Testamento a favore della badante: quando è valido e quando si può impugnare

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Autore: Angelo Greco

03 marzo 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Un testamento a favore di chi presta assistenza è legittimo, ma può essere impugnato. Si può annullare per incapacità del testatore, per vizi di forma (come un falso) o per dolo (captazione).

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Lasciare una parte dell’eredità a chi ci ha assistito negli ultimi anni, come una badante, è un gesto di riconoscenza molto comune. È un modo per ringraziare chi si è preso cura di noi. Tuttavia, dopo la morte del testatore, non è raro che i familiari, magari esclusi dall’eredità, sollevino dubbi sulla validità di quell’atto. Sorge quindi una domanda molto frequente: quando il testamento a favore della badante è valido e quando si può impugnare?

La legge non vieta affatto di beneficiare i propri assistenti. Stabilisce però regole molto precise sulla

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capacità di chi scrive il testamento e sulle forme dell’atto, che, se violate, possono portare al suo annullamento. Capire come e perché è fondamentale per tutelare sia la volontà del defunto sia i diritti degli eredi.

Come si prova l’incapacità del testatore?

L’impugnazione di un testamento si basa molto spesso sulla presunta incapacità di intendere e di volere di chi lo ha scritto, come previsto dalla legge (art. 591, comma 2, n. 3, Cod. civ.). La giurisprudenza è però molto severa su questo punto. Non basta dimostrare un generico stato di decadimento cognitivo, una condizione di fragilità fisica o psicologica, o la semplice vecchiaia (Trib. di Firenze, sent. n.1601 del 9 maggio 2025).

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L’incapacità naturale che invalida un testamento richiede una condizione molto più grave: bisogna provare che, nel momento esatto in cui ha scritto l’atto, il soggetto era assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi (Trib. di Firenze, sent. n.1601 del 9 maggio 2025).

L’onere della prova spetta interamente a chi impugna il testamento (Trib. di Teramo, sez. 1, sent. n. 316/2020). La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo: documentazione clinica, testimonianze e anche presunzioni (Cass. Civ., Sez. 2, N. 20147 del 13-07-2023).

Un testamento “strano” è prova di incapacità?

Un elemento fondamentale che i giudici valutano per decidere sull’incapacità è il contenuto stesso del testamento. L’analisi si concentra sulla coerenza, la logicità e la “normalità” delle disposizioni, messe in relazione ai sentimenti e alle abitudini del testatore (Cass. Civ., Sez. 2, N. 20147 del 13-07-2023).

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Paradossalmente, un testamento che nomina erede la badante a fronte di un percepito disinteresse da parte dei familiari, può essere considerato un forte indizio di capacità e non di incapacità. Se l’atto appare razionale e riflette, ad esempio, un sentimento di gratitudine verso chi ha prestato cure, i giudici saranno più propensi a ritenerlo valido (Cass. Civ., Sez. 2, N. 20147 del 13-07-2023).

Chi ha l’amministratore di sostegno può fare testamento?

La sola presenza di un amministratore di sostegno nominato per assistere il testatore nelle sue attività quotidiane non significa, automaticamente, che questi fosse incapace di fare testamento. La Corte Costituzionale ha chiarito che il beneficiario di questa misura conserva, di regola, la piena capacità di compiere gli atti “personalissimi”, e il testamento è l’atto personalissimo per eccellenza (Corte Cost., sent. n. 114 del 15 maggio 2019).

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Eventuali limitazioni alla capacità di testare devono essere disposte espressamente dal giudice tutelare nel decreto di nomina (o in un provvedimento successivo). In assenza di uno specifico divieto del giudice, la capacità di fare testamento della persona amministrata rimane integra e pienamente valida.

Quali errori di forma rendono nullo un testamento olografo?

Un testamento, anche se scritto da persona capacissima, può essere impugnato per difetti di forma. Il caso del testamento olografo (cioè scritto interamente a mano) è emblematico (art. 602 cod. civ.). Per essere valido, deve avere tre requisiti essenziali:

  • autografia: deve essere scritto per intero di pugno dal testatore;
  • data: deve contenere l’indicazione di giorno, mese e anno;
  • sottoscrizione: deve essere firmato dal testatore alla fine delle disposizioni.

La mancanza di

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autografia (testamento apocrifo, cioè falso, o scritto al computer) o la mancanza della sottoscrizione (firma) portano alla nullità radicale dell’atto (Trib. Lamezia Terme, sent. n.89 del 6 Febbraio 2025).

Qualsiasi intervento di un terzo nella scrittura, anche solo per guidare la mano del malato, rende il testamento nullo per mancanza di autografia. Se il testatore è impossibilitato a scrivere, deve per forza ricorrere alle forme del testamento pubblico (Trib. di Frosinone, sent. n.122 del 31 gennaio 2024).

Come si contesta un testamento fatto dal notaio?

Il testamento pubblico, cioè quello ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni (art. 603 cod. civ.), è ovviamente molto più difficile da contestare. L’atto del notaio fa “piena fede” di tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza (ad esempio, che il testatore ha dichiarato quelle volontà e che lui le ha lette davanti ai testimoni).

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Per contestare questi fatti (le dichiarazioni o le azioni avvenute davanti al notaio) non basta una causa ordinaria, ma è necessario avviare il procedimento speciale e complesso della querela di falso (Trib. di Avellino, sent. n.296 del 8 febbraio 2024). Al contrario, se si vuole contestare “solo” lo stato soggettivo del disponente (cioè la sua incapacità di intendere e volere in quel momento), non serve la querela di falso e si può procedere con un’azione ordinaria di annullamento (Trib. di Avellino, sent. n.296 del 8 febbraio 2024).

La badante non può mai essere nominata erede?

Esistono norme specifiche che limitano la capacità di ricevere per testamento. L’esempio più noto è quello del tutore: l’articolo 596 del Codice Civile sancisce la nullità delle disposizioni a favore del

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tutore legale (art. 596 cod. civ.).

Questa norma, però, si applica solo alla figura del tutore nominato formalmente da un giudice. Non è automaticamente estensibile alla badante o all’assistente di fatto, a meno che quella stessa badante non fosse stata anche nominata, con un provvedimento del tribunale, tutrice legale dell’assistito.

Quando si può parlare di “captazione” della badante?

Il testamento può essere annullato anche se la volontà del testatore, pur capace, è stata viziata da errore, violenza o dolo. Nel contesto dell’assistenza a persone anziane e vulnerabili, si sente spesso parlare di “captazione”. La captazione è, in pratica, una forma di dolo: un insieme di manovre, pressioni psicologiche e suggestioni così forti da deviare la volontà del testatore, portandolo a disporre a favore di chi compie queste manovre.

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La prova della captazione è molto rigorosa: non basta dimostrare una semplice influenza o l’adulazione, ma bisogna provare che quelle manovre sono state l’unica e sola causa che ha determinato il testatore a disporre in quel modo.

Se eseguo un testamento nullo, posso ancora impugnarlo?

L’articolo 590 del Codice civile prevede una sorta di “sanatoria”. Se un erede, pur sapendo che il testamento è nullo (ad esempio, per un vizio di forma minore o per incapacità del testatore), gli dà volontaria esecuzione dopo la morte (ad esempio, versando un legato), perde il diritto di impugnarlo.

Ma attenzione: la giurisprudenza ha chiarito che questa sanatoria non si applica ai testamenti apocrifi

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(falsi). Se un testamento non è stato scritto dal defunto, manca in radice la sua volontà. L’atto è considerato giuridicamente inesistente e, quindi, non può essere “salvato” o confermato in alcun modo (Cass. Civ., Sez. 2, N. 9935 del 16-04-2025).

Quanto tempo ho per impugnare il testamento?

I termini per agire in tribunale sono diversi a seconda del vizio che si vuole far valere.

  • l’azione di annullamento del testamento (per incapacità, per vizi della volontà come il dolo, o per difetti di forma minori come la data incompleta) si prescrive in cinque anni. Questo termine inizia a decorrere dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (art. 591 cod. civ.);
  • l’azione di nullità (per vizi gravissimi, come la mancanza di autografia o di firma) è, di regola, imprescrittibile, cioè non ha scadenza.

Infine, è importante sapere che le cause di impugnazione del testamento devono necessariamente coinvolgere tutti gli eredi legittimi (coloro che succederebbero per legge se il testamento fosse annullato). Si parla in termini tecnici di litisconsorzio necessario, per garantire che la decisione del giudice sia uniforme per tutti gli interessati (Cass. Civ., Sez. 6, N. 2270 del 25-01-2023).

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