Lavoro straordinario P.A.: va pagato anche senza autorizzazione?

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Autore: Raffaella Mari

29 ottobre 2025

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Il dipendente pubblico che svolge straordinari ha diritto al compenso se il dirigente è consenziente, anche solo in modo implicito. Le autorizzazioni formali o i limiti di spesa non bloccano la paga.

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Lavorare “un’ora in più” nel settore pubblico è un classico. Spesso c’è un’emergenza, una scadenza, o semplicemente una richiesta verbale del capo. Il dipendente fa il lavoro, ma poi, al momento della busta paga, arriva la doccia fredda: “Non c’è l’autorizzazione formale”, “Abbiamo superato i limiti di spesa”. E così, quel lavoro extra rischia di non essere pagato. Ma è davvero così? La legge e i giudici hanno una visione molto più pratica, che tutela chi ha effettivamente lavorato. La domanda che sorge spontanea è: il

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lavoro straordinario nella P.A. va pagato anche senza autorizzazione? La risposta, in breve, è sì, a patto che il capo sapesse e non si fosse opposto.

Come funziona il pagamento dello straordinario nel pubblico impiego?

Nel pubblico impiego contrattualizzato (cioè quello “privatizzato”, che riguarda la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici, come nella sanità, negli enti locali o nei ministeri), il rapporto di lavoro è regolato in gran parte dalle norme del codice civile, proprio come nel privato. Se un dipendente lavora, deve essere pagato. Questo principio, tutelato dall’

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articolo 2126 del codice civile, protegge la cosiddetta prestazione di fatto.

In parole semplici, la legge stabilisce che la mancanza di un’autorizzazione formale (o persino la nullità di un contratto) non impedisce il pagamento per il periodo in cui il lavoro è stato effettivamente svolto. Questo vale anche per il lavoro straordinario.

Il diritto al compenso (previsto dall’art. 2108 c.c.) è legato al fatto di aver lavorato, non alla burocrazia che ci sta dietro (Cass. ord. 19197/2025).

Cosa si intende per consenso implicito del datore di lavoro?

L’unico, vero elemento che condiziona il pagamento è il consenso del datore di lavoro (o di chi, come il dirigente o il capoufficio, ha il potere di organizzare la prestazione). Le sentenze (Cass. ord. 23610/2024) sono molto chiare su questo punto: il consenso può essere anche

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implicito. Non serve un ordine di servizio scritto. È sufficiente che il lavoro extra sia stato svolto “non insciente” (cioè, il dirigente sapeva che il dipendente era lì a lavorare oltre l’orario) e “non prohibente domino” (cioè, il dirigente non si è attivamente opposto dicendo “vai a casa, non devi fare straordinari”). Se la prestazione è stata resa in modo coerente con la volontà del soggetto preposto, va pagata.

Un’infermiera si trattiene oltre il suo turno per completare le consegne ai pazienti o per gestire un’emergenza. Il caposala la vede, è consapevole che sta lavorando di più, ma non le dice nulla, anzi, accetta di fatto la sua prestazione per garantire il servizio. Quello è un consenso implicito e l’ora di straordinario va retribuita.

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L’assenza di autorizzazione formale blocca il pagamento?

Questo è il punto che crea più confusione. I Contratti Collettivi (CCNL) e le norme sulla spesa pubblica (come quelle per le “prestazioni aggiuntive” in sanità, L. 1/2002) spesso prevedono procedure molto rigide: autorizzazioni preventive, budget specifici, requisiti soggettivi. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’articolo 2126 del codice civile non è in contrasto con queste regole, ma le integra.

La tutela del lavoratore e il suo diritto a una retribuzione proporzionata al lavoro svolto (garantito dall’articolo 36 della Costituzione) prevalgono. In sintesi: la mancanza di un’autorizzazione formale o il superamento dei

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vincoli di spesa pubblica non possono essere usati come scusa per non pagare il dipendente che ha effettivamente lavorato (Cass. ord. 17912/2024).

Se il dipendente viene pagato, chi paga per la violazione?

Il fatto che il lavoratore abbia diritto al compenso non significa che la violazione delle regole di spesa resti senza conseguenze. Le due cose, semplicemente, viaggiano su binari separati. Il lavoratore ottiene la sua paga. L’amministrazione, però, potrà rivalersi sui funzionari o dirigenti che hanno consentito o richiesto lo straordinario violando le procedure. Questi funzionari potrebbero essere chiamati a rispondere per responsabilità (amministrativa o erariale) verso la pubblica amministrazione, per aver generato una spesa non autorizzata (Cass. sent. 18063/2023). Si tratta, però, di un problema interno tra l’ente e il suo dirigente, che non deve in alcun modo pregiudicare il diritto del dipendente a essere pagato per il lavoro che ha fatto.

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