Il testatore può fare la divisione dell'eredità?

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Autore: Redazione

04 novembre 2025

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il testatore può dividere i beni, dando regole vincolanti (assegno semplice) o assegnando beni specifici con efficacia reale (assegno qualificato), evitando così la comunione. Scopri i limiti e i casi di nullità.

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Quando si pensa a un testamento, si immagina un elenco di eredi che, dopo l’apertura della successione, si ritroveranno proprietari “insieme” di tutto il patrimonio. Dovranno poi mettersi d’accordo (o, spesso, litigare) per dividersi i beni, sciogliendo la comunione ereditaria. Ma questa non è l’unica strada. La legge permette al testatore di giocare d’anticipo e intervenire direttamente sulla futura divisione, in modi molto diversi e con effetti profondi. La domanda che sorge spontanea è:

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il testatore può fare la divisione dell’eredità?Assolutamente sì, e può farlo in due modi principali: o dettando le “regole del gioco” che gli eredi dovranno seguire, oppure facendo lui stesso le porzioni, attribuendo beni specifici a ciascuno e impedendo sul nascere la comunione (e i relativi litigi).

Che valore hanno le regole date dal testatore per la divisione?

L’articolo 733, comma 1, (c.c.) permette al testatore di stabilire norme particolari per formare le porzioni degli eredi. Queste regole (il cosiddetto

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assegno divisionale semplice) sono vincolanti per gli eredi. In questo scenario, all’apertura della successione, i beni cadono comunque in comunione ereditaria. Sarà solo nel momento successivo, quando gli eredi decideranno di scioglierla, che dovranno obbligatoriamente rispettare le indicazioni lasciate (che si configurano come un onere a contenuto divisorio).

Questo obbligo, però, ha un limite: le regole del testatore possono essere disattese “se l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore”. Non serve una coincidenza perfetta al centesimo, ma se la differenza è notevole (la legge intende una lesione superiore a un quarto), le norme del testatore non sono più vincolanti.

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L’effetto di queste regole è che gli eredi perdono il diritto di pretendere una quota mista (come previsto dall’art. 727 c.c., che parla di una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura), ma mantengono il diritto di ottenere beni per un valore totale corrispondente alla loro quota.

Il testatore può delegare un terzo per fare la divisione?

Il testatore non deve per forza fare tutto da solo. Può disporre che la divisione venga fatta secondo la stima di una persona da lui designata, purché non sia un erede o un legatario (art. 733, comma 2, c.c.). Questa figura agisce come un arbitratore, un tecnico che integra la volontà del defunto operando secondo un criterio di equità (

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arbitrium boni viri). Il progetto di divisione che questo terzo propone ha efficacia obbligatoria per gli eredi, ma non è inattaccabile. Se uno degli eredi ritiene che la divisione proposta sia “contraria alla volontà del testatore” o “manifestamente iniqua”, può impugnarla davanti all’autorità giudiziaria e chiederne l’annullamento.

Come funziona la divisione fatta direttamente dal testatore?

Questo è il caso più radicale e rappresenta la vera e propria divisione del testatore (detta assegno divisionale qualificato). Qui non si tratta di “sciogliere” una comunione, perché il testatore, assegnando direttamente i beni ai singoli eredi, impedisce che la comunione ereditaria sorga

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(art. 734, comma 1, c.c.). La sua funzione è distributiva. Di conseguenza, l’efficacia è reale: nel momento esatto in cui la successione si apre, ciascun erede diventa proprietario esclusivo e immediato dei beni che il testatore gli ha specificamente attribuito.

Il testatore ha ampia libertà in questa operazione, potendo dividere i suoi beni comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (cioè la quota di legittima) (Cass. n. 24755/2015).

Quando la divisione del testatore è nulla (art. 735)?

La libertà del testatore nel dividere i beni incontra limiti precisi, la cui violazione porta alla nullità della divisione. Il primo limite è la proporzione tra il valore dei beni assegnati e la quota astratta (anche se questo limite non si applica se il testatore si è limitato ad assegnare i beni

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senza predeterminare le quote). Il limite più importante è quello dell’articolo 735 (c.c.): la divisione è nulla se il testatore non comprende tutti i legittimari(eredi con diritto alla quota di riserva) o tutti gli eredi istituiti. Ad esempio, è nulla la divisione in cui il testatore impone agli altri eredi di pagare la quota di un legittimario escluso con denaro non proveniente dall’eredità (relictum) (Cass. civ. Sez. II, 11.08.2015, n. 16698).

Che succede se il testatore esclude un erede o dei beni?

Il limite della nullità (art. 735 c.c.) deve essere interpretato in modo relativo. La divisione del testatore può essere parziale, sia soggettivamente (se apporziona solo alcuni eredi) sia oggettivamente (se distribuisce solo alcuni beni).

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La divisione non è nulla se il testatore non ha compreso un legittimario (o un erede istituito), manel patrimonio ereditario esistono altri beni (non compresi in quella divisione) sufficienti a coprire la quota dell’erede escluso.

In pratica, la nullità scatta solo se l’erede “dimenticato” (pretermesso) non ha altri beni ereditari su cui soddisfarsi. L’articolo 734, comma 2, (c.c.) conferma che la divisione può non riguardare tutto l’asse: i beni non compresi saranno attribuiti secondo le regole della successione legittima (salvo diversa volontà del testatore).

Serve la prelazione se il testatore ha già diviso i beni?

Una conseguenza importantissima della divisione fatta dal testatore (l’assegno qualificato) riguarda il diritto di prelazione (art. 732 c.c.). Visto che l’assegnazione diretta dei beni impedisce il sorgere della comunione ereditaria, non si applica il diritto di prelazione e di riscatto (retratto successorio) a favore dei coeredi. Se il testatore, ad esempio, assegna un immobile “in comune” a due figli, la comunione che si crea non è quella ereditaria, ma una comunione ordinaria che deriva dall’atto dispositivo del testatore (Cass. civ. Sez. II, 17.07.2015, n. 15032). Infine, il testatore può prevedere dei conguagli in denaro se i beni assegnati a un erede hanno un valore superiore alla sua quota. Tale conguaglio rappresenta un credito di valore.

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