Che poteri deve attribuire la delega in mediazione?

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Autore: Paolo Florio

20 febbraio 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Se partecipi alla mediazione tramite un rappresentante, la procura non può essere limitata. Deve contenere il potere di decidere e firmare l’accordo, non solo di discutere. Altrimenti la causa è improcedibile.

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La mediazione è un passaggio fondamentale, spesso obbligatorio, prima di poter iniziare una vera e propria causa in tribunale. L’obiettivo è trovare un accordo davanti a un mediatore terzo. Ma cosa succede se una delle parti, specialmente se è una società, non partecipa personalmente ma invia un rappresentante? Inviare un delegato “tanto per esserci” non basta e può avere conseguenze serissime sul processo. È essenziale chiedersi: che poteri deve attribuire la delega in mediazione?

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La legge e la giurisprudenza (Trib. Pavia, sez. III civile, sent., 14 giugno 2025) sono molto chiare nel definire i requisiti minimi di questa procura, pena l’invalidità dell’intera procedura.

Quali poteri richiede la legge per il rappresentante in mediazione?

La normativa che disciplina la mediazione (D.lgs. n. 28/2010, art. 8, comma 4) è il punto di partenza. La regola generale è che le parti devono partecipare

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personalmente alla procedura. È ammessa la possibilità di farsi rappresentare solo in presenza di giustificati motivi. In quel caso, però, il delegato deve avere due requisiti specifici:

  • essere “a conoscenza dei fatti” della controversia;
  • essere “munito dei poteri necessari per la composizione della controversia“.

Questo vale sia per le persone fisiche che per i soggetti diversi, come le società, che devono avvalersi di rappresentanti con identici poteri. La legge impone inoltre al mediatore di chiedere alle parti di dichiarare i propri poteri di rappresentanza e di dare atto di questa verifica nel verbale dell’incontro.

Basta il potere di negoziare o serve quello di decidere l’accordo?

Il nodo della questione sta nella differenza tra il semplice “discutere” e il vero “decidere”. Secondo l’interpretazione data dai tribunali (Trib. Pavia, sez. III civile, sent., 14 giugno 2025), non è sufficiente conferire al rappresentante un potere limitato, come quello di negoziare il possibile contenuto di un’intesa. Per rispettare lo spirito della legge, la

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procura deve attribuire al delegato il potere di decidere attivamente sull’accordo. Il rappresentante deve poter assumere autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione finale di transigere (cioè firmare una transazione) o conciliare a determinate condizioni, senza dover chiedere ulteriori permessi.

Se una società nomina un delegato e nella procura scrive che questi ha il potere di “transigere e conciliare secondo le determinazioni che saranno assunte dai competenti organi deliberanti“, la procura è palesemente limitata e, quindi, non valida. In questo caso, il delegato è solo un “veicolo” di decisioni prese altrove, e non ha i poteri necessari per comporre

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la lite richiesti dalla legge.

Perché la mediazione richiede il potere effettivo di firmare?

La richiesta di poteri effettivi serve a garantire il funzionamento stesso della mediazione. Se il delegato non ha il potere di decidere e firmare, la procedura si trasforma in una pura formalità e si blocca. Si verificherebbero inevitabilmente lungaggini e differimenti dell’incontro, perché il rappresentante dovrebbe sospendere la sessione per consultare i suoi superiori o gli organi aziendali per ogni proposta. La normativa (D.lgs. n. 28/2010) è chiara: i poteri devono essere “pieni” e conferiti prima dell’incontro.

Inoltre, il mediatore non può essere costretto a un ruolo improprio, come quello di dover verificare se “organi deliberanti” non meglio identificati, esterni alla mediazione, abbiano dato o meno il loro assenso all’accordo. Il procedimento non è disegnato per funzionare in questo modo.

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Cosa succede se la delega in mediazione non è valida?

Le conseguenze di una partecipazione irregolare, cioè con un delegato senza i pieni poteri, sono drastiche. In questo scenario, si considera che la parte non abbia validamente partecipato alla mediazione. Nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria per legge, ciò significa che la condizione di procedibilità (requisito indispensabile per poter iniziare o proseguire la causa in tribunale) non può dirsi soddisfatta.

Se una società ha ottenuto un decreto ingiuntivo (per una materia soggetta a mediazione obbligatoria) e nella successiva fase di mediazione (avviata dall’opposizione del debitore) si presenta con un delegato senza poteri di decisione, la sua domanda giudiziale (il ricorso per decreto ingiuntivo) sarà dichiarata improcedibile. Il giudice, di conseguenza, revocherà il decreto ingiuntivo.

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Il giudice può controllare i poteri del delegato in mediazione?

Una parte potrebbe pensare che, se il mediatore ha accettato la presenza del delegato e non ha sollevato problemi durante l’incontro, la questione sia “sanata” o risolta. Non è così. La giurisprudenza (Trib. Pavia, sez. III civile, sent., 14 giugno 2025) chiarisce che, sebbene sia obbligo del mediatore verificare i poteri dei delegati, l’eventuale mancanza di questa verifica non produce alcuna sanatoria.

Il giudice, nel successivo processo, non solo può, ma deve verificare, anche d’ufficio (cioè senza che la controparte glielo chieda esplicitamente), il regolare svolgimento della procedura di mediazione. Se riscontra un vizio nei poteri del delegato, deve adottare le conseguenti determinazioni, dichiarando l’improcedibilità della domanda giudiziale.

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