I crediti del defunto si dividono tra gli eredi?
I crediti di una persona deceduta non si dividono automaticamente come i debiti, ma entrano nella comunione ereditaria. Un singolo erede può agire per l’intero importo. Regole diverse se il debitore è un altro erede.
Quando si apre una successione, l’eredità non è composta solo da beni immobili o denaro contante, ma anche da tutte le posizioni giuridiche attive (i crediti) e passive (i debiti) del defunto. È un errore comune pensare che crediti e debiti seguano la stessa sorte. Mentre i debiti seguono una regola di divisione immediata e automatica, i crediti (cioè le somme che il defunto doveva ancora riscuotere da terzi) seguono un percorso diverso: confluiscono tutti insieme nel patrimonio comune da dividere. Capire questa distinzione è fondamentale per rispondere alla domanda:
In questa guida risponderemo tenendo conto della più recente giurisprudenza, tra cui, da ultimo, la Corte d’Appello di Genova, sentenza 20 ottobre 2025 n. 1107.
Indice
Che differenza c’è tra debiti e crediti ereditari?
La distinzione nella gestione di debiti e crediti è netta e si fonda su precise norme di legge. I debiti
Al contrario, i crediti del de cuius (la persona deceduta) non si ripartiscono affatto in modo automatico. Essi entrano a far parte della comunione ereditaria, come qualsiasi altro bene (ad esempio, un immobile o un quadro), e saranno oggetto di divisione solo in un secondo momento.
Perché i crediti non si dividono subito come i debiti?
La disciplina che porta i crediti a cadere nella comunione ereditaria, a differenza dei debiti, risulta da diverse norme del codice civile (Corte App. Genova, n. 1107/2025). La legge (art. 727 del codice civile), stabilendo che le porzioni dell’eredità devono essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che questi facciano parte della comunione da dividere. Lo conferma anche l’
Infine, anche l’art. 760 del codice civile che esclude la garanzia per l’insolvenza del debitore quando un credito viene assegnato a un coerede, fa necessariamente capire che i crediti sono inclusi nella comunione.
Non possono essere utilizzate per sostenere il contrario le norme sul credito solidale (art. 1295 del codice civile) o sulla divisibilità generale dei crediti (art. 1314 del codice civile), poiché riguardano ipotesi diverse.
Un erede da solo può riscuotere un credito del defunto?
Proprio perché i crediti ereditari fanno parte della comunione, si applica il principio generale secondo cui ciascun partecipante può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune. Di conseguenza, ciascun coerede ha il diritto di agire in giudizio per far valere un credito del defunto. Può farlo chiedendo al debitore il pagamento dell’intero credito comune, oppure può decidere di agire solo per la parte proporzionale alla sua quota ereditaria. Per farlo, non ha bisogno del consenso degli altri coeredi né di coinvolgerli necessariamente in causa.
Il debitore deve pagare se agisce un solo erede?
Il debitore citato in giudizio da un singolo coerede non può opporsi al pagamento sostenendo che manca il consenso degli altri eredi. Gli altri coeredi, infatti, non sono considerati “litisconsorti necessari” (cioè la loro presenza non è indispensabile per la validità del giudizio di adempimento).
Se il debitore convenuto ha un interesse specifico a far sì che la sentenza valga nei confronti di tutti (ad esempio, per essere sicuro di non dover più pagare nulla a nessuno), ha la facoltà di chiedere al giudice l’intervento in causa degli altri coeredi. Eventuali contrasti tra i coeredi sulla gestione di quel denaro dovranno essere risolti tra loro, nell’ambito di un’eventuale e distinta procedura di divisione ereditaria.
Se il debitore è uno degli eredi cosa cambia?
Le regole appena descritte (caduta in comunione e azione singola) valgono esclusivamente per i crediti che il defunto vantava nei confronti di soggetti terzi. Solo questi crediti, infatti, fanno parte della massa oggetto di divisione. Se, invece, il debitore del defunto è uno degli eredi stessi, si applica una regola completamente diversa, stabilita dall’articolo 724 del codice civile: l’
Come funziona l’imputazione del debito dell’erede?
La legge (art. 724 del codice civile) stabilisce che ciascun erede deve “imputare” alla propria quota ereditaria le somme di cui era debitore verso il defunto (e anche quelle di cui è debitore verso gli altri coeredi a causa dei rapporti di comunione).
In pratica, il debito dell’erede viene “scalato” in anticipo dalla sua porzione di eredità. Per bilanciare questa operazione, la legge (art. 725 del codice civile) prevede che gli altri coeredi effettuino dei prelevamenti proporzionali dalla massa ereditaria, prima che questa venga divisa. Attraverso questi prelevamenti si realizza, in sede di divisione, la ripartizione pro quota del credito del defunto e si liquida definitivamente quel rapporto obbligatorio (che la successione aveva “confuso”, facendo coincidere debitore e creditore).