Se l’inquilino non paga, posso cambiare la serratura?
Se il tuo inquilino non paga l’affitto, farti giustizia da solo cambiando la serratura è illegale. Questa guida spiega perché violi il contratto e la legge, e quali sono gli unici strumenti (sfratto) per riavere l’immobile.
La frustrazione di un proprietario che non riceve l’affitto è enorme. Mese dopo mese, la morosità si accumula e la prima, istintiva reazione è quella di riprendersi ciò che è proprio, magari con un gesto drastico come cambiare il lucchetto. Di fronte alla domanda, Inquilino moroso: posso cambiare la serratura?, la risposta della legge è un “no” categorico. Quella che sembra una soluzione logica è, in realtà, una forma di autotutela vietata, che trasforma il proprietario (che ha ragione) in una persona che commette un illecito, con conseguenze contrattuali e persino penali. L’ordinamento impone una strada diversa, l’unica legale, per gestire l’inadempimento.
Indice
Perché non posso chiudere l’inquilino fuori di casa?
Quando si firma un contratto di locazione, l’obbligo principale del proprietario è “garantire il pacifico godimento” dell’immobile all’inquilino (Corte d’Appello Roma, sez. 8, sentenza n. 1278/2022). Impedire l’accesso, ad esempio sostituendo la serratura, è una violazione diretta di questo obbligo fondamentale. Anche se l’inquilino è
Che diritti ha l’inquilino anche se non paga?
Con il contratto, l’inquilino diventa un “detentore qualificato”. Questo termine tecnico significa che il suo potere sulla casa deriva da un titolo legale (il contratto) che gli dà il diritto di goderne e di escludere chiunque altro, incluso il proprietario, dall’interferire. Una sentenza ha persino chiarito che, in costanza di contratto, è l’inquilino (o il comodatario) che può legittimamente cambiare la serratura e negare le chiavi al proprietario, proprio perché esercita la detenzione che gli è stata conferita. Il proprietario, infatti, possiede l’immobile solo legalmente (
Qual è l’unica strada legale se l’inquilino non paga?
L’ordinamento non lascia il proprietario senza tutele, semplicemente gli impone di usare gli strumenti processuali corretti. Di fronte alla morosità anche di un solo canone, purché protratta per oltre 20 giorni, il locatore può rivolgersi a un giudice. Le strade principali sono due:
- l’azione ordinaria per chiedere la risoluzione del contratto (Corte Cost., sentenza n. 79 del 29 aprile 2020);
- il procedimento speciale, molto più rapido, di intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.), con cui si può chiedere anche il pagamento dei canoni arretrati.
Come funziona la procedura di sfratto per morosità?
La procedura di
Cosa rischio se cambio la serratura di mia iniziativa?
Farsi giustizia da sé, cambiando la serratura, espone il proprietario a conseguenze molto serie. Oltre a commettere un inadempimento contrattuale (Corte d’Appello Roma, sez. 8, sentenza n. 1278/2022), si rischia di commettere dei reati. L’azione può integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) e, in alcuni casi, persino quello di violazione di domicilio (art. 614 c.p.). L’unico modo legale per rientrare in possesso dell’immobile, una volta ottenuto l’ordine del giudice, è attraverso l’intervento dell’ufficiale giudiziario, che eseguirà lo sfratto in modo coattivo.
Rischio l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
Questa è l’ipotesi di reato più comune in questi casi (art. 392 c.p.). Scatta quando una persona, pur potendo ricorrere all’autorità giudiziaria, decide di farsi giustizia da sola. Affinché si configuri, sono necessari tre elementi. Primo, il proprietario agisce per esercitare un
Posso essere accusato di violenza privata?
In alternativa, o in aggiunta, la condotta del proprietario può integrare il reato di
Che differenza c’è tra i due reati?
La differenza fondamentale tra l’esercizio arbitrario (art. 392 c.p.) e la violenza privata (art. 610 c.p.) sta nell’intenzione (l’elemento soggettivo). L’
Rischio anche la violazione di domicilio?
Se il proprietario, per effettuare il cambio della serratura, si introduce fisicamente nell’appartamento locato senza il permesso dell’inquilino, commette un terzo e ulteriore reato: la violazione di domicilio (art. 614 c.p.). L’appartamento affittato, infatti, è a tutti gli effetti il domicilio e la privata dimora del conduttore. Quest’ultimo è l’unico titolare del cosiddetto ius excludendi alios, cioè il diritto di escludere chiunque altro, compreso il proprietario. La legge, infatti, tutela il rapporto di fatto che la persona ha con il luogo in cui vive, a prescindere dal titolo formale (il contratto di locazione) (Cass. Pen., Sez. 5, N. 39809 del 20-10-2022). Entrare in quella casa contro la volontà (anche tacita) dell’inquilino per manomettere la serratura è, quindi, un’illecita intrusione.