Precetto contro eredi: cosa fare?

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Autore: Angelo Greco

04 febbraio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Se ricevi un precetto per debiti di un defunto, non sei sempre tenuto a pagare. La responsabilità dipende se sei “chiamato”, erede puro o con beneficio d’inventario. Scopri come opporti e limitare i danni.

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Ricevere una busta verde, magari un atto giudiziario, non è mai piacevole. Ma lo è ancora meno se quell’atto, un precetto, intima di pagare un debito lasciato da una persona cara che non c’è più. In quel momento è normale chiedersi come difendersi, cosa si rischia e quale strategia adottare. Insomma, in caso di precetto contro gli eredi cosa fare?

La risposta, per fortuna, non è sempre “pagare”. La legge italiana distingue nettamente tra chi è solo “chiamato” all’eredità e chi è “erede” a tutti gli effetti, e prevede tutele specifiche, come il beneficio d’inventario o la divisione del debito. Capire queste differenze è il primo passo per difendersi efficacemente.

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Chi non ha accettato l’eredità deve pagare i debiti?

La legge distingue in modo netto la figura del “chiamato all’eredità” da quella dell’“erede”. Il “chiamato” è semplicemente la persona a cui l’eredità è stata offerta (ad esempio, il figlio del defunto), ma che non ha ancora deciso se accettare. Fino a quando non accetta, non è erede e, di conseguenza, non è tenuto a rispondere dei debiti del defunto (Trib. Cosenza, sez. 1, sent. n. 1879/2017).

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Se un creditore notifica un precetto a un “chiamato”, quest’ultimo può presentare un’opposizione, eccependo il proprio difetto di titolarità del debito. In parole semplici, può dire al giudice: “Non sono io il debitore, perché non ho mai accettato l’eredità”. Sarà poi il creditore a dover dimostrare il contrario, provando che l’accettazione (anche tacita) c’è stata (Trib. Lanciano, sent. n. 145/2024).

Come si diventa eredi e si risponde con i propri beni?

Si diventa eredi veri e propri attraverso l’accettazione. Se questa avviene in modo “puro e semplice”, si verifica la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Questo significa che l’erede risponde dei debiti ereditari non solo con i beni ricevuti, ma anche con tutto il suo patrimonio personale (

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ultra vires hereditatis) (Cass. sez. 2, sent. n. 19318/2025).

L’accettazione non deve essere per forza una firma su un documento; può essere anche “tacita”. L’accettazione tacita si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone per forza la sua volontà di accettare e che non potrebbe fare se non in qualità di erede (Trib. Biella, sent. n. 109/2025).

Un erede che presenta la voltura catastale di un immobile del defunto a proprio nome (Trib. Rieti, sent. n. 561/2024) o che si costituisce in un giudizio presentandosi come “erede” (Trib. Napoli, sent. n. 9385/2024), sta compiendo un atto di accettazione tacita.

Attenzione anche a chi era nel possesso dei beni

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(ad esempio, il figlio che viveva nella casa del genitore defunto): se non fa l’inventario entro tre mesi, la legge lo considera erede puro e semplice (art. 485 c.c.) (Trib. Roma, sent. n. 15077/2023).

Il beneficio d’inventario salva i beni personali dal pignoramento?

L’accettazione con beneficio d’inventario è lo strumento principale per proteggersi. L’effetto è quello di tenere i due patrimoni (quello del defunto e quello dell’erede) legalmente separati (art. 490 c.c.) (Trib. Salerno, sent. n. 1028/2025).

L’erede che accetta con beneficio è erede a tutti gli effetti, ma la sua responsabilità è limitata:

  1. intra vires hereditatis: risponde dei debiti solo fino al limite del valore dei beni che ha ereditato (Cass. sez. 6, n. 23961/2019);
  2. cum viribus hereditatis: i creditori possono pignorare solo i beni ereditati, ma non possono toccare il patrimonio personale dell’erede (stipendio, casa propria, conto corrente) (Trib. Roma, sent. n. 15077/2023).

Questa tutela, però, ha una trappola: l’erede deve far valere questa sua qualità

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durante il processo di cognizione, cioè prima che il creditore ottenga una sentenza di condanna. Se l’erede non lo fa, e il giudice emette una condanna generica, l’erede non potrà più usare il beneficio d’inventario per opporsi al precetto (Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 225/2024).

Se ci sono più eredi, un creditore può chiedere tutto a uno solo?

Per i debiti civili, la risposta è no. Salvo rare eccezioni, non esiste solidarietà tra i coeredi. I debiti e i pesi ereditari si dividono automaticamente tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote (pro quota), come stabilito dall’art. 754 c.c. (Trib. Benevento, sez. 2, sent. n. 2117/2023).

Se un creditore notifica a un

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coerede un precetto per l’intero importo del debito, quell’atto è illegittimo per “eccessività della somma” (Trib. Napoli, sent. n. 9385/2024).

Tizio muore con un debito di 30.000 euro e lascia tre eredi in parti uguali (un terzo ciascuno). Il creditore non può chiedere 30.000 euro a un solo erede. Può chiedere al massimo 10.000 euro a ciascuno. L’erede che riceve la richiesta per 30.000 può fare opposizione al precetto e chiedere al giudice di ridurre la somma alla sua sola quota di 10.000 (Trib. Reggio Calabria, sent. n. 1589/2024).

L’unica eccezione rilevante riguarda l’imposta di successione: per quella specifica tassa, la legge prevede che tutti gli eredi siano responsabili in solido (D.lgs 31 ottobre 1990, n. 346).

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L’opposizione al precetto va fatta da tutti gli eredi insieme?

L’opposizione al precetto è un’azione strettamente individuale. Ciascun erede che riceve la notifica ha il diritto (e l’onere) di opporsi autonomamente per far valere la propria specifica situazione giuridica. Non è necessario che tutti gli eredi agiscano insieme. Quindi un erede può presentare opposizione anche senza il consenso degli altri.

Tre fratelli ricevono lo stesso precetto. L’erede A può opporsi dicendo di essere solo un “chiamato” (perché non ha ancora accettato). L’erede B può opporsi dicendo di aver accettato con beneficio d’inventario (e quindi i suoi beni personali non si toccano). L’erede C può opporsi dicendo che gli è stato chiesto il 100% del debito, mentre lui deve solo pagare il suo 33%. Il giudice valuterà ogni singola opposizione (Trib. Cosenza, sez. 1, sent. n. 1879/2017).

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