Quando un tirocinio è considerato un lavoro finto?

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Autore: Angelo Greco

24 febbraio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Se il tirocinio o l’apprendistato non prevedono una formazione reale e adeguata alla mansione, si trasforma in lavoro subordinato. La prova della formazione spetta sempre al datore di lavoro.

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L’apprendistato e il tirocinio (spesso chiamato stage) sono strumenti molto diffusi per l’ingresso nel mondo del lavoro. Molti giovani iniziano la loro carriera attraverso questi contratti “speciali”, che dovrebbero bilanciare il lavoro pratico con l’insegnamento. Ma cosa succede quando la parte formativa è solo sulla carta e al tirocinante viene chiesto solo di produrre, come un normale dipendente? Questo è uno dei dubbi più frequenti, che porta molti a chiedersi: Quando un tirocinio è considerato un lavoro finto?

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Una recente sentenza (Trib. Catania, sez. lavoro, sent. 15 ottobre 2025, n. 3687) aiuta a definire i confini esatti tra un inserimento guidato e un vero e proprio sfruttamento, chiarendo quando un rapporto di stage maschera in realtà un lavoro subordinato.

Qual è lo scopo di un contratto di apprendistato?

L’apprendistato, e per natura analoga il tirocinio, non è un rapporto di lavoro come tutti gli altri. È definito un

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rapporto di lavoro speciale. La sua particolarità, che ne costituisce la causa stessa del contratto (la “causa negoziale”), è l’obbligo preciso che l’imprenditore si assume. Il datore di lavoro non deve solo pagare uno stipendio o un rimborso, ma è obbligato a impartire l’insegnamento necessario perché l’apprendista (o il tirocinante) possa acquisire la capacità tecnica e diventare un “lavoratore qualificato”. Perché il contratto sia valido, è necessario che entrambe le componenti siano effettive e non meramente figurative (cioè finte o solo sulla carta). Deve esserci sia la prestazione lavorativa del dipendente, sia la corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro.
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La formazione deve essere uguale per tutti i tirocinanti?

Il Tribunale di Catania (sez. lavoro, sent. 15 ottobre 2025, n. 3687) ha chiarito che l’attività formativa non è un blocco rigido e uguale per tutti, ma è modulabile. Deve essere calibrata in base alla natura e alla difficoltà delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere. È logico che la formazione possa avere un peso e una durata diversa a seconda che si tratti di un lavoro di elevata professionalità (come un apprendista programmatore software) o di semplici prestazioni di mera esecuzione (come un tirocinante addetto ad attività ripetitive).

L’attività formativa per un apprendista in un laboratorio orafo sarà molto intensa e dettagliata, mentre quella per un tirocinante che svolge mansioni di semplice archiviazione potrà essere molto più ridotta. La legge consente anche flessibilità sull’ordine: la fase teorica può venire prima di quella pratica, o viceversa, a seconda di cosa è più efficace per quel mestiere.

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Quando la formazione non è ritenuta “adeguata”?

Anche se flessibile, la formazione deve comunque rispettare un requisito fondamentale: deve essere adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo del contratto. Questo scopo è permettere un ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro. Non basta fornire qualche ora di formazione generica se poi questa non è utile alle mansioni svolte. La valutazione su questa adeguatezza spetta al giudice di merito (il giudice che analizza i fatti nel processo). Se il giudice motiva in modo congruo la sua decisione (spiegando perché, in quel caso specifico, la formazione era o non era sufficiente), la sua valutazione non è contestabile in sede di legittimità (cioè in Cassazione).

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Come si capisce se un tirocinio maschera un lavoro vero?

Il campanello d’allarme scatta quando l’inserimento del tirocinante (“l’allievo”) nell’organizzazione aziendale non ha alcuno scopo formativo, ma serve solo a coprire esigenze produttive. Se l’azienda ha bisogno di “braccia” e usa uno stagista per ottenerle a basso costo, il rapporto è finto. I segnali che lo stage è un espediente per mascherare un rapporto di lavoro subordinato sono chiari:

  • l’allievo fornisce prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive (fa lo stesso lavoro di un dipendente);
  • l’allievo deve sottostare a rigidi vincoli di orario non legati alla formazione;
  • l’allievo riceve direttive continue dall’imprenditore come un qualsiasi altro dipendente, senza che queste siano finalizzate all’insegnamento.

Chi deve provare che la formazione è avvenuta davvero?

Questo è l’aspetto pratico più importante in caso di contenzioso: il riparto degli oneri probatori. Se il lavoratore si rivolge a un giudice sostenendo che il suo apprendistato era finto perché mancava completamente l’insegnamento, non spetta a lui dimostrare che non è stato formato. La legge stabilisce che l’onere di provare l’avvenuta formazione è interamente in capo al datore di lavoro. È l’azienda che deve dimostrare, con prove concrete (come registri, attestati, testimonianze del tutor), di aver effettivamente impartito l’insegnamento e la formazione promessi nel contratto. Se non riesce a fornire questa prova, il rapporto viene considerato un normale rapporto di lavoro subordinato fin dall’inizio.

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