Rissa fuori dal lavoro: si rischia il licenziamento?
Partecipare a una rissa fuori dall’ufficio può portare al licenziamento, ma non sempre. Scopri quando la condotta extralavorativa rompe il vincolo fiduciario e cosa valuta il giudice per decidere.
Quello che facciamo nella nostra vita privata, una volta timbrato il cartellino, di solito resta affare nostro. Ma ci sono dei limiti. Un litigio che degenera in violenza, anche se avviene al bar dopo il turno o nel weekend, può avere conseguenze pesanti sul posto di lavoro. Non è automatico, ma il datore di lavoro potrebbe venire a saperlo e prendere provvedimenti disciplinari. La domanda che sorge spontanea è: per una rissa fuori dal lavoro si rischia il licenziamento?
Indice
Un fatto privato può avere conseguenze sul lavoro?
Un comportamento tenuto al di fuori dell’orario e del luogo di lavoro può assumere rilevanza disciplinare. Questo accade quando la condotta è così grave da ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, cioè quella fiducia necessaria per la prosecuzione del rapporto (Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n.180 del 15 aprile 2024). L’azione, anche se estranea al contratto, deve avere un’incidenza diretta sul rapporto di lavoro, facendo dubitare della correttezza futura del dipendente (Tribunale di Trieste, Sentenza n.35 del 4 aprile 2024).
Non basta che il fatto sia grave in astratto; deve avere una “rilevanza disciplinare attuale” (Cass. Civ., Sez. L, N. 4458 del 20-02-2024). Una rissa è rilevante se, per le sue modalità, può essere considerata una “grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. L, N. 30712 del 29-11-2024).
Un lavoratore con mansioni semplici, che non implicano contatto col pubblico o poteri decisionali, condannato per fatti gravi ma avvenuti molti anni prima dell’assunzione, potrebbe non rischiare nulla. La sua condotta passata non ha un’incidenza attuale sul suo impiego (Cass. Civ., Sez. L, N. 4458 del 20-02-2024). Al contrario, una rissa violenta avvenuta la sera prima, specialmente se finisce sui giornali o coinvolge altri colleghi, lede la fiducia del datore.
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Come valuta il giudice la gravità di una rissa?
La valutazione concreta spetta al giudice di merito, che deve analizzare ogni aspetto della vicenda (Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 1866/2017). Ai fini disciplinari, la nozione di “rissa” può essere intesa in senso ampio, includendo non solo la colluttazione fisica, ma anche un “grave turbamento” della vita aziendale, specialmente se l’episodio ha ripercussioni sull’ambiente di lavoro (Cass. Civ., Sez. L, N. 26043 del 07-09-2023).
I fattori analizzati sono:
- la gravità oggettiva: la violenza fisica è sempre un atto riprovevole secondo le normali regole di convivenza (Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 1866/2017);
- il contesto: la presenza di altri colleghi, la notorietà dell’evento, le possibili ripercussioni negative sull’immagine dell’azienda o sulla serenità dei reparti sono elementi che aggravano la condotta;
- l’intenzionalità: si valuta se l’aggressione è stata premeditata o se è stata una reazione istintiva a una provocazione (Tribunale di Marsala, Sentenza n.866 del 5 dicembre 2023).
Un conto è un acceso diverbio verbale in un parcheggio, un altro è un’aggressione fisica premeditata, magari usando un oggetto per offendere (Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 1866/2017). Se la rissa avviene tra colleghi, anche se fuori sede, è quasi certo che avrà ripercussioni negative sulla serenità dell’ambiente di lavoro.
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Il licenziamento è sempre automatico in caso di rissa?
Il principio cardine in materia disciplinare è quello della proporzionalità (Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n.180 del 15 aprile 2024). La sanzione deve essere proporzionata all’infrazione. Il licenziamento è l’arma finale (extrema ratio) e si giustifica solo se l’inadempimento è talmente grave da rompere il legame di fiducia in modo irreparabile.
Il giudice, nel valutare la proporzionalità, considera anche le mansioni del dipendente (un ruolo di responsabilità richiede più affidamento) e la sua storia disciplinare. L’assenza di precedenti aiuta, ma non salva da un licenziamento se il fatto commesso è di gravità eccezionale (Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 1866/2017).
Un elemento fondamentale è il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). Se il contratto collettivo applicato in azienda prevede per una determinata condotta (come la rissa) una specifica sanzione conservativa (ad esempio la sospensione), il datore di lavoro generalmente non può licenziare (Cass. Civ., Sez. L, N. 17548 del 30-06-2025; Cass. Civ., Sez. L, N. 29090 del 11-11-2019). Tuttavia, queste elencazioni nei contratti sono spesso considerate solo “esemplificative”.
Se il CCNL prevede che per una rissa tra dipendenti la sanzione massima sia la sospensione di 5 giorni, il datore di lavoro non potrà licenziare i partecipanti. Tuttavia, se la rissa è di una violenza inaudita, finisce su tutti i giornali e coinvolge armi, un giudice potrebbe ritenerla un fatto talmente grave da rompere la fiducia, superando la previsione (esemplificativa) del CCNL (Cass. Civ., Sez. L, N. 26043/2023).
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Quali sanzioni rischio oltre al licenziamento?
A seconda della gravità del fatto, le conseguenze possono essere diverse e non si limitano alla sola perdita del posto.
- sanzione conservativa: nei casi meno gravi, in cui il fatto è illecito ma non rompe irrimediabilmente la fiducia, il licenziamento è sproporzionato. Il datore può applicare un rimprovero scritto, una multa o la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (Tribunale di Cagliari, Sentenza n.214 del 16 febbraio 2024).
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo: si applica quando il fatto è un “notevole inadempimento” degli obblighi, ma non così grave da impedire la prosecuzione temporanea del rapporto. In questo caso, il licenziamento avviene con preavviso (Tribunale di Marsala, Sentenza n.866 del 5 dicembre 2023).
- licenziamento per giusta causa: è la sanzione più grave. Avviene in tronco, senza preavviso (art. 2119 c.c.), quando la rissa, per le sue modalità violente, costituisce un’infrazione talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno per un giorno, avendo leso irrimediabilmente la fiducia (Cass. Civ., Sez. L, N. 30712 del 29-11-2024).