Tutte le differenze tra part-time verticale e part-time orizzontale
Lavorare con orario ridotto (part-time) può essere “orizzontale” (meno ore al giorno) o “verticale” (meno giorni all’anno). La scelta ha conseguenze enormi su ferie, pensione e flessibilità.
Quando si parla di contratto a tempo parziale, si tende a pensare che sia un’unica categoria. In realtà, non è affatto così. Sebbene una legge recente (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) abbia cercato di riordinare la materia, superando la vecchia divisione formale (orizzontale, verticale e misto), le differenze restano eccome.
Capire se il proprio contratto è “verticale” o “orizzontale” non è una pignoleria legale: è fondamentale per capire come vengono calcolate ferie, permessi e persino la pensione (Cass. Civ., Sez. L, N. 5434 del 01-03-2025). Se ti stai chiedendo
Indice
Come distinguo un part-time verticale da uno orizzontale?
La distinzione fondamentale riguarda come viene distribuita la riduzione dell’orario rispetto a un contratto a tempo pieno.
Nel part-time orizzontale la riduzione riguarda l’orario giornaliero. In pratica, lavori tutti i giorni lavorativi, ma per meno ore.
Un lavoratore che fa 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì (Tribunale di Mantova, sez. S1, sentenza n. 177/2016).
Nel part-time verticale, invece, lavori a tempo pieno (cioè per le 8 ore canoniche), ma solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno (Cass. Civ., Sez. L, N. 12514 del 08-05-2024).
Un lavoratore che fa 8 ore al giorno, ma solo il lunedì, martedì e mercoledì; oppure un lavoratore stagionale che lavora a tempo pieno solo 8 mesi l’anno.
Esiste poi il part-time misto, che è una combinazione delle due cose (Tribunale di Teramo, sez. LA, sentenza n. 332/2022). Un contratto può prevedere, ad esempio, 4 ore al giorno (caratteristica orizzontale) solo per 9 mesi l’anno (caratteristica verticale) (Cass. Civ., Sez. L, N. 12514 del 08-05-2024).
Il datore può chiedermi di fare più ore nel part-time?
Il contratto part-time è rigido, ma la legge prevede degli strumenti per modificarlo, con differenze importanti. Il lavoro supplementare riguarda le ore svolte oltre l’orario part-time, ma entro il limite del tempo pieno (Tribunale di Teramo, sez. LA, sentenza n. 332/2022). Richiede il consenso del lavoratore, e il rifiuto non è motivo di licenziamento (D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 46).
Il lavoro straordinario (cioè le ore che superano l’orario normale a tempo pieno) è invece ammesso solo per il part-time verticale o misto.
Esistono poi patti scritti (Cass. Civ., Sez. L, N. 30093 del 30-10-2023) che devono essere concordati:
- le clausole flessibili: permettono al datore di cambiare quando lavori (es. cambiare il turno), e valgono per tutti i tipi di part-time;
- le clausole elastiche: permettono di aumentare le ore, e sono previste solo per il part-time verticale o misto.
Come si calcolano le ferie nel part-time?
Il principio base è la non discriminazione: il lavoratore part-time ha gli stessi diritti di un collega a tempo pieno, ma questi diritti vengono riproporzionati in base all’orario ridotto. È qui che la differenza tra verticale e orizzontale diventa enorme.
Nel part-time orizzontale (lavoro tutti i giorni, meno ore), il lavoratore matura lo stesso numero di giorni di ferie di un collega a tempo pieno. Semplicemente, ogni giorno di ferie sarà pagato per l’orario ridotto (es. 4 ore) (Cass. Civ., Sez. L, N. 5434 del 01-03-2025).
Nel part-time verticale (lavoro solo alcuni giorni), il numero di giorni di ferie viene riproporzionato in base ai giorni o ai periodi effettivamente lavorati (CCNL per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario).
Se lavori 3 giorni su 5, non avrai 26 giorni di ferie, ma un numero inferiore, calcolato in proporzione (Cass. Civ., Sez. L, N. 5434 del 01-03-2025).
Cosa cambia per pensione, permessi e maternità?
Le differenze proseguono su molti altri istituti. Per la pensione, l’anzianità contributiva è generalmente calcolata in proporzione all’orario. Nel part-time verticale, però, la Corte di Giustizia UE ha sollevato dubbi sul fatto che i periodi non lavorati (es. i mesi di stop) vengano esclusi dal calcolo dell’anzianità di servizio, anche se incidono (giustamente) solo sulla
Nel part-time verticale si applicano anche altre regole specifiche (Cass. Civ., Sez. L, N. 5434 del 01-03-2025):
- permessi e congedi: istituti come il congedo matrimoniale o i permessi per lutto spettano per intero solo se cadono in periodi in cui era previsto che il lavoratore fosse in servizio;
- congedo di maternità: spetta sempre per intero, anche nei periodi non lavorativi;
- periodo di prova e preavviso: la loro durata (es. 30 giorni) non si riduce, ma il conteggio si basa sui giorni effettivamente lavorati.
- assegni familiari: questo è un caso particolare. L’assegno per il nucleo familiare non viene riproporzionato, ma spetta in misura intera se si raggiungono almeno 24 ore settimanali (anche cumulando più lavori).
E nel settore scuola come funziona?
Un caso particolare è quello degli insegnanti in part-time. Le ore dedicate alle attività funzionali (come i consigli di classe) sono riproporzionate in base all’orario di insegnamento. Tuttavia, la Cassazione ha notato che per alcune attività collegiali, come gli scrutini o gli esami, l’obbligo di presenza potrebbe rimanere pieno, data la loro natura “non frazionabile” (cioè non si può fare “un pezzo” di scrutinio) (Cass. Civ., Sez. L, N. 7320 del 14-03-2019).