Posso detrarre le spese per rifare il bagno se non sono proprietario?
Anche inquilini e comodatari possono detrarre le spese di ristrutturazione. Scopri quali sono le condizioni per accedere al bonus, i documenti necessari e come pagare per non perdere l’agevolazione.
Quando si vive in una casa che non è di proprietà, come in affitto o in comodato d’uso, prima o poi arriva il desiderio di renderla migliore. Il bagno è quasi sempre il primo intervento nella lista dei desideri. Ma se il proprietario dà l’ok ai lavori, chi paga effettivamente la ristrutturazione può poi scaricare le spese? Il dubbio è legittimo, perché si tende a pensare che solo il titolare dell’immobile possa beneficiare delle detrazioni fiscali. Posso detrarre le spese per rifare il bagno se non sono proprietario?
Indice
Chi ha diritto al bonus ristrutturazione?
Il principio fondamentale per le agevolazioni fiscali sul recupero edilizio (disciplinate dall’
- titolari di diritti reali di godimento (come usufrutto, uso o abitazione);
- inquilini (locatari) o comodatari (chi ha l’immobile in uso gratuito);
- familiari conviventi del proprietario o del detentore (ad esempio, il coniuge o il figlio dell’inquilino);
- il coniuge separato a cui è stata assegnata la casa.
La chiave, come ribadito dalla Cassazione, non è la proprietà, ma la detenzione qualificata dell’immobile e l’aver pagato i lavori (Cass. Civ., Sez. 5, N. 19137 del 11-07-2025).
Quali condizioni deve rispettare l’inquilino?
Per un detentore, come un inquilino (locatario) o un comodatario, non basta pagare i lavori per avere diritto al bonus. Per essere sicuro di poter scaricare le spese, deve rispettare due condizioni fondamentali. Prima di tutto, la sua presenza nell’immobile deve derivare da un titolo idoneo: serve un contratto di locazione (affitto) o di comodato che sia stato regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate. Questa registrazione deve essere avvenuta prima che inizino i lavori (o prima di pagare eventuali acconti). In secondo luogo, è indispensabile avere il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori.
Rifare il bagno è un intervento detraibile?
Il rifacimento completo di un bagno, che spesso include la sostituzione degli impianti idro-sanitari e delle piastrelle, è considerato un intervento di
Attenzione, però: le spese per la manutenzione ordinaria (come la semplice tinteggiatura delle pareti del bagno o la sostituzione dei sanitari senza toccare gli impianti) non sono detraibili se fatte in un appartamento privato. La manutenzione ordinaria è agevolata solo se riguarda le parti comuni di un condominio.
Come devo pagare i lavori per non perdere il bonus?
Questo è un passaggio fondamentale, su cui non si può sbagliare. Per ottenere la detrazione fiscale, le spese devono essere pagate esclusivamente tramite un
- la causale del versamento (con il riferimento alla norma,
art. 16-bis D.P.R. 917/1986); - il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cioè dell’inquilino che paga);
- il codice fiscale o la partita IVA della ditta o del professionista che ha fatto i lavori.
Se si paga in contanti, con un assegno o con un bonifico ordinario (non “parlante”), si perde irrimediabilmente il diritto alla detrazione (Tribunale Ordinario Roma, sez. 5, sent. n. 16929/2019).
Perdo la detrazione se lascio la casa in affitto?
La detrazione fiscale per ristrutturazione viene ripartita in
E se l’immobile in affitto è usato per lavoro?
La situazione cambia leggermente se l’immobile (ad esempio un ufficio o un negozio in affitto) è utilizzato per l’esercizio di un’impresa o di un’arte o professione. In questo caso, i costi di ristrutturazione non danno diritto alla detrazione IRPEF, ma sono
La detrazione a favore del coniuge non proprietario
In una coppia sposata, un coniuge è proprietario esclusivo della casa di abitazione e l’altro ha maggiore capienza fiscale. Quest’ultimo può chiedere la detrazione per lavori di ristrutturazione?
Il secondo coniuge, a cui si riferisce il quesito, può portare in detrazione, in qualità di familiare convivente, le spese in oggetto, a condizione che le abbia effettivamente sostenute e abbia posto in essere tutti gli adempimenti previsti (bonifici parlanti, fatture intestate eccetera), come indicato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 17/E/2023, a pagina 11. Ciò in quanto, come indicato nella circolare 8/E/2025., «attesa la limitazione operata dalla norma, che si riferisce solo ai proprietari o ai possessori dell’immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, il familiare convivente nonché il detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione delle spese sostenute.
La detrazione a favore del convivente non proprietario
Il convivente può detrarre le spese per i lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà della partner, anche se nessuno dei due vive nell’immobile oggetto dei lavori?
La risposta è affermativa, a condizione che si tratti di una stabile convivenza, a norma dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016, e che il fabbricato sia a disposizione della coppia, non concesso in comodato o locato, quantomeno per il periodo di sostenimento delle spese. Al riguardo, come precisato nella circolare 17/E/2023 (a pagina 12), ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza”, la legge 76/2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al Dpr 223/1989 (si veda anche la risoluzione 64/E/2016); tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione, resa ex articolo 47 del Dpr 445/2000.
La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza, che si esplica ex articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016. Il convivente di fatto, che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, può, quindi, fruire della detrazione, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.
Così, per esempio, tale soggetto può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. L’aliquota applicabile, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, è, per il convivente non proprietario, quella del 36 per cento (nel limite massimo di 96mila euro, ex articolo 1, comma 55, della legge 207/2024, di Bilancio per il 2025; si veda anche la circolare 8/E del 2025).
Viceversa, se la convivenza non è anagraficamente riconosciuta, la detrazione in capo al convivente non è applicabile, in quanto viene meno il presupposto della detenzione materiale del bene (anche seconda casa), necessario per l’applicazione della detrazione.