Quali frasi sono considerate diffamazione?
Non esistono elenchi ufficiali, ma la Cassazione valuta il significato oggettivo. Dal dare del “ladro” o “stronzo” a “gentaglia”, fino a “manipolazione psicologica”. Ecco i confini della diffamazione.
Spesso si scrive o si parla senza soppesare le parole, specialmente online. Eppure, la legge ha un’idea molto chiara di cosa significhi danneggiare la reputazione altrui. Capire quali frasi sono considerate diffamazione non è affatto scontato, principalmente perché non esiste un dizionario ufficiale di termini “proibiti”. La valutazione dipende quasi interamente dal contesto e da come la società, in un dato momento storico, percepisce una certa espressione. Per la legge, infatti, non conta tanto l’intenzione di ferire, quanto il risultato oggettivo dell’offesa. Vediamo come i giudici tracciano questa linea.
Indice
Quali parole sono state giudicate diffamatorie?
Sebbene non esista un elenco tassativo, perché ogni caso viene valutato nel suo specifico contesto, la giurisprudenza offre un panorama piuttosto chiaro di ciò che supera il limite. Analizzando diverse sentenze, emergono espressioni che i giudici hanno inequivocabilmente ritenuto lesive della reputazione.
Si va dagli insulti diretti e volgari, come
Include anche epiteti denigratori usati in contesti, ad esempio, politici, come definire avversari nominativamente “...e tutta quella gentaglia che sostiene…“ o “…questi complici che ho citato...”, o ancora espressioni come “vergogna…fate schifo“ (Cass. Pen., Sez. 5, N. 1788 del 15-01-2024).
Rientrano nell’offesa anche le accuse infamanti, come l’attribuzione (falsa) dell’“affiliazione a un sodalizio mafioso” (Corte Cost., sent. n. 132 del 1 luglio 2020), o le accuse di falsità in ambito professionale, come aver commesso
Infine, la giurisprudenza ha bollato come diffamatorie anche squalificazioni professionali apparentemente più “raffinate”, come accusare un insegnante di attuare “manipolazioni psicologiche” sugli studenti (Cass. Pen., Sez. 5, N. 13979 del 14-04-2021), o aggressioni verbali umilianti come definire un professionista “la merda di veterinario n. 1 in Italia“ (Cass. Pen., Sez. 5, N. 20392 del 03-06-2025). Anche le insinuazioni subdole possono essere diffamatorie (Cass. Pen., Sez. 5, N. 12186 del 01-04-2022).
Tuttavia, dare del “moroso” al condomino in sua assenza perché non paga le spettanze dovute non è diffamazione se l’addebito corrisponde alla realtà. La Cassazione ritorna sull’argomento e, rispetto a una recente decisione introduce alcune importanti novità. A sancirlo è la quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza 29105/15.
Rischia una condanna per ingiuria e diffamazione il capoufficio che dice “sei una mezza manica” ai dipendenti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 6758 del 17 febbraio 2009.
Dare dei “neonazisti” o dei “nazifascisti” agli esponenti di un partito di destra, che si richiama, più o meno esplicitamente, all’ideologia fascista, non può essere considerato diffamatorio. Lo ha affermato, nella sentenza 19449/2009, la Corte di Cassazione.
Risponde di diffamazione il sindacalista che insulta e dà dell’incapace ai dirigenti anche se si tratta di frasi pronunciate nel contesto di una polemica sindacale (Cass. 13197/2010).
Non commette reato il condomino che rivolge pubblicamente critiche aspre all’amministratore inadempiente, definendolo “
Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 3372 del 31 gennaio 2011. La pronuncia ha confermato l’assoluzione in favore di una donna di Cagliari che aveva affisso nell’androne un cartello contenente durissime critiche all’amministratore, definito come latitante sui doveri del suo ufficio e invece sempre pronto a riscuotere.
La signora aveva scritto una vera e propria lettera di protesta, denunciando l’assenza del professionista quando si trattava di realizzare i servizi nel palazzo e la sua presenza quando si trattava di riscuotere. Chiedeva inoltre la sostituzione dell’amministratore “latitante” e incompetente. Per questo era scattata nei suoi confronti una denuncia per ingiuria e diffamazione.
Il lavoratore che diffonde notizie della vita privata e sessuale della collega, commette diffamazione e violazione della privacy (Cass. sent. n. 44940 del 2 dicembre 2011). Difatti la diffusione all’interno del ristretto ambito lavorativo della notizia della esistenza di una relazione, sentimentale e sessuale, clandestina tra due impiegati può avere natura diffamatoria, specie se uno dei due è sposato. È pur vero che la condotta adulterina fu, nel caso di specie, addebitata, al suo amante (l’unico che fosse coniugato), ma è altrettanto vero, che la riprovazione sociale (anche se, spesso, materiata da una non trascurabile dose di ipocrisia) colpisce, solitamente, in casi del genere, entrambi i partner, d’altronde, anche in assenza di valutazioni “morali” da parte di terzi, fatti del genere sono oggetto di malevolo pettegolezzo”.
Piazza Cavour ha spiegato che “il trattamento dei dati personali, effettuato da un soggetto privato per fini esclusivamente personali è soggetto alle disposizioni della normativa sulla privacy, tanto se i dati siano destinati a una comunicazione sistematica, quanto se siano destinati alla diffusione. E, in tal caso, è necessario il consenso dell’interessato”.
Dare dell’imbecille è stato ritenuto diffamatorio (Cass. sent. n. 15060/2011).
Come si capisce se una frase è diffamatoria?
Il punto fondamentale stabilito dalla giurisprudenza è che la natura offensiva di una frase non dipende dall’intenzione di chi la pronuncia (animus iniuriandi), ma dal significato che le parole assumono oggettivamente
Perché scatti il reato, è sufficiente il cosiddetto dolo generico: l’autore deve essere consapevole di usare parole che, socialmente, sono interpretabili come offensive e deve avere la volontà che la sua comunicazione raggiunga più persone (Cass. Pen., Sez. 5, N. 36217 del 27-09-2024). Se dici a tutti che Tizio è un “ladro”, non serve che tu avessi l’obiettivo specifico di rovinargli la reputazione; basta che tu sapessi che “ladro” è un’offesa e che tu volessi comunicarlo ad altri.
Che differenza c’è tra diffamazione e ingiuria?
La differenza è netta e si basa sulla presenza o assenza della persona offesa.
L’ingiuria (prevista dal vecchio art. 594 c.p.) scattava quando si offendeva l’onore o il decoro di una persona presente. Oggi l’ingiuria non è più reato: è stata depenalizzata (D.lgs. n. 7 del 2016) ed è un illecito civile, che porta a sanzioni pecuniarie e al risarcimento del danno (Cass. Pen., Sez. 5, N. 13252 del 08-04-2021).
La diffamazione (art. 595 c.p.) si verifica quando si offende la reputazione di una persona assente, comunicando con almeno due persone (Cass. Pen., Sez. 5, N. 27968 del 27-06-2023).
Un esempio chiarisce tutto: in un caso esaminato dalla Cassazione (Cass. Pen., Sez. 5, N. 13252 del 08-04-2021), un imputato aveva prima inviato una mail offensiva (“ladro che non sei altro”) solo al destinatario. Quello era un illecito di ingiuria. Ma quando, provocato dalla vittima, l’imputato ha inoltrato la stessa mail a tutto il gruppo di colleghi, l’illecito si è trasformato nel reato di diffamazione, perché ha comunicato l’offesa a più persone (i colleghi) in assenza “virtuale” dell’offeso (che non partecipava a
Postare su Facebook è diffamazione aggravata?
La pubblicazione di un contenuto offensivo su un social network (come Facebook o TikTok), su un sito web o l’invio di una e-mail a un gruppo di persone integra pienamente il reato di diffamazione, perché si comunica a una pluralità di persone (spesso indeterminata) in assenza della vittima (Cass. Pen., Sez. 1, N. 37618 del 14-09-2023).
Anzi, in questi casi si parla di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, c.p.), perché la rete è considerata “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. L’aggravante è giustificata dalla “particolare diffusività” del mezzo, capace di raggiungere un numero enorme e incontrollato di persone, amplificando il danno alla reputazione (Cass. Pen., Sez. 1, N. 37618 del 14-09-2023; Cass. Pen., Sez. 5, N. 3453 del 26-01-2023).
Una chat di gruppo è ingiuria o diffamazione?
La giurisprudenza ha individuato un criterio preciso per distinguere l’ingiuria (civile) dalla diffamazione (penale) nelle comunicazioni online: la contestualità.
Se la comunicazione offensiva avviene in un contesto di interazione diretta e immediata, che permette alla vittima di replicare all’istante (come una videochiamata o una chat vocale dove tutti sono presenti e connessi), si configura l’ingiuria (Cass. Pen., Sez. 5, N. 2246 del 19-01-2023; Cass. Pen., Sez. 5, N. 29458 del 12-08-2025).
Se invece manca questa contestualità, è diffamazione.
Scrivere un post offensivo sulla bacheca Facebook di qualcuno è diffamazione
, perché il messaggio può essere letto da un numero indeterminato di persone in momenti diversi, senza che la vittima sia “presente” (Cass. Pen., Sez. 5, N. 3453 del 26-01-2023).Annuncio pubblicitario
Inviare un messaggio offensivo in una chat di gruppo (es. WhatsApp) è diffamazione se la persona offesa non è contestualmente collegata e percepisce l’offesa solo in un momento successivo (Cass. Pen., Sez. 5, N. 2246 del 19-01-2023).
La Cassazione ha ritenuto che la diffamazione su WhatsApp non è “aggravata” come quella sui social (dove il numero di destinatari è indeterminato).
Quando la critica è lecita e non diffamatoria?
Non tutto ciò che è negativo è diffamatorio. La legge tutela il diritto di critica
Tuttavia, questo diritto ha un limite invalicabile: la continenza. La critica non deve mai trasformarsi in un attacco personale gratuito e umiliante (argumentum ad hominem), finalizzato solo a denigrare o aggredire la sfera morale della persona (Cass. Pen., Sez. 5, N. 10425 del 12-03-2024). Inoltre, la critica deve basarsi su un nucleo di verità fattuale (Cass. Pen., Sez. 5, N. 11572 del 21-03-2025).
Definire una testimone “testimone improbabile”
Su questa stessa linea, la Cassazione ha stabilito che anche dare del “pazzo” o del “freak” (inteso come “maniaco”) su Facebook a un’ex collaboratrice non costituisce reato, se la critica rimane nell’ambito professionale (Cass. sent. 9 gennaio 2024). Nel caso specifico, un’imprenditrice aveva usato quei termini (facendo anche riferimento al film “Single White Female” per l’idea di ossessione) per criticare il comportamento lavorativo e lo stile della ex segretaria. I giudici hanno annullato la condanna, spiegando che i contenuti non erano un attacco alla morale personale, ma erano pertinenti al tema in discussione (il lavoro) e, sebbene “coloriti”, rientravano nei limiti della continenza espositiva e quindi del diritto di critica (art. 51 c.p.).
Allo stesso modo, la Cassazione ha “sdoganato” le critiche sferzanti su Facebook tra rivali in amore (Cass. Pen., Sez. 5, sent. 32585 del 05-09-2022). In questo caso, la nuova compagna di un uomo aveva pubblicato post su Facebook invitando la ex moglie di lui ad “andare a lavorare invece di farsi mantenere“. La ex moglie l’aveva querelata per diffamazione, ma la Suprema Corte ha respinto il ricorso. Secondo i giudici, le espressioni, pur essendo “aspre, ironiche e sferzanti”, non superavano il limite della continenza. La critica, infatti, non era un attacco personale gratuito (argumenta ad hominem), ma esprimeva un dissenso pertinente alla polemica in atto sull’assegno di mantenimento. I post, inoltre, si inserivano in un “contesto dialettico” già esistente tra le parti sui social.
Anche l’epiteto “puttaniere” non integra automaticamente il reato di diffamazione (Cass. Pen., Sez. 5, sent. 37397/16). La Cassazione ha annullato con rinvio una condanna nei confronti di una donna che aveva definito così l’ex coniuge davanti al figlio e alla fidanzata di quest’ultimo, dopo aver scoperto una sua relazione. I giudici hanno sottolineato che bisogna valutare il contesto e se l’espressione trasmodi in una “mera aggressione verbale”. Il termine “puttaniere”, infatti, ha una doppia accezione comune:
- quella letterale, di “frequentatore di meretrici“, che è indubbiamente offensiva;
- quella traslata, di “donnaiolo“, “playboy” o “uomo alla perenne ricerca di avventure“, che non è “ineludibilmente incontinente”.
Il giudice, quindi, deve verificare se la frase sia un’invettiva usata solo per umiliare o se rientri, come nel caso della donna tradita, in un contesto critico giustificato.
Usare espressioni come “gentaglia” o “complici” in un dibattito politico supera la continenza e diventa un’aggressione alla dignità personale (Cass. Pen., Sez. 5, N. 1788 del 15-01-2024).
Il cyberbullismo è diffamazione?
Il cyberbullismo, definito dalla legge (L. n. 71 del 2017) come qualsiasi forma di pressione, aggressione o molestia online ai danni di minori, spesso si sovrappone alla diffamazione. La legge stessa (Art. 1, L. n. 71 del 2017) elenca tra le condotte di cyberbullismo la “denigrazione”, la “diffamazione” e la “messa in ridicolo” online. Quando queste azioni ledono la reputazione di un minore comunicando con altri (ad esempio, diffondendo contenuti umilianti in una chat), si configura pienamente il reato di diffamazione, spesso aggravata dall’uso del mezzo telematico.