Il testatore può fare la divisione dell'eredità?
Il testatore può dividere i beni, dando regole vincolanti (assegno semplice) o assegnando beni specifici con efficacia reale (assegno qualificato), evitando così la comunione. Scopri i limiti e i casi di nullità.
Quando si pensa a un testamento, si immagina un elenco di eredi che, dopo l’apertura della successione, si ritroveranno proprietari “insieme” di tutto il patrimonio. Dovranno poi mettersi d’accordo (o, spesso, litigare) per dividersi i beni, sciogliendo la comunione ereditaria. Ma questa non è l’unica strada. La legge permette al testatore di giocare d’anticipo e intervenire direttamente sulla futura divisione, in modi molto diversi e con effetti profondi. La domanda che sorge spontanea è:
Indice
Che valore hanno le regole date dal testatore per la divisione?
L’articolo 733, comma 1, (c.c.) permette al testatore di stabilire norme particolari per formare le porzioni degli eredi. Queste regole (il cosiddetto
Questo obbligo, però, ha un limite: le regole del testatore possono essere disattese “se l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore”. Non serve una coincidenza perfetta al centesimo, ma se la differenza è notevole (la legge intende una lesione superiore a un quarto), le norme del testatore non sono più vincolanti.
L’effetto di queste regole è che gli eredi perdono il diritto di pretendere una quota mista (come previsto dall’art. 727 c.c., che parla di una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura), ma mantengono il diritto di ottenere beni per un valore totale corrispondente alla loro quota.
Il testatore può delegare un terzo per fare la divisione?
Il testatore non deve per forza fare tutto da solo. Può disporre che la divisione venga fatta secondo la stima di una persona da lui designata, purché non sia un erede o un legatario (art. 733, comma 2, c.c.). Questa figura agisce come un arbitratore, un tecnico che integra la volontà del defunto operando secondo un criterio di equità (
Come funziona la divisione fatta direttamente dal testatore?
Questo è il caso più radicale e rappresenta la vera e propria divisione del testatore (detta assegno divisionale qualificato). Qui non si tratta di “sciogliere” una comunione, perché il testatore, assegnando direttamente i beni ai singoli eredi, impedisce che la comunione ereditaria sorga
Il testatore ha ampia libertà in questa operazione, potendo dividere i suoi beni comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (cioè la quota di legittima) (Cass. n. 24755/2015).
Quando la divisione del testatore è nulla (art. 735)?
La libertà del testatore nel dividere i beni incontra limiti precisi, la cui violazione porta alla nullità della divisione. Il primo limite è la proporzione tra il valore dei beni assegnati e la quota astratta (anche se questo limite non si applica se il testatore si è limitato ad assegnare i beni
Che succede se il testatore esclude un erede o dei beni?
Il limite della nullità (art. 735 c.c.) deve essere interpretato in modo relativo. La divisione del testatore può essere parziale, sia soggettivamente (se apporziona solo alcuni eredi) sia oggettivamente (se distribuisce solo alcuni beni).
La divisione non è nulla se il testatore non ha compreso un legittimario (o un erede istituito), manel patrimonio ereditario esistono altri beni (non compresi in quella divisione) sufficienti a coprire la quota dell’erede escluso.
In pratica, la nullità scatta solo se l’erede “dimenticato” (pretermesso) non ha altri beni ereditari su cui soddisfarsi. L’articolo 734, comma 2, (c.c.) conferma che la divisione può non riguardare tutto l’asse: i beni non compresi saranno attribuiti secondo le regole della successione legittima (salvo diversa volontà del testatore).
Serve la prelazione se il testatore ha già diviso i beni?
Una conseguenza importantissima della divisione fatta dal testatore (l’assegno qualificato) riguarda il diritto di prelazione (art. 732 c.c.). Visto che l’assegnazione diretta dei beni impedisce il sorgere della comunione ereditaria, non si applica il diritto di prelazione e di riscatto (retratto successorio) a favore dei coeredi. Se il testatore, ad esempio, assegna un immobile “in comune” a due figli, la comunione che si crea non è quella ereditaria, ma una comunione ordinaria che deriva dall’atto dispositivo del testatore (Cass. civ. Sez. II, 17.07.2015, n. 15032). Infine, il testatore può prevedere dei conguagli in denaro se i beni assegnati a un erede hanno un valore superiore alla sua quota. Tale conguaglio rappresenta un credito di valore.