dimora abituale (o quella dei suoi familiari) si trova nell’immobile oggetto dei lavori, anche se la sua residenza anagrafica è altrove (Risposta 244/2025).
Un lavoratore è residente anagraficamente a Palermo, ma vive e lavora stabilmente a Milano in un appartamento di sua proprietà. Se ristruttura l’appartamento di Milano, può ottenere il bonus 50% presentando l’autocertificazione che attesta la sua dimora abituale a Milano.
Annuncio pubblicitario
Perché la regola della dimora non vale per gli iscritti AIRE?
Qui sta il punto centrale chiarito dall’Agenzia delle Entrate. La possibilità di “scollegare” la dimora abituale dalla residenza anagrafica (tramite autocertificazione) vale solo all’interno del territorio italiano. Per chi è iscritto all’AIRE, la residenza all’estero (nel caso specifico, in Svizzera) esclude in radice “che l’immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale” (Risposta 273/2025).
Essere residenti fiscali all’estero e iscritti all’AIRE è incompatibile, per il Fisco, con l’avere la propria dimora abituale in Italia. Di conseguenza, il contribuente AIRE non può utilizzare l’autocertificazione per dichiarare che la casa in Italia è la sua abitazione principale. Questa interpretazione era già stata utilizzata in passato (Risoluzione 136/E/2008) per negare a un residente estero l’esenzione dalla plusvalenza sulla vendita di un immobile in Italia, un’esenzione prevista, anche in quel caso, solo per le abitazioni principali.