Chi vince la causa col condominio paga le spese legali?

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Autore: Angelo Greco

06 febbraio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Se un condomino subisce un danno da un bene comune e vince la causa contro il condominio, deve comunque pagare la sua quota per il risarcimento? E per le spese legali? Si fa una netta distinzione.

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Non poche volte, le parti comuni condominiali (come un tetto o un impianto) causano danni a una proprietà privata. È un caso frequentissimo: l’allagamento dell’appartamento all’ultimo piano per un guasto alla terrazza condominiale. Il proprietario danneggiato fa causa all’amministrazione e, spesso, vince. Qui, però, nasce un paradosso: il proprietario danneggiato fa parte lui stesso del condominio che ha perso. La confusione che ne deriva, ben rappresentata da una sentenza (Tribunale di Roma, sentenza 12839/2025), porta molti a chiedersi:

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chi vince la causa col condominio paga le spese legali?

La risposta non è affatto scontata, perché bisogna distinguere nettamente il costo del risarcimento da quello dell’avvocato.

Chi subisce un danno dalla parte comune paga il risarcimento?

Quando un bene o un impianto comune causa un danno a uno dei condòmini e il giudice condanna il condominio a pagare un risarcimento, quella somma diventa un debito dell’intera compagine. In questa situazione, il condomino danneggiato si trova in una doppia veste: è il

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creditore (perché deve ricevere i soldi del risarcimento), ma è anche debitore (perché, in quanto comproprietario della parte comune che ha causato il danno, è responsabile per la sua manutenzione).

Il legame con la comproprietà è inscindibile. La legge (art. 1118 Codice civile) stabilisce chiaramente che nessun condomino può rinunciare al proprio diritto sulle parti comuni e, di conseguenza, non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione (e per i danni che esse provocano).

Questo fa sì che anche il danneggiato debba pagare la quota parte:

  • sia delle spese di riparazione ed eliminazione del danno;
  • sia del risarcimento a lui stesso dovuto.

Naturalmente questi oneri gli verranno

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detratti dall’importo del risarcimento che il condominio gli deve.

Se la terrazza condominiale danneggia l’appartamento del signor Rossi per 10.000 euro, il condominio viene condannato a pagare quella cifra. L’amministratore dovrà quindi ripartire la spesa di 10.000 euro tra tutti i proprietari, secondo i millesimi. Se il signor Rossi possiede 100 millesimi, dovrà partecipare anche lui alla spesa, pagando la sua quota (nell’esempio, 1.000 euro) che serve, praticamente, a risarcire … sé stesso.

Il condomino vincitore paga le spese legali del condominio?

La situazione cambia completamente quando si parla delle spese legali. Il principio secondo cui il condomino danneggiato partecipa alle spese

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relative al danno (risarcimento e riparazione) non si applica affatto alle spese processuali. In un giudizio che vede contrapposti il condominio e un singolo proprietario, il condominio non può assolutamente pretendere che il condomino vincitore partecipi, pro quota, alle spese sostenute dall’ente stesso per pagare il proprio avvocato o il proprio consulente tecnico (CTP).

Il condominio (cioè l’assemblea degli altri proprietari) ha scelto di resistere in giudizio contro il signor Rossi, ha perso la causa, e ora non può chiedergli di aiutarlo a pagare il conto del legale che gli ha dato torto. Qualsiasi delibera assembleare che tentasse di addebitare al condomino vincitore una quota delle spese legali sostenute dal condominio per quella specifica lite sarebbe

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nulla.

In sintesi, il condomino vincitore paga la sua quota di danni, ma non paga un centesimo delle spese legali sostenute dal condominio per difendersi.

Perché si pagano i danni ma non le spese della lite?

La differenza fondamentale sta nella natura dell’obbligazione. L’obbligo di pagare il risarcimento del danno (e la riparazione del bene comune) deriva dal diritto di proprietà: essendo comproprietario della cosa che ha fatto il danno, il condomino è corresponsabile della sua manutenzione, anche se ne è rimasto vittima. L’obbligo di pagare le spese legali, invece, deriva dalla soccombenza nel giudizio (cioè dall’aver perso la causa). Nella causa, il singolo condomino non è “comproprietario”, ma è “controparte” processuale. Se vince, non può essere costretto a pagare le spese di chi ha perso contro di lui.

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