Come funziona la quota di legittima?

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Autore: Paolo Florio

05 febbraio 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

La legge tutela i parenti più stretti riservando loro una “quota di legittima”. Vediamo come funziona l’eredità, la differenza tra successione testamentaria e legittima, e chi sono i legittimari.

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Quando si apre una successione, la prima domanda che ci si pone è: a chi spetta il patrimonio del defunto? La risposta non è sempre automatica. Spesso si pensa che la volontà espressa in un testamento sia assoluta, ma la legge italiana pone dei paletti ben precisi. Esiste infatti una protezione speciale per i familiari più stretti, che hanno diritto a una parte specifica dell’eredità. Capire come funziona la quota di legittima è fondamentale per comprendere i limiti della libertà testamentaria e i diritti che la legge assicura, anche contro la volontà del defunto. Questo meccanismo di tutela bilancia il desiderio di disporre dei propri beni con la necessità di proteggere i legami familiari più intimi.

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Come si trasferisce l’eredità?

Il trasferimento del patrimonio di una persona deceduta, tecnicamente l’

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apertura della successione, avviene in due modi principali (art. 457 c.c.): o tramite un testamento (la cosiddetta successione testamentaria) oppure, in assenza di testamento, seguendo le regole stabilite dalla legge (la successione legittima o ab intestato). Esiste però un terzo binario fondamentale: la successione necessaria. Questa serve a proteggere i parenti più stretti, i cosiddetti legittimari, ai quali la legge riserva obbligatoriamente una quota del patrimonio (la quota di riserva), anche se il testatore aveva deciso diversamente.

Per capire come questo avviene, bisogna distinguere due momenti: la vocazione e la delazione. La vocazione è la semplice “chiamata” all’eredità, la designazione di chi

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potrebbe ereditare. La delazione, invece, è l’offerta concreta, il momento in cui l’eredità è effettivamente messa a disposizione del successore.

Chiamata all’eredità e offerta sono la stessa cosa?

Non sempre questi due momenti (vocazione e delazione) coincidono. La chiamata (vocazione) è immediata al momento della morte, ma l’offerta concreta (delazione) può essere posticipata. Pensiamo a casi specifici:

  • l’erede nominato sotto condizione sospensiva (ad esempio, “lascio la casa a Tizio solo se si laureerà”);
  • l’istituzione di un nascituro (un figlio non ancora concepito);
  • il chiamato “in subordine” (se il primo erede non accetta).

In questi scenari, la persona è “vocata” (chiamata) subito, ma l’eredità le sarà “offerta” (delazione) solo se e quando la condizione si avverrà o nascerà. Un caso emblematico è proprio quello del

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legittimario preterito, cioè l’erede stretto che il testatore ha completamente ignorato. Egli è “chiamato” dalla legge, ma non riceve un’offerta immediata; per ottenere la sua quota, dovrà prima agire in tribunale con la specifica azione di riduzione.

A differenza di quanto accadeva nel diritto romano, oggi la successione per testamento e quella per legge possono tranquillamente convivere. una persona può fare testamento lasciando la sua auto d’epoca a un amico (successione testamentaria), senza però decidere nulla sul resto del suo patrimonio (conti correnti, case). Per tutti i beni non menzionati nel testamento, si applicheranno le regole della successione legittima

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(art. 457 c.c.), dividendo i beni restanti tra i parenti secondo le quote previste dal codice.

Il fondamento della successione stabilita dalla legge si basa sul rapporto di famiglia. La legge presume che, se una persona non ha lasciato indicazioni, desideri che il suo patrimonio vada ai suoi parenti. Tuttavia, la legge dà un “peso” diverso a questi rapporti familiari a seconda della situazione:

  • nella successione legittima (quella che si apre se manca un testamento), il legame familiare è inteso in senso molto ampio: possono ereditare i parenti fino al sesto grado. Questa regola, però, si applica solo se il defunto non ha disposto diversamente;
  • nella successione necessaria (quella che protegge la quota di legittima), il legame è inteso in senso strettissimo: la tutela è limitata al coniuge (o parte dell’unione civile), ai discendenti (figli) e, solo in assenza di figli, agli ascendenti (genitori). In questo caso, il loro diritto alla quota di legittima non può essere violato, nemmeno dalla volontà chiara e contraria scritta nel testamento.

Chi eredita se non c’è un testamento?

Quando una persona muore senza aver lasciato un testamento valido (o se questo viene annullato), è la legge a stabilire chi deve ereditare e in quali proporzioni (art. 565 c.c.). Questa è la

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successione legittima. L’ordine stabilito dal codice civile è molto preciso e si basa sulla vicinanza del legame di parentela. Al primo posto troviamo i figli (art. 566 c.c.). Se i figli non possono o non vogliono accettare l’eredità (ad esempio perché deceduti prima del genitore o perché rinunciano), subentrano al loro posto i loro discendenti (nipoti del defunto), secondo il meccanismo della rappresentazione (art. 467 ss. c.c.). La presenza dei figli e del coniuge determina quasi tutte le divisioni:

  1. se ci sono solo figli, ereditano tutto loro in parti uguali;
  2. se c’è un coniuge e un solo figlio, l’eredità si divide a metà (metà al coniuge e metà al figlio);
  3. se c’è un coniuge e più figli, al coniuge spetta un terzo e ai figli spettano i due terzi (da dividere in parti uguali tra loro);
  4. se non ci sono figli, ma c’è il coniuge insieme a genitori o fratelli/sorelle del defunto, al coniuge spettano due terzi e il resto va a genitori e fratelli;
  5. se non ci sono figli, né genitori o fratelli, il coniuge eredita tutto.

Cosa succede se mancano i parenti stretti?

Se il defunto non lascia né figli né un coniuge, l’eredità va ai suoi

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genitori e ai suoi fratelli e sorelle. Se mancano anche questi, la legge applica una regola gerarchica: il parente più vicino esclude quello più lontano. L’eredità, in questo caso, si distribuisce ai parenti (escludendo gli affini, come cognati o suoceri) fino al sesto grado.

Una persona muore senza testamento, senza coniuge, figli, genitori o fratelli. I suoi parenti più prossimi sono uno zio (terzo grado di parentela) e un cugino (quarto grado). L’intera eredità spetterà allo zio, perché il terzo grado esclude il quarto.

Anche in questi casi vale la rappresentazione. Se, ad esempio, il defunto aveva una sorella (morta prima di lui) che ha lasciato un figlio (cioè il nipote del defunto), questo nipote erediterà la quota che sarebbe spettata alla madre. Se, infine, non esistono parenti entro il sesto grado, l’intero patrimonio va allo

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Stato. L’acquisto dello Stato è automatico, non serve un’accettazione e non è possibile rinunciarvi. Tuttavia, lo Stato risponde di eventuali debiti del defunto solo entro il valore dei beni che ha ereditato.

Chi sono i legittimari e cosa significa?

Abbiamo visto chi eredita senza testamento. Ora vediamo cosa succede quando un testamento c’è, ma danneggia i parenti più stretti. La legge italiana, infatti, non lascia al testatore una libertà assoluta. Esiste un nucleo di persone, i legittimari, a cui la legge “riserva” obbligatoriamente una fetta del patrimonio (art. 536 c.c.). I legittimari sono:

  • il coniuge (o la parte dell’unione civile);
  • i figli (o i loro discendenti, se i figli non possono accettare);
  • gli ascendenti (genitori o, in loro assenza, i nonni), ma solo se il defunto non ha lasciato figli.

Il principio fondamentale è l’

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intangibilità della loro quota: queste norme si applicano anche contro la volontà espressa dal defunto, sia nel testamento sia tramite donazioni fatte in vita.

Che differenza c’è tra quota di riserva e disponibile?

Il patrimonio completo del defunto viene idealmente diviso in due parti. La prima è la quota di riserva (o legittima), che è la frazione aritmetica destinata per legge ai legittimari e che non può essere loro sottratta. La seconda è la quota disponibile, che rappresenta la parte residua del patrimonio di cui il defunto poteva disporre liberamente, lasciandola a chiunque (un amico, un’associazione, un parente lontano) tramite testamento o donazioni. La legge, quindi, non crea un terzo tipo di successione, ma stabilisce una “vocazione legale” che protegge i legittimari.

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Come si calcola la quota di legittima?

La dimensione della quota di riserva (e, di conseguenza, di quella disponibile) non è fissa, ma “mobile”. Può variare, ad esempio, da un quarto fino a coprire tre quarti dell’intero patrimonio, a seconda di quanti e quali legittimari esistono nel caso concreto (ad esempio, se c’è un coniuge e più figli, la riserva è molto ampia).

Per determinare la quota esatta, si deve guardare a chi effettivamente partecipa alla successione (chi rinuncia all’eredità non viene contato). Inoltre, il valore dei beni da considerare è quello che avevano al momento dell’apertura della successione (la data della morte), rendendo irrilevanti aumenti o diminuzioni di valore successivi.

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Per stabilire la base di calcolo, non si guarda solo a ciò che è rimasto nel patrimonio alla data della morte (relictum). Si deve eseguire un’operazione contabile chiamata riunione fittizia:

  1. si calcola il valore dei beni rimasti (relictum);
  2. si sottraggono i debiti del defunto (debitum);
  3. si somma il valore di tutte le donazioni fatte in vita dal defunto (donatum).

Al momento della morte, Tizio ha beni per 100.000 € e debiti per 20.000 €. In vita aveva donato al figlio 50.000 € e a un amico 30.000 €. La base di calcolo non è 100.000 €, ma (100.000 – 20.000) + (50.000 + 30.000) = 160.000 €. Le quote di legittima si calcolano su 160.000 €.

Quali sono le quote riservate ai familiari?

Una volta calcolato il patrimonio totale con la riunione fittizia, le quote riservate ai legittimari (art. 536 c.c.) sono le seguenti:

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  • se c’è solo il coniuge (senza figli né ascendenti): gli spetta metà del patrimonio. Inoltre, il coniuge ha sempre il diritto di abitazione sulla casa usata come residenza familiare e l’uso dei mobili, e il valore di questo diritto grava sulla quota disponibile;
  • se c’è un solo figlio (senza coniuge): gli spetta metà del patrimonio;
  • se ci sono più figli (senza coniuge): spettano loro i due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali;
  • se ci sono solo ascendenti (senza figli né coniuge): spetta loro un terzo del patrimonio.

Le quote cambiano quando le figure concorrono tra loro:

  • coniuge e un figlio: un terzo spetta al figlio e un terzo al coniuge;
  • coniuge e più figli: la metà del patrimonio spetta ai figli (da dividere tra loro) e un quarto spetta al coniuge;
  • coniuge e ascendenti (ma senza figli): metà del patrimonio spetta al coniuge e un quarto agli ascendenti.

Ho diritti sulla legittima prima della morte?

Secondo i principi generali del diritto, prima che la successione si apra (cioè prima della morte), i futuri e potenziali eredi non hanno alcun diritto concreto sul patrimonio. Non hanno una pretesa sull’eredità e nemmeno un’aspettativa giuridicamente tutelata. Sebbene alcune riforme recenti abbiano introdotto figure che danno ai potenziali legittimari alcuni poteri (come la disciplina sugli effetti della riduzione delle donazioni

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art. 563 c.c., o il patto di famiglia artt. 768 bis-768 octies c.c.), queste restano eccezioni. La regola fondamentale non cambia: i diritti di legittima diventano rilevanti solo ed esclusivamente al momento del decesso del titolare del patrimonio.

La condizione di legittimario (cioè di parente stretto protetto dalla legge) assume importanza pratica solo al momento dell’apertura della successione. È solo in quell’istante, analizzando il testamento e le donazioni fatte in vita, che si può verificare un’eventuale lesione di legittima. Se la quota di riserva è stata intaccata, si attiva la cosiddetta successione necessaria. Questo meccanismo si innesca quando il legittimario che ha ricevuto troppo poco, o che è stato completamente ignorato (il cosiddetto

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legittimario pretermesso), agisce in tribunale. Se vince la causa (l’azione di riduzione), le disposizioni del testamento o le donazioni che lo danneggiano vengono dichiarate inefficaci nei suoi confronti.

L’erede escluso è erede da subito o dopo la causa?

La questione più dibattuta tra gli esperti è proprio questa: il legittimario che è stato escluso dal testatore è da considerarsi un erede? E se sì, da quando? Subito dopo l’entrata in vigore del Codice civile, una teoria autorevole sosteneva che il legittimario fosse erede fin dal momento della morte, indipendentemente da ciò che era scritto nel testamento. Oggi, tuttavia, l’orientamento prevalente è diverso: il legittimario acquista la

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qualità di erede solo dopo aver esercitato con successo l’azione di riduzione. È la sentenza favorevole del tribunale che lo “fa diventare” erede. In questo caso, si ritiene che l’accettazione dell’eredità sia già implicita nella decisione stessa di fare causa.

Cosa succede dopo la sentenza di riduzione?

Sebbene la tesi prevalente veda il legittimario pretermesso diventare erede grazie alla sentenza, esistono sfumature. Alcuni sostengono che il legittimario non diventi mai “erede” in senso tecnico, ma ottenga semplicemente i beni necessari a reintegrare la sua quota. La stessa giurisprudenza ha mostrato posizioni diverse. Una decisione della Cassazione, ad esempio, ha specificato che la sentenza di riduzione non rende il legittimario automaticamente erede, ma gli attribuisce la posizione di “chiamato all’eredità”. Di conseguenza, solo da quel momento (dalla sentenza favorevole) inizierebbe a decorrere per lui il termine di dieci anni per decidere se accettare formalmente l’eredità o rinunciarvi (

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Cass. n. 10755/1996).

Quali scelte ha l’erede che ha ricevuto poco?

Il legittimario che ritiene di essere stato leso non ha un’unica strada obbligata. Il suo strumento principale è l’azione di riduzione, che è un diritto potestativo (cioè un diritto che gli permette di modificare la situazione giuridica, ottenendo la sua quota, senza che gli altri eredi possano opporsi). Tuttavia, ha anche altre opzioni:

  • può rinunciare espressamente a far valere i propri diritti sulla legittima (art. 557, comma 2, c.c.);
  • può accettare un legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.), se il testatore lo ha previsto (in tal caso, accetta quel bene specifico e rinuncia a chiedere altro);
  • può evitare il tribunale e raggiungere un accordo negoziale con gli altri eredi per farsi riconoscere la sua parte (il cosiddetto atto di reintegrazione di legittima).

Cosa fare per tutelare la legittima?

Quando la quota di legittima viene lesa, il codice civile offre un percorso legale ben definito (artt. 553-564 c.c.). Sebbene si parli genericamente di “azione di riduzione”, in realtà si tratta di un processo che può coinvolgere tre diverse azioni legali, distinte ma collegate:

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  1. l’azione di riduzione in senso stretto: è il primo passo, necessario per far dichiarare al giudice che le disposizioni del testamento o le donazioni che hanno intaccato la quota di riserva sono inefficaci;
  2. l’azione di restituzione contro i beneficiari: una volta ottenuta l’inefficacia, se l’erede o il donatario che ha ricevuto troppo non restituisce spontaneamente i beni, si deve agire con questa seconda azione per farseli consegnare;
  3. l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti: è l’azione più complessa, che si utilizza se il beneficiario, nel frattempo, ha venduto o donato il bene a un’altra persona.

Il testatore può mettere condizioni sulla legittima?

La protezione dei legittimari è talmente forte che la legge impone un divieto specifico al testatore: non è possibile imporre

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pesi o condizioni sulla quota che spetta ai legittimari. Il defunto non può, ad esempio, lasciare la quota di legittima al figlio a condizione che quest’ultimo sposi una determinata persona, o con il divieto di vendere i beni ereditati. La quota di riserva deve essere trasmessa “pulita”, senza vincoli che ne alterino il valore o la libera disponibilità.

Chi può chiedere l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione è un diritto personale e individuale. Solo il legittimario leso (o i suoi eredi) può attivarla, e può farlo esclusivamente per la parte di quota che gli spetta per legge. Non è un diritto che può essere ceduto. Proprio per questa sua natura personale, la giurisprudenza prevalente e la dottrina ritengono che i creditori del legittimario non possano agire al suo posto (in “via surrogatoria”) per recuperare i beni e soddisfarsi su di essi, anche se alcune sentenze di tribunali (ad esempio

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Trib. Cagliari 14 febbraio 2002 e Trib. Ravenna 24 luglio 2003) avevano in passato ipotizzato il contrario.

L’azione di riduzione annulla il testamento?

Assolutamente no. È fondamentale capire che l’azione di riduzione non è un’azione di annullamento, né di rescissione o risoluzione. Non serve a dichiarare che il testamento o la donazione sono “sbagliati” o “viziati”. Quegli atti restano validi, ma la sentenza di riduzione li rende semplicemente inoperanti (cioè inefficaci) solo nei confronti del legittimario che ha fatto causa e solo nella misura necessaria a reintegrare la sua quota. Per questo si definisce un’azione di accertamento costitutivo: il giudice prima accerta

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che la lesione esiste e che ci sono le condizioni per agire; da questo accertamento deriva (effetto costitutivo) la modifica giuridica che integra la quota del legittimario.

Quali sono gli effetti pratici della riduzione?

L’effetto principale della sentenza è un’inefficacia relativa e sopravvenuta. È “relativa” perché vale solo per il legittimario che ha agito (gli altri eredi non ne beneficiano) ed è “sopravvenuta” perché l’atto era perfettamente valido fino a quel momento. La sentenza ha effetto retroattivo: nei rapporti con il legittimario, è come se la donazione o la disposizione testamentaria lesiva non fossero mai esistite, fin dal momento della morte. La persona che aveva ricevuto troppo (il beneficiario) non perde la sua qualità di erede o legatario, ma non può opporre il suo titolo di acquisto al legittimario per i beni che sono stati “ridotti”.

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Che differenza c’è tra riduzione e restituzione?

Vincere la causa di riduzione non significa riavere automaticamente i beni. L’azione di riduzione si esaurisce nel momento in cui il giudice dichiara inefficaci le disposizioni lesive. A quel punto, il legittimario ha il titolo per agire, ma se chi possiede i beni non li consegna, deve avviare l’azione di restituzione. Quest’ultima è l’azione concreta con cui si chiede la condanna del beneficiario (o del terzo acquirente) a restituire materialmente i beni. La restituzione non è la fase esecutiva della riduzione, ma una sua logica conseguenza: siccome l’atto di trasferimento è stato reso inefficace, il beneficiario possiede quei beni senza un titolo valido. Per motivi di praticità, la domanda di riduzione e quella di restituzione possono essere proposte insieme nello stesso processo.

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Chi è “in seconda fila” può accettare l’eredità?

Quando la legge o il testamento indicano più persone “in ordine successivo” (ad esempio: “lascio a Tizio, ma se Tizio non accetta, lascio a Caio”), si verifica una situazione particolare. La chiamata all’eredità (tecnicamente, la delazione) è considerata “simultanea” sia per i primi chiamati sia per quelli successivi. Questo significa che anche i chiamati “ulteriori” (Caio, nel nostro esempio) possono fare un’accettazione dell’eredità, anche in modo tacito, mentre il termine per l’accettazione dei primi chiamati è ancora aperto (Cass. civ., Sez II, 6 febbraio 2014, n. 2743).

Che succede se non accetto l’eredità in tempo?

L’accettazione dell’eredità è un diritto che va esercitato. Se il chiamato all’eredità non si decide, chiunque abbia interesse può chiedere al giudice di fissargli un termine perentorio (secondo l’art. 481 c.c.). Se, scaduto quel termine, la persona non ha ancora accettato, perde definitivamente il diritto di farlo. Quando questo accade a un erede nominato in un testamento, egli perde la qualità di “chiamato”. Di conseguenza, quella specifica disposizione testamentaria diventa inefficace e per quella quota si apre esclusivamente la

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successione legittima (quella per legge), senza che ci sia una coesistenza tra le due (Cass. Civ., Sezione VI, 20 ottobre 2014, n. 22195).

Il testamento spunta dopo 10 anni: che fare?

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive, cioè si perde, in dieci anni. La Corte di Cassazione ha chiarito che questo termine (previsto dall’art. 480, comma 2, c.c.) inizia a decorrere per tutti, in modo unitario, dal giorno dell’apertura della successione (la data della morte). Questo vale anche se un testamento viene scoperto molti anni dopo. La regola può sembrare ingiusta per chi non sapeva di essere erede, ma la legge la considera una scelta ragionevole per garantire la certezza delle situazioni giuridiche

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. Dopo un decennio, i diritti ereditari devono cristallizzarsi. Questa norma protegge chi ha accettato l’eredità per legge (successione legittima) entro i dieci anni, anche rispetto a chi, nominato in un testamento scoperto tardi, non ha potuto accettare in tempo (Cass. Civ., Sezione II, 8 gennaio 2013, n. 264).

Che succede se il testamento non copre tutto il patrimonio?

La successione legittima (per legge) e quella testamentaria (per volontà) possono coesistere, ma non sempre. Se una persona ha disposto tramite testamento della totalità del suo patrimonio, non c’è spazio per la successione legittima. In questo caso, l’unica fonte che regola il trasferimento dei beni è il testamento (

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Cass. civ., Sez. II, 10 maggio 2002, n. 6697).

Può succedere che il testatore divida i propri beni (ai sensi dell’art. 734 c.c.) ma si dimentichi di includerne alcuni, ad esempio perché acquistati solo dopo aver scritto il testamento. Se dall’interpretazione della scheda testamentaria emerge che il defunto voleva disporre solo di una parte dei suoi beni (e non dell’intero patrimonio), allora per tutti i beni non contemplati si aprirà la successione legittima (art. 457, comma 2, c.c.). In questo caso, le due forme di successione coesisteranno: quella testamentaria per i beni divisi e quella legittima per i beni “dimenticati” (Cass. civ., Sez. II, 7 giugno 1993, n. 6358

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).

L’erede escluso deve accettare con beneficio d’inventario?

Abbiamo visto che per agire in riduzione contro donazioni fatte a non eredi, la legge chiede al legittimario di accettare l’eredità con beneficio d’inventario (art. 564, comma 1, c.c.). Ma questa regola vale per il legittimario totalmente pretermesso, cioè quello completamente ignorato dal testatore? La Cassazione ha chiarito di no. Quando l’erede escluso agisce, ad esempio, per far dichiarare una finta vendita (simulazione) e poi agire in riduzione, egli sta agendo come “terzo”, proprio perché non è ancora erede. Acquisirà la qualità di erede solo dopo aver vinto la causa di riduzione. Per questo, non essendo erede al momento in cui inizia la causa, non è tenuto all’

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accettazione preventiva con beneficio di inventario (Cass. Civ., Sezione II, 3 luglio 2013, n. 16635).

La norma che impone l’accettazione con beneficio d’inventario (art. 564 c.c.) per agire in riduzione contro terzi (estranei all’eredità) è stata giudicata legittima. La sua logica è duplice. Da un lato, serve a tutelare il terzo acquirente, mettendolo in grado di conoscere l’esatta entità del patrimonio ereditario (un’esigenza che non c’è se si fa causa a un coerede, che si presume conosca già i beni). Dall’altro, evita un contrasto logico: l’erede che accetta “puramente” (senza beneficio) è tenuto a pagare tutti i debiti, anche oltre il valore dell’eredità, e deve rispettare tutti gli atti del defunto, incluse le donazioni. Non potrebbe, quindi, contemporaneamente attaccare quelle stesse donazioni (

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Cass. Civ., Sezione II, 19 ottobre 2012, n. 18068).

Se gli eredi ritengono che un coerede abbia ricevuto tutto il patrimonio tramite una donazione (magari “indiretta”, come il pagamento di una casa) e si limitano a chiedere al giudice la divisione dell’asse ereditario, quella domanda non è sufficiente a intaccare la donazione. Per ottenere quel risultato specifico, devono esercitare l’azione di riduzione. Anche senza usare formule precise, è necessario dedurre la lesione della quota di riserva e chiedere espressamente di reintegrare la propria legittima, calcolando la quota disponibile e “riducendo” la donazione fatta in vita dal defunto (Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2010, n. 19015

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).

L’erede escluso può chiedere subito la divisione?

Il legittimario che è stato completamente escluso (“pretermesso”) acquista la qualità di erede solo ed esclusivamente dopo aver vinto la causa con l’azione di riduzione. Di conseguenza, prima che la sentenza gli dia ragione, egli non è ancora un coerede. Non può, quindi, chiedere né la divisione ereditaria né la collazione (cioè l’obbligo per gli altri eredi di “rimettere” nel patrimonio le donazioni ricevute). Entrambi questi diritti, infatti, presuppongono di aver già assunto la qualità di erede e di essere parte di una comunione ereditaria (Cass. civ., Sez. II, 13 gennaio 2010, n. 368).

L’azione di riduzione ha natura personale. Questo significa che, nel giudizio, l’unica persona che deve essere obbligatoriamente citata in causa (tecnicamente, un litisconsorte necessario) è la persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria o della donazione che si ritiene abbia leso la legittima. Non è necessario, quindi, coinvolgere nel processo tutti gli altri legittimari (Cass. civ., Sez. II, 13 dicembre 2005, n. 27414).

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