Parabrezza rotto da un sasso: è coperto dall’assicurazione?
Si può chiedere il risarcimento all’assicurazione nel caso in cui un sassolino colpisca e rompa il vetro anteriore dell’auto?
È legale circolare in strada solo se il veicolo è assicurato per i danni causati a terzi. In ciò consiste la famosa RCA (Responsabilità Civile Auto), la polizza obbligatoria che tiene indenne il proprietario della vettura nel caso di sinistri a lui imputabili. Lo scopo è di garantire al danneggiato il risarcimento per il pregiudizio patito. Chi è vittima di un incidente stradale, infatti, può contare sul fatto che verrà pagato perché il responsabile è assicurato. Qualora così non fosse, sarebbe sempre possibile rivolgersi al Fondo di Garanzia. Ciò premesso, con il presente articolo ci occuperemo di una specifica questione:
In pratica, si tratta di capire se il proprietario dell’auto danneggiata da una pietra che ha colpito il vetro anteriore del veicolo possa chiedere il risarcimento alla propria o all’altrui assicurazione. Approfondiamo l’argomento.
Indice
Cosa copre la normale assicurazione auto?
L’assicurazione auto – la classica RCA, per intenderci – copre i danni che il conducente del veicolo assicurato ha causato a cose e a persone, incluse i passeggeri all’interno del suo abitacolo.
Non copre invece i danni dell’auto che ha provocato l’incidente né quelli eventualmente patiti dal conducente responsabile; per ottenere quest’ultima copertura occorre sottoscrivere un’apposita polizza.
Insomma: l’assicurazione auto obbligatoria garantisce solamente il risarcimento dei danni patiti da chi non ha colpe a seguito della violazione delle regole del codice della strada da parte dell’assicurato.
Risarcimento diretto: cos’è e come funziona?
Nella maggior parte dei sinistri il danneggiato può rivolgersi direttamente alla propria compagnia per chiedere il risarcimento; sarà poi quest’ultima a rivalersi nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile (art. 149, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Si tratta della procedura di risarcimento diretto: il danneggiato non ha bisogno di individuare la compagnia assicuratrice del responsabile, potendo rivolgere la richiesta di indennizzo direttamente alla propria.
La procedura può essere azionata in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti.
È escluso il ricorso al risarcimento diretto nell’ipotesi di tamponamento a catena, cioè di collisione tra almeno tre veicoli diversi, e di sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero.
La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente; si applica altresì al danno alla persona subito dal conducente non responsabile, ma solo se si tratta di lesioni di lieve entità (danno biologico permanente non superiore al 9%).
L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, alla quale potrà poi rivalersi per ottenere il rimborso.
Il parabrezza rotto da un sasso è coperto dall’assicurazione?
Il parabrezza rotto da un sasso è purtroppo un’ipotesi frequente che conferisce al danneggiato il diritto al risarcimento. Contro chi far valere tale pretesa? Dipende dalle circostanze:
- se la pietra proviene da un altro veicolo – ad esempio, dal camion che precede – è possibile attivare la copertura assicurativa, in quanto si tratta pur sempre di un danno derivante dalla circolazione dei mezzi su strada. La richiesta risarcitoria andrà tuttavia rivolta all’assicurazione del veicolo responsabile non potendo trovare applicazione la procedura del risarcimento diretto, destinata ai sinistri che prevedono la collisione tra due veicoli;
- se la pietra si trovava già da tempo sul manto stradale la responsabilità è imputabile al proprietario/gestore della via. Non c’è quindi copertura assicurativa, in quanto non trattasi di sinistro derivante dalla circolazione bensì di incuria nella manutenzione del manto stradale. In casi del genere, quindi, occorre costituire in mora e successivamente intraprendere una causa contro l’ente che avrebbe dovuto occuparsi del tratto;
- se il sasso è caduto dall’alto – ad esempio, si è distaccato da una parete rocciosa o da un edificio – la responsabilità è imputabile al proprietario o al custode del bene da cui la pietra è provenuta. Anche in questa circostanza l’assicurazione auto non deve risarcire in quanto non si tratta di un sinistro riconducibile alla copertura obbligatoria.
Insomma: solo il sasso che proviene direttamente da un veicolo e che impatta contro un’altra vettura rientra tra i sinistri coperti dall’assicurazione auto obbligatoria, sebbene sia indennizzabile senza ricorso alla procedura del risarcimento diretto.
Ogni altro danneggiamento conferisce senz’altro il diritto al risarcimento, il quale però deve essere chiesto direttamente al responsabile e non all’assicurazione.
È fatta salva la copertura assicurativa garantita da specifiche polizze sottoscritte dal danneggiato (polizza cristalli, ecc.)
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:
- Sassolini caduti dal camion: chi risarcisce?;
- Parabrezza danneggiato da un sasso sollevato da un altro veicolo.