Quali limiti ha la clausola penale nel contratto?
La clausola penale (art. 1382 c.c.) fissa un risarcimento forfettario per inadempimento o ritardo. Il giudice può ridurla se eccessiva, anche d’ufficio. Esistono però limiti tra B2B, consumatori e appalti.
Ottenere un risarcimento quando un contratto non viene rispettato è spesso un percorso a ostacoli. Bisogna affrontare un giudizio e farsi carico di oneri probatori complessi e delicati: non basta dire di aver subìto un danno, bisogna provare che si è verificato e a quanto ammonta. Per evitare queste complicazioni, l’ordinamento offre alle parti la possibilità di definire tutto in anticipo tramite la clausola penale. Si tratta di un patto (disciplinato dall’art. 1382 e seguenti del c.c.) con cui i contraenti stabiliscono che, in caso di
Indice
A cosa serve la clausola penale?
La funzione della
Questo meccanismo produce due effetti principali (art. 1382 c.c.):
- il creditore viene dispensato dall’onere di provare il danno. La penale è dovuta per il semplice fatto che c’è stato l’inadempimento o il ritardo, indipendentemente dalla prova del danno effettivo;
- il risarcimento dovuto dal debitore è limitato alla prestazione promessa. Salvo che non sia stata espressamente pattuita la risarcibilità del danno ulteriore, il debitore sa fin dall’inizio quale sarà il suo esborso massimo.
Un’azienda assume un fornitore per consegnare merce entro il 1° dicembre, pattuendo una penale di 10.000 euro per il ritardo. Se il fornitore consegna il 10 dicembre, l’azienda ha diritto ai 10.000 euro senza dover dimostrare di aver perso clienti o subìto danni specifici.
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Posso chiedere la penale e anche l’esecuzione del contratto?
La legge (art. 1383 c.c.) stabilisce il cosiddetto “divieto di cumulo“. Il creditore non può domandare, nello stesso momento, l’esecuzione della prestazione principale (ad esempio, la consegna dell’oggetto) e il pagamento della penale prevista per l’inadempimento totale. Dovrà scegliere l’una o l’altra.
Tuttavia, questo principio può essere derogato. È infatti possibile chiedere sia la prestazione principale sia la penale, a condizione che la penale sia stata pattuita specificamente per il solo ritardo nell’adempimento.
Un contratto di appalto prevede la consegna di un immobile e una penale di 100 euro per ogni giorno di ritardo. Il committente (creditore) potrà chiedere la consegna dell’immobile (prestazione principale) e
anche il pagamento di tutte le penali accumulate per i giorni di ritardo.Annuncio pubblicitario
Il giudice può ridurre una penale se è troppo alta?
Sì, questo è uno dei limiti più importanti alla libertà delle parti. L’articolo 1384 c.c. conferisce al giudice il potere di “reductio ad aequitatem“, ossia di ridurre equamente l’importo della penale.
Questo potere può essere esercitato in due sole ipotesi:
- se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte;
- se l’ammontare della penale risulta manifestamente eccessivo.
Per stabilire se la penale è “manifestamente eccessiva”, il giudice non valuta il danno effettivo, ma deve guardare all’interesse che il creditore aveva all’adempimento al momento della firma del contratto, tenendo conto dell’equilibrio tra le posizioni delle parti.
La riduzione della penale va chiesta o è automatica?
Su questo punto c’è stata una lunga discussione (“annosa querelle”) in dottrina e giurisprudenza. In passato, si riteneva che il giudice potesse ridurre la penale solo su richiesta (istanza di parte) del debitore interessato.
Oggi, l’orientamento dominante, consolidato da diverse pronunce (a partire dalle Sezioni Unite del 2005, citando la n. 10511/99, e ribadito di recente, ad esempio Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33159), stabilisce che il potere di riduzione della penale può essere esercitato dal giudice d’ufficio, cioè di sua iniziativa, anche se il debitore non ne fa specifica richiesta. Questo perché la norma non tutela solo l’interesse del debitore, ma anche un
È valido l’accordo che vieta al giudice di ridurre la penale?
Spesso le parti, per dare più forza all’accordo, inseriscono un “patto di irriducibilità“, scrivendo che la penale non potrà essere ridotta dal giudice per nessun motivo.
Proprio perché il potere di riduzione (art. 1384 c.c.) è considerato funzionale a un interesse generale dell’ordinamento, la giurisprudenza ritiene tale patto inefficace. Il giudice conserva il potere di ridurre una penale manifestamente eccessiva anche se le parti ne avevano convenuto l’irriducibilità o l’avevano definita “equa” al momento della firma (Cass. n. 26901/23).
E se la penale è troppo bassa o irrisoria?
Se la penale è “manifestamente eccessiva” il giudice la riduce. Ma cosa succede se è irrisoria (ad esempio, 1 euro di penale su un contratto da un milione)? Questo meccanismo incontra l’altro grande limite della responsabilità: l’articolo 1229 c.c., che vieta i patti che escludono o limitano la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Una penale irrisoria potrebbe essere usata proprio per sottrarsi a questa responsabilità.
Attenzione però: a differenza della riduzione, il giudice non ha il potere di “aumentare” d’ufficio una penale irrisoria, perché violerebbe il principio processuale (art. 112 c.p.c.) che gli vieta di pronunciarsi oltre i limiti della domanda. In questo caso, al creditore non resta che chiedere al giudice di dichiarare nulla la clausola ai sensi dell’art. 1229 c.c.
La penale del preliminare vale anche per il definitivo?
Questa è una situazione molto comune nelle compravendite immobiliari. Le parti firmano un contratto preliminare (il “compromesso”) che prevede una data di consegna e una penale per il ritardo. Successivamente, firmano il contratto definitivo (il rogito) davanti al notaio.
Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 23307 del 23 ottobre 2020), il contratto definitivo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti, in quanto “supera” e “assorbe” il preliminare.
Se il preliminare prevedeva una penale per la ritardata consegna, ma tale clausola non viene espressamente ribadita nel contratto definitivo, essa si intende superata dalla nuova manifestazione di volontà delle parti. Di conseguenza, il venditore che consegna l’immobile in ritardo (magari il giorno stesso del rogito, anziché alla data prevista dal preliminare) non dovrà pagare la penale se questa non è stata inclusa anche nell’atto finale.
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La clausola penale è considerata vessatoria?
La natura della clausola (se sia o meno “vessatoria”, cioè squilibrata e ingiusta) dipende totalmente dai soggetti che stipulano il contratto.
Nei rapporti B2B (tra imprese/professionisti), la clausola penale non è considerata vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c. (quello che richiede la “doppia firma”). La giurisprudenza ritiene che l’elenco di quell’articolo sia tassativo e la penale non vi rientri, perché non limita la tutela processuale, ma definisce la sostanza del risarcimento.
Nei rapporti B2C (tra professionista e consumatore) la soluzione è diametralmente opposta. L’articolo 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206)
Per salvare la clausola dalla nullità, il professionista ha l’onere di fornire la prova (che può essere diabolica) che essa è stata oggetto di specifica trattativa individuale. Non basta farla firmare due volte, né basta una dichiarazione generica del consumatore. Il professionista deve dimostrare che il consumatore è stato concretamente messo in condizione di influire sul testo, ad esempio ottenendo uno sconto sul prezzo in cambio dell’accettazione della penale.
Una scuola materna privata (professionista) che impone una penale per qualsiasi recesso dell’allievo (consumatore), senza prevedere un’analoga sanzione a proprio carico, introduce una clausola vessatoria (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2017, n. 10910).
Un condominio (considerato “consumatore”) che stipula un contratto di fornitura gas. La penale prevista per il recesso anticipato, se manifestamente eccessiva, è vessatoria e quindi nulla (Tribunale Milano civ., Sez. XI, 1 febbraio 2020, n. 885).
La penale per ritardo vale se richiedo lavori extra?
Nei contratti di appalto, è comune pattuire una penale per il ritardo nella consegna dei lavori. Cosa succede, però, se è lo stesso committente (il cliente) a chiedere in corso d’opera “notevoli ed importanti variazioni del progetto”?
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 21515 del 20 agosto 2019) ha stabilito che, in questo caso, il termine di consegna originario e la relativa penale vengono meno. Il mutamento dell’originario piano dei lavori rende inapplicabili i patti originari. Perché la penale conservi la sua efficacia, è necessario che le parti fissino un nuovo termine congruo con le lavorazioni aggiuntive richieste.
È valida la penale se non mi presento al lavoro?
Recentemente, la giurisprudenza ha confermato la validità della clausola penale anche nel diritto del lavoro, ma in una fase specifica (Tribunale Forlì, 21 marzo 2023).
Il caso. Un’azienda assume un dirigente, posticipando la data di inizio del rapporto (es. per consentirgli di dare il preavviso). Nella lettera di assunzione viene inserita una penale (pari all’indennità di preavviso) se il dirigente, per motivi a lui imputabili, non prenderà effettivo servizio (“
La decisione. Il Tribunale ha ritenuto la clausola perfettamente valida. Non si applicano le norme limitative del diritto del lavoro (come la libera recedibilità durante il patto di prova) perché il rapporto di lavoro non si era ancora costituito. La penale, in questo contesto, è pura espressione dell’autonomia negoziale (art. 1322 c.c.) e serve a proteggere l’affidamento del datore di lavoro sull’effettivo inizio della prestazione.
La penale scatta anche se il ritardo è colpa della banca?
In tema di obbligazioni pecuniarie (pagamento di somme di denaro), una recente ordinanza della Cassazione (n. 26901 del 20 settembre 2023) ha chiarito due aspetti determinanti. L’adempimento si perfeziona solo nel momento in cui la somma di denaro entra nella materiale disponibilità del creditore (art. 1182 c.c.). Non conta il momento in cui il debitore dà l’ordine di bonifico alla propria banca. La buona fede del debitore (che ha dato l’ordine per tempo, ma la banca ha ritardato l’accredito) è irrilevante per stabilire se il termine sia stato rispettato o meno. Il ritardo è un fatto oggettivo.