Il reato di diffusione di immagini create dall’AI
Delitto contro i deepfake: in quali casi la condivisione di materiale ottenuto con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale costituisce reato?
L’intelligenza artificiale consente di realizzare testi, foto e filmati elaborando materiale già esistente oppure creandolo dal nulla. Di per sé questa attività è del tutto legittima, per cui chi se ne avvale non commette alcun reato. I problemi possono sorgere allorquando i contenuti così ottenuti sono utilizzati in modo illecito, violando i diritti degli altri. È in casi come questo che si rischia di integrare il reato di diffusione di immagini create dall’AI.
Il legislatore italiano (l. 23 settembre 2025, n. 132) ha introdotto nel codice penale un’apposita norma che punisce con la reclusione chi condivide contenuti falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. In buona sostanza, si tratta del
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Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con AI
Il codice penale (art. 612-quater) punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi causa un danno ingiusto a una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.
La norma punisce chiunque, realizzando o anche solo diffondendo materiale creato ex novo o modificato dall’AI (
Perché il reato si integri occorre che i contenuti ottenuti mediante l’impiego dell’intelligenza artificiale siano idonei a indurre in errore una persona di normale avvedutezza.
Si tratta in pratica dei cosiddetti deepfake, contenuti generati o modificati attraverso l’intelligenza artificiale, capaci di ricreare in modo realistico volti, voci e gesti di persone reali in contesti completamente inventati.
La forma più estrema e grave di manipolazione mediante intelligenza artificiale assume il nome di deepnude: in questi casi, l’AI è utilizzata per “spogliare” digitalmente le persone, inserendole in
Non si integra quindi questo reato se l’immagine creata o alterata con l’intelligenza artificiale non è in grado di ingannare nessuno perché è evidente che si tratti di un falso.
Va precisato che il codice penale punisce non solo chi genera l’immagine o il video ma anche chi lo condivide, come accade nell’ipotesi del revenge porn (art. 612-ter cod. pen.).
La querela per diffusione illecita di immagini create dall’AI
Il reato di diffusione illecita di immagini create con l’intelligenza artificiale è punibile a querela di parte: ciò significa che solo la vittima può sporgere denuncia alle autorità, non essendo ammessa la segnalazione di terze persone.
Si procede d’ufficio solamente se:
- il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
- è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;
- è commesso nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.
L’aggravante dell’uso dell’intelligenza artificiale
Per cercare di limitare i possibili usi distorti dell’intelligenza artificiale sono state introdotte due nuove circostanze aggravanti:
- una ha previsto un aumento di pena fino a 1/3 per chi commette un reato utilizzando sistemi di intelligenza artificiale quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di impiego: abbiano costituito mezzo insidioso; abbiano ostacolato la pubblica o la privata difesa; abbiano aggravato le conseguenze del reato (art. 61, n. 11-undecies, cod. pen.);
- l’altra aggravante è prevista per il solo delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino. Il codice penale (art. 294) punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico o determina un soggetto ad esercitarlo in modo difforme dalla sua volontà. Se questi fini sono realizzati con strumenti di intelligenza artificiale la pena è da due a sei anni.