Se il papà non paga, i nonni devono mantenere i nipoti?

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Autore: Raffaella Mari

04 febbraio 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

L’obbligo di mantenimento dei nonni (ascendenti) è solo sussidiario. Scatta solo se entrambi i genitori non possono provvedere. Scopri quando la legge (art. 316-bis) esclude il loro intervento.

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Quando un genitore smette di versare l’assegno di mantenimento per i figli, la situazione economica dell’altro genitore può diventare molto difficile. È una situazione purtroppo comune. La prima domanda che sorge spontanea, specialmente se il genitore inadempiente sembra “sparito” o nullatenente, è rivolta ai nonni. In molti si chiedono: se il papà non paga, i nonni devono mantenere i nipoti? La risposta non è automatica. La legge italiana stabilisce una gerarchia precisa degli obblighi, proteggendo gli ascendenti a meno che non si verifichino condizioni molto specifiche di impossibilità da parte di

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entrambi i genitori.

Chi deve mantenere i figli prima di tutti?

Il dovere fondamentale di mantenere, istruire ed educare i figli spetta, prima di ogni altra persona, ai genitori(art. 30 Cost.). Questo obbligo sorge automaticamente con la nascita del figlio, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o meno. Si tratta di un’obbligazione solidale (art. 148 c.c.): entrambi i genitori sono tenuti a contribuire in proporzione alle loro capacità economiche e lavorative.

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È importante chiarire che il mantenimento non include solo gli “alimenti” (cioè il cibo), ma copre un’assistenza materiale più ampia, necessaria a garantire ai figli normali esigenze di vita e di crescita (vestiti, istruzione, cure mediche, sport, ecc.). Se uno dei due genitori non paga, l’altro genitore è tenuto a coprire l’intero fabbisogno per il bene preminente del figlio. Tuttavia, il genitore che paga anche per l’altro ha il diritto di agire in regresso(art. 1299 c.c.) contro il genitore inadempiente per recuperare le somme anticipate.

Quando scatta l’obbligo di mantenimento per i nonni?

L’intervento economico dei nonni (o, più in generale, degli ascendenti) è previsto dall’articolo 316-bis del Codice Civile. Questa norma stabilisce che, se i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti sono tenuti a fornire loro i mezzi necessari per adempiere ai doveri verso i figli.

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La parola chiave qui è sussidiaria. L’obbligazione dei nonni non è sullo stesso piano di quella dei genitori, ma interviene solo “in seconda battuta”. Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. ord. 10419/2019), l’obbligo dei nonni non scatta automaticamente solo perché uno dei due genitori (ad esempio, il padre) è inadempiente.

Perché i nonni siano chiamati a pagare, devono verificarsi due condizioni:

  1. l’inadempimento di un genitore;
  2. l’incapacità economica dimostrata dell’altro genitore di coprire integralmente il fabbisogno dei figli con le proprie risorse (patrimonio e capacità lavorativa).

Il padre smette di pagare l’assegno. La madre ha uno stipendio che, seppur con sacrificio, le permette di provvedere a tutte le esigenze del figlio. In questo caso, anche se il padre è inadempiente, la madre non può chiedere un contributo ai nonni paterni, perché lei stessa è in grado di adempiere al dovere di mantenimento.

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Come si dimostra il bisogno dell’aiuto dei nonni?

Il genitore che chiede l’aiuto economico dei nonni deve affrontare un rigoroso onere della prova in tribunale. Non è sufficiente dimostrare che l’ex partner non paga (anche se quest’ultimo ha subito una condanna penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare).

Il punto fondamentale, come stabilito in una recente sentenza (Trib. Bari sent. n. 1556/2019), è che il genitore richiedente deve provare la propria insufficienza di mezzi. Deve dimostrare, documenti alla mano, che il proprio reddito e il proprio patrimonio non sono sufficienti a mantenere la prole. Se il genitore richiedente ha un lavoro stabile, una capacità lavorativa intatta o altre fonti di reddito (come la disponibilità di una casa gratuita), è molto probabile che la sua richiesta venga respinta.

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Solo dopo aver accertato l’oggettiva impossibilità del genitore, il giudice valuterà le condizioni economiche degli ascendenti (nonni) per stabilire se e quanto possono contribuire (Trib. Vicenza sent. 4 settembre 2009).

Come si chiede l’intervento economico dei nonni?

La legge (art. 316-bis, comma 2, c.c.) prevede un procedimento giudiziario specifico e rapido. Il genitore in difficoltà può presentare un ricorso al presidente del Tribunale. Se il giudice ritiene fondata la richiesta (verificando l’inadempimento di un genitore e l’insufficienza dei mezzi dell’altro), emette un decreto. In questo decreto, ordina all’ascendente (il nonno) di versare una parte del suo reddito direttamente al genitore richiedente o a chi si occupa dei figli.

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Contro questo decreto, l’ascendente può fare opposizione, aprendo una causa ordinaria per dimostrare che i presupposti (soprattutto l’insufficienza dei mezzi del genitore) non esistono.

Se i nonni pagano e poi vincono la causa, riavranno i soldi?

Questo è un punto delicato. Nel caso analizzato dal Tribunale di Bari (sent. n. 1556/2019), il nonno ha vinto l’opposizione e il decreto di pagamento è stato revocato con effetto retroattivo (ex tunc). Questo significa che, legalmente, è stato accertato che lui non avrebbe mai dovuto pagare quelle somme.

Nonostante ciò, il giudice ha respinto la sua richiesta di restituzione delle somme già versate. Questo perché le obbligazioni di mantenimento (e quelle alimentari in generale) hanno una caratteristica particolare: i soldi versati sono destinati a soddisfare bisogni primari e quotidiani e si presume siano stati già spesi per quello scopo. Per questo motivo, la giurisprudenza consolidata (Cass. sent. n. 13609/2016) ritiene tali somme

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irripetibili, cioè non rimborsabili, anche se si scopre che non erano dovute.

I nonni hanno anche il diritto di vedere i nipoti?

Sì. Il rapporto tra nonni e nipoti è tutelato dalla legge, non solo sul piano economico, ma anche su quello affettivo. Il figlio minore ha il diritto “di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti” (art. 315-bis c.c.).

Dopo la riforma sulla filiazione (D.lgs 154/2013), è stato introdotto l’articolo 317-bis del Codice Civile (“Rapporti con gli ascendenti”). Questa norma riconosce esplicitamente ai nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Se i genitori ostacolano questo diritto senza un valido motivo, i nonni possono rivolgersi al giudice per chiedere provvedimenti che garantiscano il loro diritto di visita, sempre tenendo conto del preminente interesse del minore.

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