Contagio sangue infetto: indennizzo o risarcimento?
Chi subisce danni da sangue infetto (es. epatite) può avere diritto a un indennizzo statale (L. 210/92) ma anche a un risarcimento. I responsabili possono essere diversi, e i tempi per agire cambiano.
Quando si subisce un danno grave alla salute, come contrarre un’infezione da sangue infetto, magari durante un intervento o sul posto di lavoro, la prima reazione è lo smarrimento. Subito dopo, però, sorge una domanda: qualcuno deve pagare per quello che è successo? La legge italiana prevede diversi strumenti di tutela per chi si trova in questa situazione, ma è facile confondersi tra termini che sembrano simili. Capire la differenza quando si parla di Contagio sangue infetto: indennizzo o risarcimento?
Indice
Indennizzo e risarcimento sono la stessa cosa?
Assolutamente no, ed è fondamentale capire la differenza. L’
Il risarcimento del danno, invece, è un’altra storia. Questo scatta solo se si dimostra che c’è stata una colpa (o un dolo) da parte di qualcuno, secondo il principio generale per cui “chi rompe, paga” (Art. 2043 c.c.). La Corte Costituzionale (sent. n. 118/96) è stata chiara: le due cose sono separate e cumulabili. Aver ricevuto l’indennizzo non impedisce affatto di avviare un’azione legale per ottenere l’integrale risarcimento del danno, se si riesce a provare la responsabilità di un soggetto.
Che responsabilità ha il Ministero della Salute?
Il Ministero della Salute (ex Ministero della Sanità) può essere chiamato a rispondere dei danni da sangue infetto. La sua responsabilità è di natura extracontrattuale (Art. 2043 c.c.), il che significa che deriva dalla violazione di un dovere generale di non danneggiare gli altri (neminem ledere). Nello specifico, la giurisprudenza ha individuato una sua condotta omissiva colposa.
Lo Stato, infatti, aveva (e ha) un obbligo preciso di controllo, direttiva e vigilanza sull’impiego di sangue umano per uso terapeutico. La colpa del Ministero emerge dai ritardi nelle normative, dall’inadeguatezza delle misure adottate e, soprattutto, dalla
Se viene provato che il Ministero per anni non ha imposto controlli obbligatori sui donatori per virus noti (come HBV o HCV), pur essendoci le conoscenze scientifiche per farlo, risponde per i contagi avvenuti in quel periodo.
Se mi infetto sul lavoro, risponde il datore?
Questa è una situazione diversa che apre a un diverso tipo di responsabilità. Se il contagio avviene nell’espletamento della propria attività lavorativa (pensiamo a un infermiere che si punge con un ago infetto), la responsabilità del datore di lavoro non si basa sull’art. 2043 c.c., ma su una norma specifica: l’articolo 2087 del codice civile.
Questa responsabilità è di natura contrattuale, perché sorge direttamente dal contratto di lavoro. L’articolo 2087 impone al datore di lavoro un obbligo generale di prevenzione e sicurezza, obbligandolo ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’incolumità fisica e la personalità morale del lavoratore. Se il lavoratore si infetta perché il datore non ha fornito adeguati dispositivi di protezione, non ha formato il personale sui rischi o non ha predisposto procedure di smaltimento sicure, sarà lui a dover rispondere dei danni.
Quanto tempo ho per chiedere i danni al Ministero?
Il tempo non è infinito. Quando la responsabilità è quella extracontrattuale (come nel caso del Ministero della Salute per omessa vigilanza), la legge prevede una
E quanto tempo ho per fare causa al datore di lavoro?
Nel caso della responsabilità del datore di lavoro (Art. 2087 c.c.), la situazione è più favorevole per il danneggiato. Trattandosi di responsabilità contrattuale (derivante cioè dalla violazione di un obbligo previsto dal contratto di lavoro), il termine di prescrizione è quello ordinario, ovvero decennale (10 anni). Anche in questo caso, però, il problema più complesso non è quanto tempo si ha, ma da quando inizia a decorrere.
Da quando decorre la prescrizione per il contagio?
Questo è il punto chiave. Sia per i 5 anni (verso il Ministero) sia per i 10 anni (verso il datore di lavoro), il termine di prescrizione non inizia a correre:
- né dal giorno del contagio (che spesso è sconosciuto);
- né dal giorno in cui la malattia si manifesta clinicamente.
Il termine, secondo un principio consolidato della giurisprudenza (Cass. n. 19965/13), decorre da quando la malattia viene percepita o può essere percepita (usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto delle conoscenze scientifiche) quale danno ingiusto conseguente al comportamento colposo di un terzo.
In termini semplici, il cronometro parte da quando il danneggiato non solo sa di essere malato, ma capisce anche che quella malattia è stata causata da un fatto specifico (la trasfusione, l’infortunio sul lavoro). La Cassazione ha specificato che, di norma, questo momento coincide
Quali tipi di danno posso chiedere se vengo contagiato?
Ottenere un risarcimento significa vedersi riconosciuto il cosiddetto danno non patrimoniale (Art. 2059 c.c.), che non riguarda la perdita economica (danno patrimoniale), ma la lesione di interessi protetti della persona. La giurisprudenza ha chiarito che questo danno si articola in diverse “voci”:
- danno biologico: è la lesione dell’integrità psico-fisica della persona, accertabile da un medico legale (Corte Cost. n. 184/1986). È un danno che esiste a prescindere dalla capacità di produrre reddito e riguarda la vita del soggetto a 360 gradi: la sfera spirituale, affettiva, sociale, sportiva (Corte Cost. n. 356/1991);
- danno morale soggettivo: è la sofferenza interiore, il dolore, il patema d’animo che si prova a causa dell’illecito;
- danno esistenziale: è un pregiudizio che modifica in peggio la personalità e le abitudini di vita, alterando il modo di rapportarsi con gli altri e costringendo a rinunciare ad attività che realizzavano la persona (il cosiddetto “fare areddituale”).
Una persona che contrae l’epatite subisce un
danno biologico (la menomazione al fegato), un danno morale (l’ansia e la paura per la propria salute) e un danno esistenziale (se, a causa della malattia, deve smettere di praticare il suo sport preferito o la sua vita sociale ne risulta compromessa).Annuncio pubblicitario
Come si calcola il risarcimento del danno biologico?
Per evitare che casi uguali vengano risarciti in modo molto diverso a seconda del tribunale, la giurisprudenza ha cercato di stabilire dei criteri uniformi. Ai fini della “liquidazione” (cioè la monetizzazione) del danno biologico, la Corte di Cassazione (sent. n. 12408/2011) ha riconosciuto che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano sono lo strumento più idoneo ad assicurare un risarcimento equo e a salvaguardare il principio di uguaglianza. Queste tabelle incrociano la percentuale di invalidità permanente accertata e l’età del danneggiato per definire un valore economico.
Basta dimostrare l’infezione per avere il risarcimento?
Assolutamente no. Questo è un errore comune che può costare l’intera causa. Nel processo civile vige il principio dispositivo (Art. 115 c.p.c.) e quello dell’onere della prova (Art. 2697 c.c.): chi chiede i danni deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il danno (soprattutto quello morale ed esistenziale) non è in re ipsa, cioè non si considera automaticamente provato solo per il fatto che c’è stata l’infezione.
Il danneggiato deve allegare (cioè descrivere nel dettaglio) e provare in cosa sia consistito il suo turbamento psicologico, quale sia l’entità e la durata della sofferenza, quali abitudini di vita siano state sconvolte.
Non è sufficiente dire “l’epatite mi ha reso infelice”. Bisogna dimostrare, ad esempio tramite testimoni, documentazione o consulenze, che a causa della malattia non si è più riusciti a frequentare gli amici, si è sviluppato uno stato ansioso-depressivo certificato, o si sono interrotte le relazioni familiari. Senza fornire questi parametri concreti, il giudice non può quantificare il danno e, pur riconoscendo l’infezione, potrebbe rigettare la domanda di risarcimento per mancanza di prova.