È diffamazione offendere senza fare nomi?

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Autore: Angelo Greco

10 febbraio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Pubblicare offese sui social può essere diffamazione aggravata, anche senza nominare la vittima. Se i riferimenti nel post la rendono riconoscibile, scatta l’illecito. Se l’offesa è generica, no.

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I social media sono spesso un luogo di sfogo. È facile, magari nascosti dietro uno schermo, lasciarsi andare a commenti pesanti, frecciatine velenose o critiche feroci. Molti pensano che per evitare problemi basti non “taggare” o non scrivere nome e cognome. Ma non è così semplice. La domanda che in tanti si pongono è: è diffamazione offendere senza fare nomi? La risposta breve è sì, può esserlo. La linea di confine tra un’opinione lecita e un illecito dipende quasi interamente da un fattore: l’

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identificabilità della vittima.

Quando un’offesa senza nome è diffamazione?

Per la legge, la diffamazione (art. 595 c.p.) scatta quando si offende la reputazione di una persona comunicando con almeno due o più persone (e sui social questo accade quasi sempre). La giurisprudenza ha chiarito da tempo che non è affatto necessario indicare la persona per nome e cognome. Il reato si configura lo stesso se la vittima, pur non menzionata, è identificabile (Cass. Pen., Sez. 5, N. 42553 del 2024). Per essere “identificabile” non serve che tutti i lettori capiscano, è sufficiente che la persona sia riconoscibile “con ragionevole certezza” da un numero anche limitato di soggetti che conoscono i fatti, come amici, parenti o colleghi.

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La Cassazione (Cass. Pen., Sez. 5, N. 42553 del 2024) ha ritenuto identificabile un’emittente TV, anche se non nominata, perché l’autore delle offese si era riferito a una TV “marchigiana che trasmette tra i canali 70 e 80”. Per gli addetti ai lavori era ovvio di chi si parlasse.

Dare dei “ladri” su Facebook a un gruppo di persone è stato considerato diffamazione perché, nel contesto, era chiaro il riferimento ai candidati di una lista avversaria presentati a un comizio poco prima (Cass. Pen., Sez. 5, N. 1791 del 2022).

Quando l’offesa generica non è reato?

Se le espressioni offensive sono rivolte a una categoria di persone talmente ampia e generica da non permettere l’individuazione di soggetti specifici, il reato di

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diffamazione non sussiste. La legge (Cass. Pen., Sez. 5, N. 39786 del 2023) richiede che l’offesa sia rivolta a una “persona determinata” (o, come abbiamo visto, determinabile). Se l’offesa si “disperde” in una generalizzazione, non c’è una reputazione specifica che viene lesa.

Se una persona scrive un post dicendo “tutti i politici sono corrotti” o “gli avvocati pensano solo ai soldi”, nessun singolo politico o avvocato potrà sentirsi diffamato, perché l’accusa è rivolta a una categoria indistinta e troppo vasta.

Perché un post su Facebook è diverso da una chat?

Pubblicare un post offensivo su una bacheca Facebook, un video su TikTok o un commento su un blog integra la

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diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, c.p.). L’aggravante scatta perché si usa “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, capace di raggiungere un numero indeterminato di persone in modo esponenziale (Cass. Pen., Sez. 5, N. 36433 del 2023).

Bisogna distinguerla dall’ingiuria, che è l’offesa rivolta direttamente alla persona “presente”. L’ingiuria oggi non è più un reato, ma un illecito civile (si rischia un risarcimento). Sui social, i giudici parlano di “presenza virtuale”:

  • ingiuria (civile): si può configurare in una videochiamata di gruppo o in una chat istantanea dove la vittima è presente e può replicare subito (Cass. Pen., Sez. 5, N. 36193 del 2022);
  • diffamazione (penale): si configura quasi sempre con un post su una bacheca (anche quella della vittima) o in una “diretta” video. Questo perché la comunicazione non è un’interlocuzione diretta, ma una diffusione a una platea indefinita di persone che la leggeranno in momenti diversi (Cass. Pen., Sez. 5, N. 3453 del 2023).

Secondo la Cassazione, la

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diffamazione su internet e sui social è “aggravata” perché raggiunge un numero indeterminato di persone. Al contrario la diffamazione su una chat come Whatsapp non lo è perché il numero dei partecipanti è chiuso. Inoltre, nelle app di messaggistica non c’è reato:

In questi due casi non c’è diffamazione ma semplice ingiuria: significa che è possibile chiedere i danni ma con un giudizio civile e non penale.

Posso criticare liberamente sui social?

Anche un’espressione oggettivamente offensiva può non costituire reato se rientra nel

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diritto di critica(previsto dall’art. 51 c.p.). Attenzione però: la critica non è un insulto gratuito. Per essere “scriminata” (cioè giustificata e non punibile), la critica deve rispettare tre limiti precisi:

    1. la veridicità del fatto: la critica deve basarsi su un “nucleo fattuale” vero. Non si può criticare qualcuno partendo da una bugia (Cass. Pen., Sez. 5, N. 11571 del 2025);
    2. l’interesse pubblico (pertinenza): l’argomento deve avere una rilevanza sociale. Non si può spacciare per critica quello che è solo gossip su fatti privati (Cass. Pen., Sez. 5, N. 28621 del 2025);
    3. la continenza espressiva: il linguaggio, pur aspro e pungente, non deve trasformarsi in un attacco personale e gratuito, mirato solo a umiliare. Nella critica politica i limiti sono più ampi (Cass. Pen., Sez. 5, N. 4563 del 2024), ma dire “fate schifo” è stato giudicato un attacco personale, non una critica (Cass. Pen., Sez. 5, N. 1788 del 2024).

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