Eredità: devo dichiarare gli immobili all'estero?

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Autore: Angelo Greco

19 febbraio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Chi eredita beni fuori dall’Italia deve includerli nella dichiarazione di successione italiana, se il defunto era residente qui. Si applica il principio di tassazione mondiale. Vediamo gli obblighi.

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Nell’era della globalizzazione, non è raro che le persone possiedano beni in diverse parti del mondo. Un appartamento comprato per le vacanze, la casa lasciata dai nonni emigrati, o un investimento fatto anni prima. Quando però il proprietario di questi beni viene a mancare, per gli eredi si apre un panorama di dubbi fiscali e burocratici. La domanda più comune è se i beni all’estero seguano regole diverse, magari pagando le tasse solo nel Paese in cui si trovano. In molti si chiedono, infatti se, in caso di

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eredità, bisogna dichiarare gli immobili all’estero. La risposta fornita dalla legge italiana è molto netta e si basa su un principio fiscale fondamentale: la residenza del defunto.

Cosa determina la legge fiscale applicabile all’eredità?

Il fattore determinante per capire quali tasse di successione pagare in Italia non è dove si trovano i beni, ma dove viveva la persona deceduta. Il sistema fiscale italiano adotta il cosiddetto “

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principio di tassazione mondiale” (o World-Wide Taxation Principle). Questo significa che se una persona, al momento della sua morte, aveva la propria residenza fiscale in Italia, lo Stato italiano tasserà l’intero patrimonio che questa lascia, indipendentemente da dove si trovino fisicamente i beni. La residenza, quindi, attira la tassazione su tutti i beni, sia quelli in Italia sia quelli all’estero.

Cosa significa che l’imposta si applica ai beni esteri?

Quando il defunto era residente in Italia, l’imposta di successione italiana si applica sul valore globale netto di tutto l’attivo ereditario. Questo include denaro, azioni, quote societarie, opere d’arte e, ovviamente, immobili. La legge è esplicita su questo punto.

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Il Testo Unico delle disposizioni sull’imposta sulle successioni e donazioni è chiarissimo quando afferma che l’imposta si deve pagare su “tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero” (ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs 346/1990). Di conseguenza, nella dichiarazione di successione da presentare all’Agenzia delle Entrate, gli eredi hanno l’obbligo di inserire anche il valore degli immobili situati fuori dai confini nazionali.

Se un signore residente a Bologna muore lasciando ai figli un appartamento a Milano e una casa al mare in Spagna, i figli dovranno presentare un’unica dichiarazione di successione in Italia includendo il valore di entrambi

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gli immobili.

E se anche lo Stato estero chiede le tasse di successione?

Questa è la conseguenza più complessa. L’obbligo di dichiarare il bene in Italia non fa quasi mai venire meno l’obbligo di pagare le tasse anche nel Paese in cui l’immobile si trova. La maggior parte degli Stati, infatti, applica una tassazione sui beni (specialmente immobiliari) presenti sul proprio territorio, a prescindere da dove vivesse il proprietario. Questo crea un potenziale problema di doppia imposizione: l’erede rischia di pagare due volte l’imposta di successione sullo stesso bene, una volta in Italia e una volta all’estero.

Come si può evitare la doppia imposizione fiscale?

Per risolvere il problema della doppia imposizione, l’Italia ha stipulato con molti Paesi delle

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convenzioni bilaterali. Questi trattati internazionali stabiliscono quale dei due Stati ha il diritto preminente di tassare e come l’altro Stato deve comportarsi per evitare che il contribuente paghi due volte. Generalmente, queste convenzioni prevedono un meccanismo di credito d’imposta. In pratica, l’imposta di successione pagata a titolo definitivo nello Stato estero può essere detratta (sottratta) dall’imposta dovuta in Italia, ma solo per la quota relativa a quel bene e nei limiti dell’imposta italiana.

Se sull’immobile in Spagna (vedi esempio sopra) si pagano 5.000 euro di tasse di successione spagnole, e l’imposta di successione italiana calcolata su quello stesso immobile

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è di 8.000 euro, l’erede pagherà 5.000 euro in Spagna e solo 3.000 euro (la differenza) in Italia.

Cosa succede se l’immobile estero era affittato?

La presenza di un immobile ereditato all’estero, se questo produce un reddito (come un canone di locazione), apre un secondo fronte fiscale. Oltre agli obblighi legati alla successione, gli eredi (che diventano i nuovi proprietari) dovranno gestire il reddito generato dall’affitto. Anche in questo caso, se gli eredi sono residenti fiscali in Italia, vale il principio della tassazione mondiale del reddito: i canoni di locazione esteri devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi italiana (modello Redditi PF – Persone Fisiche) e tassati in Italia.

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Naturalmente, anche per le imposte sul reddito si applicheranno le convenzioni contro la doppia imposizione, permettendo di detrarre le tasse già pagate all’estero su quegli affitti.

E se il defunto era residente all’estero?

Il principio della residenza funziona anche al contrario, e a specificarlo è la stessa norma (l’articolo 2 del D.lgs 346/1990). Se la persona deceduta, al momento della morte, era residente fiscalmente all’estero (ad esempio un cittadino italiano iscritto all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), l’imposta di successione italiana si applica soltanto sui beni e diritti che erano “esistenti” nel territorio italiano.

Se un signore residente a Varsavia (Polonia) muore, lasciando un immobile a Varsavia e un conto corrente in Italia, i suoi eredi dovranno presentare la dichiarazione di successione in Italia solo per il conto corrente italiano. L’immobile in Polonia sarà completamente escluso dalla tassazione italiana.

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