Negligenza, imprudenza e imperizia: che significa?

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Autore: Angelo Greco

26 febbraio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Sebbene spesso confuse, negligenza, imprudenza e imperizia definiscono la “colpa”. Indicano come si è causato un danno (per omissione, azione rischiosa o incapacità tecnica) e pesano sul risarcimento.

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Quando si parla di risarcimento danni, la parola chiave è “colpa” (art. 2043 c.c.). La legge dice che chiunque, con un comportamento “colposo”, causa un danno ingiusto a un altro, è obbligato a risarcire. Ma la colpa non è un blocco unico. Si verifica in tre ipotesi: comportamento negligente, imprudente o imperito. È un po’ come un abito che può essere di tessuti diversi. Capire che significa negligenza, imprudenza e imperizia è fondamentale, perché queste tre “facce” della colpa, pur portando tutte all’obbligo di pagare, descrivono

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come ci si è comportati male e possono avere un peso diverso nella valutazione del giudice.

Cosa significa agire con negligenza?

La negligenza è, in pratica, la distrazione, la trascuratezza, la mancanza di attenzione. È una colpa “omissiva”: sei colpevole per qualcosa che non hai fatto, ma che avresti dovuto fare (Tribunale di Benevento, sez. 2, sentenza n. 459/2020). È la classica inerzia, il non aver prestato la dovuta sollecitudine per evitare il danno.

Esempi pratici di negligenza:

  • l’avvocato che si dimentica e lascia scadere i termini per presentare un appello (Corte di Appello di Bologna, sentenza n.537 del 22 febbraio 2024);
  • il proprietario di un edificio che non provvede alla manutenzione di un cornicione pericolante, che crollando danneggia un’auto;
  • il medico che, prima di un intervento, omette di consultare un referto istologico importantissimo che era già disponibile (Tribunale di Benevento, sez. 2, sentenza n. 459/2020).

Che differenza tra negligenza e imprudenza?

L’imprudenza è l’esatto contrario: è una colpa “commissiva”. Qui non hai omesso nulla, anzi, hai

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agito ma in modo avventato, rischioso o sconsiderato. Hai fatto qualcosa che una persona prudente non avrebbe fatto, o l’hai fatto in un modo palesemente pericoloso, sottovalutando i rischi.

Esempi pratici di imprudenza:

  • l’automobilista che guida a velocità eccessiva in un centro abitato;
  • un operaio che getta materiali dall’impalcatura senza assicurarsi che di sotto non ci sia nessuno;
  • il medico che decide di eseguire un’operazione “non urgente” con una fretta ingiustificata, senza attendere dati diagnostici completi e aumentando inutilmente i rischi per il paziente (Tribunale di Benevento, sez. 2, sentenza n. 459/2020).

Cos’è l’imperizia?

L’imperizia è la “colpa del professionista”. È una forma specifica di negligenza o imprudenza che riguarda l’esercizio di attività che richiedono competenze tecniche (come medici, ingegneri, avvocati, artigiani). Si è in imperizia quando si dimostra una

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mancanza delle conoscenze o delle abilità minime richieste per quella professione, violando le cosiddette leges artis (le regole dell’arte) (Tribunale di Reggio di Calabria, sez. 2, sentenza n. 415/2015).

In pratica, non sei solo “distratto” (negligente) o “avventato” (imprudente), sei proprio tecnicamente incapace di fare quel mestiere come si deve.

Esempi pratici di imperizia:

  • il chirurgo che esegue un intervento usando una tecnica palesemente errata o superata (Tribunale di Benevento, sez. 2, sentenza n. 459/2020);
  • l’ingegnere che commette un grave errore di calcolo nella progettazione di un ponte, causandone il crollo;
  • l’avvocato che, per “ignoranza di disposizioni di legge”, omette di sollevare un’eccezione processuale che avrebbe dovuto conoscere (Corte di Appello di Bologna, sentenza n.537 del 22 febbraio 2024).

Cosa conta per il risarcimento?

In linea di massima, per l’articolo 2043 del Codice Civile, “colpa è colpa”. Che tu sia stato negligente, imprudente o imperito, se hai causato un danno ingiusto,

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devi risarcire (Tribunale di Cuneo, sez. 1, sentenza n. 789/2018).

Tuttavia, capire di che tipo di colpa si tratta diventa fondamentale in alcuni casi specifici:

  1. responsabilità professionale (art. 2236 c.c.): se la prestazione (specialmente quella di un medico) implica la soluzione di problemi tecnici di “speciale difficoltà”, la legge è più indulgente. Il professionista risponde solo per dolo (intenzione) o colpa grave. Questa “indulgenza” si applica quasi solo all’imperizia (era difficile, posso aver sbagliato). Ma se il medico è stato negligente (es. dimentica una garza nel paziente) o imprudente (es. opera da ubriaco), risponde anche per colpa lieve, perché lì la difficoltà tecnica non c’entra nulla (Tribunale di Torino, sez. 4, sentenza n. 2408/2015);
  2. concorso di colpa (art. 1227 c.c.): se anche la vittima ha contribuito al danno, il giudice deve “pesare” le colpe di entrambi. Deve valutare quanto è stata grave l’imprudenza del conducente e quanto la negligenza del pedone che ha attraversato distratto (Cass. Civ., Sez. 2, N. 258 del 07-01-2025);
  3. più responsabili (art. 2055 c.c.): se più persone causano lo stesso danno (es. un incidente a catena), la vittima può chiedere l’intero risarcimento a uno solo di loro. Poi, chi ha pagato, si rivarrà sugli altri. E qui, il conto si divide “nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa”.

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