Se presto l'auto devo aggiornare il libretto?

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Autore: Angelo Greco

03 novembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Se presti un veicolo per più di 30 giorni, scattano obblighi di comunicazione alla Motorizzazione. Scopri chi deve registrare l’utilizzo e chi, come i familiari conviventi, è escluso.

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È una pratica comune: l’auto è intestata a un genitore ma la usa il figlio, oppure si presta la moto a un amico per un lungo periodo. Molti, però, non sanno che questa semplice cortesia può far scattare degli obblighi burocratici precisi. Non si tratta solo di una questione privata, ma di una normativa nata per identificare con certezza chi è il responsabile della circolazione di un veicolo. La domanda che molti si pongono è: se presto l’auto devo aggiornare il libretto? La risposta è “dipende”, perché la legge ha fissato paletti molto precisi, nati per tracciare gli utilizzi prolungati che non corrispondono all’intestatario formale. Vediamo cosa dice la normativa (articolo 94, comma 4 bis del Codice della strada) e quando è necessario agire.

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Cosa prevede la legge sull’uso dell’auto altrui?

La normativa (articolo 94, comma 4 bis del Codice della strada e articolo 247 bis del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495) ha introdotto l’obiettivo di far coincidere, per quanto possibile, l’intestatario formale del veicolo con il suo utilizzatore effettivo. Lo scopo è chiaro: sapere chi è il vero responsabile della circolazione

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ai fini di multe o contestazioni. Per questo, è stato introdotto un obbligo di comunicazione alla Motorizzazione civile. Questo obbligo consiste nella richiesta di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e della carta di circolazione (il cosiddetto “libretto”) quando l’utilizzatore del veicolo è una persona diversa dall’intestatario.

Ambito di applicazione

In prima battuta, l’ambito di applicazione è circoscritto ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi intestati ad altro soggetto dei quali si abbia la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato, locazione e disponibilità, come illustrato nella tabella riportata alla pagina seguente.

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Sulla carta di circolazione devono essere annotati:

In generale, la normativa si applica:

come classificati dal Codice della strada.

Nel caso del comodato, poi, sono esclusi dagli obblighi in esame i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.

Nella circolare del ministero dell’Interno 31 ottobre 2014, n. 300, è stato ulteriormente sottolineato quanto sia estremamente circoscritta la casistica degli obblighi in esame per quanto attiene alla sfera privata. Anzi, nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione.

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Eppure, nel caso di un veicolo dato in comodato a un familiare non convivente, l’obbligo di annotazione è comunque dovuto solo se, contemporaneamente, sono verificate le seguenti condizioni:

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, per intestatario o “dante causa” si intende:

Per quanto concerne, invece, gli “aventi causa” obbligati agli adempimenti, il

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ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare 15513 del 10 luglio 2014, chiarisce che tali sono:

Sono comunque legittimamente assolti gli obblighi in esame effettuati anche dal dante causa su delega scritta dell’avente
causa. A tale fine, nella menzionata circolare 15513 del 10 luglio 2014, il Ministero ha predisposto due modelli di delega, di cui si dirà oltre (cfr. paragrafo sulla documentazione necessaria).

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Infine, si segnala che si applicano regole diverse in materia di disponibilità` temporanea, per comodato o locazione senza conducente, dei veicoli adibiti al trasporto delle merci. Per la specifica casistica si rinvia alla circolare 5681 del 16 marzo 2015.

La disponibilità temporanea per periodi superiori a 30 giorni

Come accennato, l’articolo 94, comma 4 bis del Codice della strada subordina gli obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e della carta di circolazione, all’utilizzo di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni da parte di soggetti diversi dagli intestatari.

È necessario precisare che l’annotazione della intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore (si veda circolare del ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 23743 del 27 ottobre 2014).

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È dunque escluso che uno stesso veicolo possa essere cointestato a nome di due o più utilizzatori in via temporanea. Inoltre:

Il termine va fatto decorrere:

Lo stesso articolo 94, comma 4 bis del Codice della strada impone, inoltre, che gli obblighi di comunicazione siano adempiuti entro 30 giorni. Entro il medesimo termine deve essere anche comunicata l’eventuale proroga o la cessazione anticipata dell’atto che ha dato luogo all’annotazione.

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La locazione

A seguito di alcune ordinanze cautelari pronunciate dal Tar Lazio a fine 2014 su ricorso di alcuni operatori contro l’obbligo di registrare l’effettivo utilizzatore, nel caso in cui la disponibilità del veicolo superi i 30 giorni, l’intestazione può contenere solo il nome e i dati dell’operatore che è proprietario del mezzo e non deve essere integrata da quelli del soggetto utilizzatore abituale. Almeno questo era stato stabilito in via provvisoria. Inoltre il Tar Lazio, con sentenze 11004 e 11006 del 2 settembre 2015, aveva escluso che la comunicazione di disponibilità del veicolo noleggiato (per un periodo superiore a 30 giorni), in favore di un soggetto diverso dall’intestatario, generasse una vera e propria variazione della carta di circolazione. Pertanto, deve venir meno la pretesa al pagamento di 9,00 euro a titolo di diritti di motorizzazione. La giurisdizione amministrativa, inoltre, ha stabilito che la clientela possa conferire delega generale per ogni adempimento relativo alle suddette comunicazioni.

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Successivamente, con la circolare 25018 del 29 ottobre 2015, la direzione generale della Motorizzazione ha recepito la citata giurisprudenza. In particolare:

Le sanzioni

La violazione degli obblighi di comunicazione in esame:

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È opportuno evidenziare che il proprietario del veicolo (o comunque in sua vece uno dei soggetti di cui all’articolo 196, comma 1, del Codice della strada) resta coobbligato in solido per tutte le sanzioni amministrative comminate a seguito dell’applicazione del Codice della strada.

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Chi deve fare la comunicazione alla Motorizzazione?

La legge identifica due figure: il “dante causa” (chi dà il veicolo) e l'”avente causa” (chi lo riceve). L’obbligo di richiedere l’annotazione ricade sull’avente causa, cioè sull’utilizzatore. L’utilizzatore deve provvedere alla richiesta entro trenta giorni dall’atto o dal fatto da cui deriva l’utilizzo (ad esempio, 30 giorni dall’inizio del comodato).

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (circolare 15513 del 10 luglio 2014) ha chiarito chi sono i soggetti:

  • dante causa (chi dà il veicolo): è il proprietario, il locatore (in caso di noleggio), il nudo proprietario, l’acquirente con patto di riservato dominio, la società di leasing o l’usufruttuario;
  • avente causa (chi riceve e deve comunicare): è il comodatario (chi riceve in prestito), l’affidatario (in caso di custodia giudiziale), il locatario (noleggio), gli eredi (che usano il veicolo intestato al defunto) o l’utilizzatore in un contratto rent to buy.

L’intestatario può fare la pratica al posto mio?

Sì, la burocrazia può essere gestita anche dal proprietario del mezzo (il dante causa). Sebbene l’obbligo ricada sull’utilizzatore (avente causa), gli adempimenti si considerano regolarmente assolti anche se effettuati dal dante causa. Per farlo, però, quest’ultimo deve essere munito di una

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delega scritta da parte dell’avente causa. Il Ministero ha predisposto appositi modelli di delega per facilitare questa procedura (come indicato nella menzionata circolare 15513 del 10 luglio 2014).

Ci sono eccezioni per i mezzi da lavoro?

Le regole fin qui descritte riguardano principalmente l’uso privato o comunque non legato specificamente al trasporto merci. È importante segnalare che si applicano regole diverse in materia di disponibilità temporanea (per comodato o locazione senza conducente) dei veicoli che sono invece adibiti al trasporto delle merci. Per questa casistica specifica, bisogna fare riferimento a una circolare apposita (circolare 5681 del 16 marzo 2015).

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