Se presto l'auto devo aggiornare il libretto?
Se presti un veicolo per più di 30 giorni, scattano obblighi di comunicazione alla Motorizzazione. Scopri chi deve registrare l’utilizzo e chi, come i familiari conviventi, è escluso.
È una pratica comune: l’auto è intestata a un genitore ma la usa il figlio, oppure si presta la moto a un amico per un lungo periodo. Molti, però, non sanno che questa semplice cortesia può far scattare degli obblighi burocratici precisi. Non si tratta solo di una questione privata, ma di una normativa nata per identificare con certezza chi è il responsabile della circolazione di un veicolo. La domanda che molti si pongono è: se presto l’auto devo aggiornare il libretto? La risposta è “dipende”, perché la legge ha fissato paletti molto precisi, nati per tracciare gli utilizzi prolungati che non corrispondono all’intestatario formale. Vediamo cosa dice la normativa (articolo 94, comma 4 bis del Codice della strada) e quando è necessario agire.
Indice
Cosa prevede la legge sull’uso dell’auto altrui?
La normativa (articolo 94, comma 4 bis del Codice della strada e articolo 247 bis del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495) ha introdotto l’obiettivo di far coincidere, per quanto possibile, l’intestatario formale del veicolo con il suo utilizzatore effettivo. Lo scopo è chiaro: sapere chi è il vero responsabile della circolazione
Ambito di applicazione
In prima battuta, l’ambito di applicazione è circoscritto ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi intestati ad altro soggetto dei quali si abbia la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato, locazione e disponibilità, come illustrato nella tabella riportata alla pagina seguente.
Sulla carta di circolazione devono essere annotati:
- il nominativo dell’utilizzatore (per esempio, il comodatario nel caso del comodato);
- la scadenza del relativo contratto.
In generale, la normativa si applica:
- agli autoveicoli,
- ai motoveicoli,
- ai rimorchi,
come classificati dal Codice della strada.
Nel caso del comodato, poi, sono esclusi dagli obblighi in esame i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.
Nella circolare del ministero dell’Interno 31 ottobre 2014, n. 300, è stato ulteriormente sottolineato quanto sia estremamente circoscritta la casistica degli obblighi in esame per quanto attiene alla sfera privata. Anzi, nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione.
Eppure, nel caso di un veicolo dato in comodato a un familiare non convivente, l’obbligo di annotazione è comunque dovuto solo se, contemporaneamente, sono verificate le seguenti condizioni:
- il veicolo è concesso a uso personale e esclusivo,
- e per un periodo continuativo di trenta giorni.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, per intestatario o “dante causa” si intende:
- il proprietario del veicolo, compreso il trustee;
- il locatore o sublocatore, nel caso di locazione senza conducente;
- il nudo proprietario, nel caso di usufrutto;
- l’acquirente, nel caso di acquisto con patto di riservato dominio;
- il locatario, nel caso del leasing;
- l’usufruttuario.
Per quanto concerne, invece, gli “aventi causa” obbligati agli adempimenti, il
- il comodatario,
- l’affidatario, nel caso della custodia giudiziale,
- il locatario o il sublocatario, in caso di locazione senza conducente,
- gli eredi, nel caso di utilizzo di veicolo intestato al de cuius,
- l’utilizzatore, nel caso di contratto rent to buy.
Sono comunque legittimamente assolti gli obblighi in esame effettuati anche dal dante causa su delega scritta dell’avente
causa. A tale fine, nella menzionata circolare 15513 del 10 luglio 2014, il Ministero ha predisposto due modelli di delega, di cui si dirà oltre (cfr. paragrafo sulla documentazione necessaria).
Infine, si segnala che si applicano regole diverse in materia di disponibilità` temporanea, per comodato o locazione senza conducente, dei veicoli adibiti al trasporto delle merci. Per la specifica casistica si rinvia alla circolare 5681 del 16 marzo 2015.
La disponibilità temporanea per periodi superiori a 30 giorni
Come accennato, l’articolo 94, comma 4 bis del Codice della strada subordina gli obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e della carta di circolazione, all’utilizzo di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni da parte di soggetti diversi dagli intestatari.
È necessario precisare che l’annotazione della intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore (si veda circolare del ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 23743 del 27 ottobre 2014).
È dunque escluso che uno stesso veicolo possa essere cointestato a nome di due o più utilizzatori in via temporanea. Inoltre:
- il predetto periodo va computato in giorni naturali e consecutivi;
- non rileva la circostanza che il predetto periodo si esaurisca nell’arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi.
Il termine va fatto decorrere:
- nel caso di comodato, dalla data di stipula del contratto; al riguardo, si rammenta che il contratto di comodato può essere stipulato sia per iscritto sia in base ad accordo orale poiché gli articoli 1803 ss. del Codice civile non impongono vincoli di forma;
- nel caso di locazione senza conducente, dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipulazione del contratto (circolare 15513 del 10 luglio 2014);
- nel caso di veicolo intestato al de cuius, dalla data del decesso;
- nel caso di contratto rent to buy, dalla data di stipulazione del contratto;
- nel caso di variazione della denominazione o della ragione sociale dell’ente intestatario della carta di circolazione, dalla data in cui l’atto che ha dato luogo alla variazione ha iniziato a produrre i propri effetti.
Lo stesso articolo 94, comma 4 bis del Codice della strada impone, inoltre, che gli obblighi di comunicazione siano adempiuti entro 30 giorni. Entro il medesimo termine deve essere anche comunicata l’eventuale proroga o la cessazione anticipata dell’atto che ha dato luogo all’annotazione.
La locazione
A seguito di alcune ordinanze cautelari pronunciate dal Tar Lazio a fine 2014 su ricorso di alcuni operatori contro l’obbligo di registrare l’effettivo utilizzatore, nel caso in cui la disponibilità del veicolo superi i 30 giorni, l’intestazione può contenere solo il nome e i dati dell’operatore che è proprietario del mezzo e non deve essere integrata da quelli del soggetto utilizzatore abituale. Almeno questo era stato stabilito in via provvisoria. Inoltre il Tar Lazio, con sentenze 11004 e 11006 del 2 settembre 2015, aveva escluso che la comunicazione di disponibilità del veicolo noleggiato (per un periodo superiore a 30 giorni), in favore di un soggetto diverso dall’intestatario, generasse una vera e propria variazione della carta di circolazione. Pertanto, deve venir meno la pretesa al pagamento di 9,00 euro a titolo di diritti di motorizzazione. La giurisdizione amministrativa, inoltre, ha stabilito che la clientela possa conferire delega generale per ogni adempimento relativo alle suddette comunicazioni.
Successivamente, con la circolare 25018 del 29 ottobre 2015, la direzione generale della Motorizzazione ha recepito la citata giurisprudenza. In particolare:
- non va annotato il nome dell’utilizzatore, ma è sufficiente quello di chi ha stipulato il contratto. Perciò, nel caso delle auto aziendali, sulla carta di circolazione è riportato il nome dell’azienda, non quello del dipendente, anche nel caso in cui il veicolo fosse assegnato in esclusiva a quest’ultimo;
- la pratica non comporta nessun costo;
- è possibile il subcomodato di veicoli senza obbligo di annotazione in Motorizzazione (viene dunque superata la circolare 15513 del 10 luglio 2014). Come scriveva Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore del 3 novembre 2015 «dichiarare che il subcomodato è lecito, però, non implica che esso vada annotato sulla carta di circolazione. Infatti, l’articolo 247 bis del regolamento di esecuzione del Codice della strada (che disciplina l’attuazione del comma 4 bis) non affronta il tema del subcomodato. Questo depotenzia la normativa sulle annotazioni, perché rende più facile aggirarla».
Le sanzioni
La violazione degli obblighi di comunicazione in esame:
- è sanzionata con una multa
da 705 a 3.526 euro
e con il ritiro della carta
di circolazione; - è applicabile solo a decorrere dal 4 dicembre 2014:
- può essere comminata solo trascorsi trenta giorni di tempo dalla data del contratto, posto che è consentito effettuare la comunicazione entro detto lasso di tempo;
- è contestabile solo all’avente causa e non automaticamente al conducente se i due soggetti non coincidono;
- non può essere applicata al conducente per mancanza di documentazione a bordo attestante l’avvenuta comunicazione.
È opportuno evidenziare che il proprietario del veicolo (o comunque in sua vece uno dei soggetti di cui all’articolo 196, comma 1, del Codice della strada) resta coobbligato in solido per tutte le sanzioni amministrative comminate a seguito dell’applicazione del Codice della strada.
Chi deve fare la comunicazione alla Motorizzazione?
La legge identifica due figure: il “dante causa” (chi dà il veicolo) e l'”avente causa” (chi lo riceve). L’obbligo di richiedere l’annotazione ricade sull’avente causa, cioè sull’utilizzatore. L’utilizzatore deve provvedere alla richiesta entro trenta giorni dall’atto o dal fatto da cui deriva l’utilizzo (ad esempio, 30 giorni dall’inizio del comodato).
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (circolare 15513 del 10 luglio 2014) ha chiarito chi sono i soggetti:
- dante causa (chi dà il veicolo): è il proprietario, il locatore (in caso di noleggio), il nudo proprietario, l’acquirente con patto di riservato dominio, la società di leasing o l’usufruttuario;
- avente causa (chi riceve e deve comunicare): è il comodatario (chi riceve in prestito), l’affidatario (in caso di custodia giudiziale), il locatario (noleggio), gli eredi (che usano il veicolo intestato al defunto) o l’utilizzatore in un contratto rent to buy.
L’intestatario può fare la pratica al posto mio?
Sì, la burocrazia può essere gestita anche dal proprietario del mezzo (il dante causa). Sebbene l’obbligo ricada sull’utilizzatore (avente causa), gli adempimenti si considerano regolarmente assolti anche se effettuati dal dante causa. Per farlo, però, quest’ultimo deve essere munito di una
Ci sono eccezioni per i mezzi da lavoro?
Le regole fin qui descritte riguardano principalmente l’uso privato o comunque non legato specificamente al trasporto merci. È importante segnalare che si applicano regole diverse in materia di disponibilità temporanea (per comodato o locazione senza conducente) dei veicoli che sono invece adibiti al trasporto delle merci. Per questa casistica specifica, bisogna fare riferimento a una circolare apposita (circolare 5681 del 16 marzo 2015).