Il passeggero parente può testimoniare?
La parentela con il conducente non rende un testimone “incapace” (art. 246 c.p.c.). La sua testimonianza è valida, ma il giudice dovrà valutarne l’attendibilità, che è un concetto diverso.
Immagina la scena: hai un incidente stradale, e le uniche persone che hanno visto tutto sono i passeggeri che avevi in auto. Magari, uno di loro è tuo fratello. Quando si finisce in tribunale, la controparte cercherà di smontare la tua difesa, ma il giudice può semplicemente decidere che tuo fratello non può parlare? La domanda che tutti si fanno in questi casi è: il passeggero parente può testimoniare? La risposta non è così scontata come si potrebbe pensare e la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, ord. 9 settembre 2025, n. 24867) ha dovuto fare chiarezza su due concetti che spesso vengono confusi: l’incapacità e l’attendibilità.
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Che differenza c’è tra incapacità e attendibilità?
Spesso si usano come sinonimi, ma per la legge sono due cose completamente diverse. L’incapacità a testimoniare è una condizione “oggettiva”, stabilita dalla legge (art. 246 c.p.c.). Un testimone è “incapace” solo se ha un interesse giuridicamente qualificato nella causa, cioè se la sentenza potrebbe avere un effetto diretto sui suoi diritti (ad esempio, se fosse il comproprietario dell’auto danneggiata). L’
Il giudice può escludere un testimone da solo?
Assolutamente no, e questo è il punto centrale. L’eventuale incapacità a testimoniare (quella basata sull’interesse legale) non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Deve essere la controparte (ad esempio, l’assicurazione) a sollevare il problema, presentando una specifica eccezione nei tempi giusti. Se la parte interessata non eccepisce l’incapacità del teste subito, la questione si considera “preclusa”, cioè chiusa. La testimonianza viene regolarmente assunta e non può essere dichiarata nulla in un secondo momento. Il giudice non può svegliarsi alla fine del processo e decidere che i testimoni sentiti mesi prima non erano validi perché “incapaci”.
Essere passeggero o parente rende incapaci di testimoniare?
La risposta è no. La Cassazione (Cass. n. 24867/2025) ha ribadito che la condizione di “terzo trasportato” (passeggero) o di parente del conducente non comporta automaticamente l’incapacità a testimoniare. Avere un legame affettivo o essere stati coinvolti nell’incidente non crea di per sé un “interesse giuridico” alla partecipazione al giudizio. Crea, al massimo, un “interesse di fatto” (la speranza che vinca il proprio parente), che però non è sufficiente per applicare l’art. 246 c.p.c. L’errore dei giudici di merito nel caso specifico è stato proprio quello di dichiarare i testimoni “incapaci” senza che nessuno l’avesse chiesto e confondendo la loro potenziale inattendibilità (da valutare) con una presunta incapacità (inesistente).
Come è stato risolto il caso dell’incidente in rotonda?
Nel caso analizzato, un automobilista aveva fatto causa a un’altra conducente dopo un incidente in una rotonda. L’attore sosteneva di essere stato travolto mentre percorreva la rotonda, perché l’altra auto l’aveva attraversata “in linea retta” ad alta velocità. I suoi testimoni (i passeggeri, uno dei quali parente) confermavano questa versione. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale hanno dato torto all’attore, preferendo la versione di un altro testimone “imparziale” e, soprattutto, dichiarando “incapaci” i testimoni dell’attore. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che i giudici di merito avevano sbagliato: non avendo la controparte sollevato alcuna eccezione, i testimoni (passeggeri e parente) non potevano essere dichiarati “incapaci”. La loro attendibilità poteva essere discussa, ma la loro capacità di testimoniare non era in discussione.