Smarrimento valigia: devo provare cosa c'era dentro?

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Autore: Angelo Greco

13 febbraio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Quando la compagnia aerea smarrisce un bagaglio, il risarcimento è dovuto. Il giudice deve quantificare il danno in via equitativa, basandosi sulla durata del viaggio e sul buon senso.

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Arrivare a destinazione e scoprire che il proprio bagaglio è stato smarrito è uno degli incubi peggiori di ogni viaggiatore. Oltre all’immediato disagio di trovarsi senza i propri effetti personali, scatta subito la preoccupazione per il danno economico. A quel punto, è normale chiedersi se, in caso di smarrimento della valigia, bisogna provare cosa c’era dentro. Si teme di dover esibire gli scontrini di ogni maglietta o profumo per ottenere un rimborso. La legge, però, viene in aiuto dei viaggiatori: la giurisprudenza consolidata stabilisce che è irragionevole pretendere una prova così specifica. Il risarcimento si può e si deve ottenere tramite una stima logica.

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Come si distingue il danno dal suo ammontare?

Quando si chiede un risarcimento, la legge fa una distinzione fondamentale tra due momenti. Il primo è la prova dell’esistenza del danno, il cosiddetto an. Nel caso del bagaglio, il viaggiatore deve dimostrare che la valigia è stata effettivamente persa dalla compagnia aerea (e questo è di solito facile, tramite la denuncia di smarrimento). Il secondo momento è la quantificazione del danno, il cosiddetto quantum, ovvero il valore economico di ciò che è stato perso.

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Se il viaggiatore ha provato l’esistenza del danno (an), il giudice deve procedere a quantificare la richiesta risarcitoria. Non può, come sostenuto erroneamente da alcuni giudici di merito, negare il risarcimento solo perché il viaggiatore non può provare nel dettaglio il quantum.

Cosa fa il giudice se non ho gli scontrini?

È proprio nei casi in cui il danneggiato si trova in particolare difficoltà nel provare l’esatto ammontare del danno che entra in gioco la valutazione equitativa.

I giudici della Cassazione (con l’ord. 28672/25) hanno stabilito che è “irragionevole” pretendere dal viaggiatore indicazioni specifiche e prove d’acquisto per il contenuto di un bagaglio.

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Pensare di dover conservare lo scontrino di ogni capo di biancheria intima o accessorio è fuori dalla logica comune.

Proprio per questo, una volta accertata la perdita, il giudice non può “non decidere” (con una pronuncia di non liquet), ma ha il dovere di stimare il danno usando l’equità, cioè un criterio di giustizia basato sul caso concreto.

Come viene stimato il valore del contenuto?

La valutazione equitativa non è una decisione arbitraria, ma deve seguire un filo logico. Il giudice deve utilizzare il criterio dell’id quod plerumque accidit, un’espressione latina che significa “ciò che accade più spesso”, ovvero il buon senso. È un dato di comune esperienza che un bagaglio contenga determinati oggetti. Il risarcimento viene quindi calcolato in modo

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induttivo, cioè partendo da fatti noti per arrivare a una stima ragionevole.

I fattori che il giudice deve valorizzare sono:

  • la durata del viaggio (una valigia per un weekend avrà un contenuto diverso da una per tre settimane);
  • il tipo di viaggio (lavoro, vacanza, ecc.);
  • i beni che realisticamente servono (capi di abbigliamento, biancheria intima, profumi, accessori e cose simili).

La compagnia aerea deve quindi risarcire?

La compagnia aerea che smarrisce il bagaglio è tenuta al risarcimento del danno. Se il giudice di merito si astiene dalla determinazione equitativa, invocando come scusa l’assenza di prove specifiche sugli oggetti, commette un errore.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte ha infatti “cassato” (cioè annullato) la sentenza precedente che negava il risarcimento. Il caso è stato rinviato al Tribunale di Roma, che dovrà riesaminare i fatti e questa volta applicare correttamente il principio: dovrà stimare, in base alla durata del viaggio e al buon senso, il valore presumibile degli effetti personali contenuti nella valigia e condannare la compagnia aerea a risarcirli.

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