A quanto ammonta il risarcimento per ingiuria?

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Autore: Raffaella Mari

04 marzo 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

L’ingiuria è un illecito civile e non un reato. Il risarcimento non è fisso: il giudice lo valuta in equità. I precedenti mostrano cifre sui 2.000€ per offese con testimoni.

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Ricevere un’offesa diretta, “in faccia” o magari in una chat privata, è un’esperienza sgradevole che lede la propria dignità. A differenza della diffamazione (dove si parla male di qualcuno che non è presente), l’ingiuria è l’attacco diretto. Molti sono convinti che sia ancora un reato, ma le cose sono cambiate. Oggi l’ingiuria è un illecito civile e la domanda che si pone chi subisce l’offesa è: se vado in causa, a quanto ammonta il risarcimento per ingiuria?

La risposta non è un listino prezzi. Non esiste una cifra fissa: il giudice decide caso per caso, basandosi su una valutazione “equitativa”.

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L’offesa in chat o “faccia a faccia” è ancora reato?

La prima cosa da capire è che, a seguito di una riforma (D.lgs. n. 7 del 2016), l’ingiuria è stata depenalizzata. Non si tratta più di un illecito penale, ma di un illecito civile. Questo ha due conseguenze:

  1. l’offensore non rischia una condanna penale;
  2. la vittima può agire solo davanti a un giudice civile per chiedere il risarcimento del danno (Tribunale di Forlì, sez. CC, sent. n. 163/2023).

La richiesta di risarcimento si basa sulla responsabilità civile generale (RD 16 marzo 1942, n. 262, art. 2043 c.c.), che obbliga chiunque provochi un danno ingiusto a risarcirlo. Il danno in questione è quasi sempre un

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danno non patrimoniale, cioè la sofferenza morale e la lesione dell’onore (art. 2059 c.c.), poiché l’offesa va a toccare diritti inviolabili della persona protetti dalla Costituzione (Corte Cost., sent. n. 205 del 21 settembre 2022).

Se non è reato, devo provare di aver sofferto?

Il fatto che l’offesa sia avvenuta non garantisce un risarcimento automatico. La Corte di Cassazione ha chiarito che il danno non patrimoniale non è “in re ipsa”, cioè non si considera esistente solo perché c’è stata l’offesa (Cass. Civ., Sez. 3, N. 9799 del 09-04-2019). Il danno da ingiuria è un danno-conseguenza. Questo significa che la vittima ha l’onere di dimostrare in tribunale quali conseguenze negative

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ha subito a causa di quell’offesa (Cass. Civ., Sez. 1, N. 3035 del 10-02-2020).

Non basta dire “mi ha insultato”. Bisogna allegare e provare, anche tramite presunzioni, gli effetti negativi. Ad esempio, si può dimostrare che, a causa di quell’offesa ricevuta davanti ad altri, si è provato un forte imbarazzo, si è evitato di frequentare certi luoghi o persone, o si è sofferta un’ansia particolare. La prova si basa su fatti “gravi, precise e concordanti” (art. 2729 c.c.) che il giudice può valutare (Tribunale di Forlì, sez. CC, sent. n. 163/2023).

Come fa il giudice a decidere la cifra del danno?

Non potendo “pesare” la sofferenza, il giudice quantifica il danno utilizzando la

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valutazione equitativa (RD 16 marzo 1942, n. 262, artt. 1226 e 2056 c.c.). In pratica, stabilisce una cifra che ritiene “giusta” per il caso specifico, basandosi su una serie di parametri oggettivi:

  • la gravità dell’offesa: le parole usate e la loro capacità di ferire (Tribunale di Avellino, sez. 1, sent. n. 1025/2018; Cass. Civ., Sez. 3, N. 21852/2019);
  • il contesto: un’offesa detta in un momento di rabbia privata è diversa da un insulto calcolato in una chat di gruppo (Tribunale di Forlì, sez. CC, sent. n. 163/2023);
  • la diffusione: questo è un fattore chiave. Un’ingiuria “faccia a faccia” senza testimoni ha un peso. Se l’offesa avviene davanti ad altre persone, o in una chat dove terzi possono leggere, la gravità (e il risarcimento) aumenta. Un esempio è un’email offensiva inviata a un indirizzo di lavoro, consultabile da altri colleghi;
  • la posizione della vittima: l’impatto dell’offesa sulla reputazione sociale e professionale (Cass. Civ., Sez. 3, N. 21852/2019);
  • l’eventuale provocazione: il giudice può considerare se l’ingiuria sia stata una reazione a un “fatto ingiusto” altrui.

A quanto ammonta il risarcimento: stime dai tribunali?

Per farsi un’idea, è utile guardare ai precedenti. In un caso significativo, il Tribunale di Forlì ha analizzato un’ingiuria inviata tramite email a un indirizzo istituzionale (di lavoro), quindi potenzialmente leggibile da altri dipendenti. Il giudice, considerando questa diffusione limitata ma presente, ha liquidato il danno in

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2.000,00 euro (Tribunale di Forlì, sez. CC, sent. n. 163/2023).

Questo importo è un riferimento per i casi di ingiuria con una certa pubblicità (testimoni, chat di gruppo). Al contrario, per un’ingiuria “semplice”, avvenuta in una conversazione privata (a due, in una chat 1-a-1) e senza altre conseguenze provate, è probabile che il risarcimento, se concesso, sia inferiore, nell’ordine di poche centinaia di euro o fino a 1.000 euro, proprio per la difficoltà di provare un danno significativo.

Queste cifre sono molto diverse da quelle per la diffamazione (che, avendo ampia diffusione, causa danni maggiori), dove i risarcimenti possono andare da 12.000 euro (modesta gravità) fino a 30.000 o 50.000 euro per casi gravi (Tribunale di Avellino, sez. 1, sent. n. 1025/2018; Cass. Civ., Sez. 3, n. 3178/2024; Tribunale di Roma, Sent. n. 13488/2024).

Oltre al risarcimento si paga anche una multa?

Sì. Oltre al risarcimento, che va alla vittima per riparare il danno, l’autore dell’ingiuria viene condannato a pagare una sanzione pecuniaria civile che va da un minimo di €100 a un massimo di €8.000. Tale somma non va alla persona offesa, ma allo Stato (alla Cassa delle ammende) e ha una funzione punitiva. Nello stesso caso di Forlì, ad esempio, l’offensore è stato condannato a pagare 2.000 euro alla vittima e, in aggiunta, 500,00 euro di sanzione allo Stato (Tribunale di Forlì, sez. CC, sent. n. 163/2023).

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