Il reato di diffusione di immagini create dall’AI

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Autore: Mariano Acquaviva

28 febbraio 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Delitto contro i deepfake: in quali casi la condivisione di materiale ottenuto con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale costituisce reato?

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L’intelligenza artificiale consente di realizzare testi, foto e filmati elaborando materiale già esistente oppure creandolo dal nulla. Di per sé questa attività è del tutto legittima, per cui chi se ne avvale non commette alcun reato. I problemi possono sorgere allorquando i contenuti così ottenuti sono utilizzati in modo illecito, violando i diritti degli altri. È in casi come questo che si rischia di integrare il reato di diffusione di immagini create dall’AI.

Il legislatore italiano (l. 23 settembre 2025, n. 132) ha introdotto nel codice penale un’apposita norma che punisce con la reclusione chi condivide contenuti falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. In buona sostanza, si tratta del

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reato contro i deepfake. Approfondiamo l’argomento.

Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con AI

Il codice penale (art. 612-quater) punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi causa un danno ingiusto a una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.

La norma punisce chiunque, realizzando o anche solo diffondendo materiale creato ex novo o modificato dall’AI (

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ChatGpt, Gemini, ecc.), arreca un danno a qualcun altro, indifferentemente di tipo patrimoniale o morale.

Perché il reato si integri occorre che i contenuti ottenuti mediante l’impiego dell’intelligenza artificiale siano idonei a indurre in errore una persona di normale avvedutezza.

Si tratta in pratica dei cosiddetti deepfake, contenuti generati o modificati attraverso l’intelligenza artificiale, capaci di ricreare in modo realistico volti, voci e gesti di persone reali in contesti completamente inventati.

La forma più estrema e grave di manipolazione mediante intelligenza artificiale assume il nome di deepnude: in questi casi, l’AI è utilizzata per “spogliare” digitalmente le persone, inserendole in

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scene erotiche o pornografiche completamente inventate.

Non si integra quindi questo reato se l’immagine creata o alterata con l’intelligenza artificiale non è in grado di ingannare nessuno perché è evidente che si tratti di un falso.

Va precisato che il codice penale punisce non solo chi genera l’immagine o il video ma anche chi lo condivide, come accade nell’ipotesi del revenge porn (art. 612-ter cod. pen.).

La querela per diffusione illecita di immagini create dall’AI

Il reato di diffusione illecita di immagini create con l’intelligenza artificiale è punibile a querela di parte: ciò significa che solo la vittima può sporgere denuncia alle autorità, non essendo ammessa la segnalazione di terze persone.

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Si procede d’ufficio solamente se:

L’aggravante dell’uso dell’intelligenza artificiale

Per cercare di limitare i possibili usi distorti dell’intelligenza artificiale sono state introdotte due nuove circostanze aggravanti:

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