Proprietario e contraente polizza rc possono essere diversi?
Non ho patente. Posso acquistare un’auto e poi concederne l’uso a mio fratello che sarà pure intestatario della polizza rc auto?
La legge non vieta l’acquisto di autoveicoli a chi non sia in possesso di abilitazione alla guida (patente).
Pertanto lei può acquistare un’auto e risultarne proprietaria al P.r.a. (pubblico registro automobilistico).
Come proprietario dell’autoveicolo lei può poi disporne nel modo che riterrà più opportuno; se deciderà di voler concedere a suo fratello, e solo a lui, di usare l’autoveicolo potrà:
- o donarlo a suo fratello (la donazione però significa trasferire gratuitamente a suo fratello la proprietà dell’autoveicolo e questo richiede di formalizzare la donazione con apposito atto al Pubblico registro automobilistico in modo che poi l’autoveicolo risulti di proprietà di suo fratello a seguito, appunto, della donazione);
- oppure concedere con contratto di comodato a suo fratello di usare gratuitamente l’autoveicolo che resterà di sua proprietà (si tratta in questo secondo caso di concedere l’autoveicolo in comodato a suo fratello; l’autoveicolo resta di sua proprietà e suo fratello viene solo autorizzato ad usarlo gratuitamente).
Riassumendo: nel caso di donazione lei
La legge consente anche di intestare la polizza rc ad un soggetto diverso dal proprietario dell’autoveicolo: quindi lei può sicuramente restare proprietario dell’autoveicolo, concederne l’uso gratuito a suo fratello e fare in modo che la polizza rc auto sia intestata a suo fratello (l’intestatario della polizza è l’unico soggetto che si assume gli obblighi derivanti dalla polizza, primo fra tutti, quello inerente al
In sede di stipula della polizza le compagnie usualmente richiedono l’indicazione anche del soggetto che ordinariamente condurrà il mezzo e quindi in tale frangente andrà indicato suo fratello non solo come intestatario della polizza rc ma anche come conducente principale e/o esclusivo dell’autoveicolo.
Un’ultima doverosa precisazione: l’indicazione del conducente abituale del mezzo (cioè di chi lo guida in modo permanente per periodi superiori a trenta giorni all’anno), che non sia il proprietario del mezzo né familiare convivente del proprietario, deve essere annotata (ai sensi dell’articolo 94, comma 4 bis, del
Questo vuol dire che se lei resta proprietario del veicolo (che poi concederà in uso gratuito a suo fratello, intestatario della polizza) e suo fratello non convive con lei, dovrete procedere a far annotare il contratto di comodato (cioè l’atto in base al quale lei concede gratuitamente a suo fratello l’uso del veicolo) nella carta di circolazione e nell’archivio nazionale dei veicoli secondo la procedura alla quale potranno guidarvi gli sportelli Aci sparsi sul territorio oppure gli sportelli dell’automobilista presenti sovente presso scuole guida o altri esercizi autorizzati.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte