Rischio la sospensione se critico la scuola online?

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Autore: Angelo Greco

23 febbraio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Criticare il preside o i professori su Facebook può portare a sanzioni. Il TAR Lazio conferma la sospensione di uno studente, distinguendo tra critica legittima e offesa diffamatoria.

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Criticare la scuola è uno sport nazionale, praticato da generazioni di studenti. Un tempo ci si sfogava al bar o sul diario segreto; oggi il palcoscenico è un post su Facebook o una diretta Instagram. Molto più immediato, ma anche molto più rischioso. La domanda che sorge spontanea è: rischio la sospensione se critico la scuola online? La risposta breve è “sì”, e a confermarlo è una sentenza esemplare (TAR Lazio, sez. III bis, 17 aprile 2025, n. 7659) che ha analizzato lo sfogo “velenoso” di uno studente di Conservatorio contro il suo direttore.

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Cosa era successo allo studente?

La vicenda risale al 2021. Durante un’assemblea studentesca tenuta sulla piattaforma Zoom, ma trasmessa anche su un profilo Facebook e Instagram seguito da un centinaio di persone (alcune esterne all’istituto), un allievo ha usato parole durissime. Ha attaccato la gestione del Conservatorio e, in modo inequivocabile, il direttore. Lo ha accusato di “malefatte”, di aver causato “guai e disastri” e ha proposto di inviare una lettera firmata da tutti gli studenti al Ministero per chiederne le dimissioni. La reazione dell’istituto è stata inevitabile: una

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sanzione disciplinare di due mesi di “interdizione temporanea” da tutti i corsi.

La sanzione ha avuto effetti reali sullo studente?

Curiosamente, la sanzione ha avuto un impatto quasi nullo sulla carriera dello studente. Come ha sottolineato lo stesso Conservatorio, la punizione è stata “meramente virtuale”. Il provvedimento (due mesi, dal 22 aprile al 22 giugno 2021) è caduto in un periodo in cui non erano programmati esami. Le lezioni che lo studente doveva seguire sono state prima posticipate e poi regolarmente svolte. Nello stesso anno accademico, l’allievo ha potuto usufruire di quattro sessioni d’esame e si è diplomato regolarmente, senza alcun ritardo. Infine, la direzione non ha lasciato traccia della sospensione nel suo fascicolo personale.

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Perché i giudici hanno ritenuto giusta la sospensione?

Nonostante l’esito “indolore”, i magistrati amministrativi hanno confermato la piena legittimità della sanzione (TAR Lazio, sez. III bis, 17 aprile 2025, n. 7659). Il punto centrale è il regolamento disciplinare dell’istituto. Quel regolamento definiva l’illecito disciplinare come “qualsiasi fatto che sia gravemente offensivo dell’immagine del Conservatorio” o “offensivo della dignità di studenti, direttore, docenti…”. Il direttore, quale legale rappresentante, era espressamente incluso tra i soggetti tutelati. Il regolamento, inoltre, imponeva agli studenti un “comportamento rispettoso e un linguaggio corretto”

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. Le esternazioni dello studente, diffuse online, violavano palesemente queste norme.

Qual è la differenza tra critica e offesa?

Il TAR ha fatto un’analisi precisa delle frasi incriminate, tracciando una linea netta. Alcune affermazioni sono state classificate come critica generale alla gestione, e quindi lecite, perché prive di rilevanza offensiva. Ad esempio, frasi come:

  • “Non otterremo mai nulla fintanto che ci sarà questa persona a dirigere il Conservatorio”;
  • “se pensiamo che il problema singolo di ognuno di noi si possa risolvere chiedendo un favore… non arriveremo da nessuna parte”.

Altre affermazioni, invece, sono state giudicate indubbiamente lesive della dignità e dell’immagine dei soggetti coinvolti, nonché

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potenzialmente diffamatorie e calunniatorie. Tra queste:

  • l’accusa che il sistema fosse “malato” e “ad personam” (cioè basato su favoritismi);
  • il riferimento alle “malefatte” del direttore;
  • l’affermazione che “ogni giorno che passa in Conservatorio, è un giorno di guai e disastri”.

Come si può criticare la scuola senza essere puniti?

L’ex allievo ha provato a giustificare la durezza delle sue parole richiamando altre controversie legali che aveva avuto con l’istituto (riguardanti la soppressione di una cattedra e una richiesta di accesso agli atti). I giudici hanno respinto questa difesa, sottolineando che quei contenziosi non potevano “legittimare l’uso di espressioni così oggettivamente offensive e gratuite”.

La conclusione del TAR è un monito per tutti: lo studente avrebbe potuto esprimere gli stessi rilievi sull’efficienza della gestione del Conservatorio “senza esondare nelle espressioni che hanno condotto all’irrogazione della sanzione”. La critica è lecita, l’offesa no.

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