Che rischi corre chi riceve un immobile in donazione?
Ho accettato una donazione di un immobile. Che cosa rischio in concreto da parte degli eredi del defunto?
Il rischio che si corre quando riceviamo un bene (immobile ma non solo) in donazione è collegato alla cosiddetta quota di legittima che spetta al coniuge ed ai figli di chi dona (cosiddetti eredi legittimari).
Come è noto, la legge riserva al coniuge ed ai figli di ciascuno di noi (anche agli ascendenti se mancano i figli) una quota dell’eredità del congiunto scomparso.
Questa quota (detta di legittima) è intangibile nel senso che spetta per legge e se viene invece lesa chi ne avrebbe diritto ha dei rimedi affinché possa essere reintegrata.
E la lesione della quota di legittima
Infatti la quota di legittima va calcolata (per verificare se sia stata rispettata) sul valore economico della massa ereditaria (cioè di tutti i beni dell’eredità) consistente nel valore del relictum (cioè il valore economico dei beni dell’eredità al momento della morte del soggetto) da cui si detrae l’ammontare dei debiti eventuali e al cui risultato si somma il donatum, cioè il valore economico dei beni che il defunto ha in vita donato ai chiamati all’eredità o a terzi.
Sul valore complessivo così ottenuto vanno calcolati i valori economici dei beni assegnati agli
Se il valore dei beni assegnati agli eredi legittimari è inferiore alla quota di legittima, questi potranno reintegrarla aggredendo le disposizioni testamentarie e le donazioni fatte in vita dal defunto con la cosiddetta azione di riduzione (trattasi di un processo finalizzato alla reintegra della legittima) che può comportare anche la restituzione all’erede legittimario degli immobili donati ad altri.
Pertanto chi riceve in donazione un immobile può correre il rischio di doverlo restituire all’erede legittimario la cui quota di legittima risulti lesa oppure di integrare in denaro la quota di legittima lesa (l’azione di riduzione deve essere però iniziata entro dieci anni dalla morte della persona della cui eredità si tratta e chi può intraprenderla può anche rinunziarvi, ma solo dopo la morte del de cuius).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte