Volontario ASD: spetta il rimborso per le spese di viaggio?

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Autore: Paolo Florio

13 marzo 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Le associazioni sportive possono rimborsare i costi di trasporto (come le tabelle ACI) ai volontari. Scopri come gestire i rimborsi analitici, quali delibere servono e i limiti di spesa.

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Il cuore pulsante delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) è il volontariato. Allenatori e tecnici dedicano il loro tempo gratuitamente, ma spesso sostengono costi vivi, come la benzina per raggiungere la palestra o i campi di allenamento. Gestire queste uscite in modo fiscalmente corretto è fondamentale per l’associazione. Molti dirigenti, iscritti al registro Coni e Sport e Salute, si chiedono se al volontario di ASD, spetta il rimborso per le spese di viaggio. La Riforma dello Sport ha cambiato le carte in tavola, ma rimborsare analiticamente i costi, anche per il tragitto casa-lavoro, resta una possibilità concreta, a patto di seguire una procedura interna rigorosa.

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Come funziona il rimborso spese per i volontari sportivi?

Nonostante la Riforma dello Sport (art. 29, comma 2, Dlgs 36/2021, come modificato dal Dl 71/2024 e dalla L. 166/2024) non preveda più un’esplicita menzione, la possibilità di erogare rimborsi spesa analitici a un volontario sportivo è ancora valida. Si applica, in via interpretativa, la logica prevista per il Terzo Settore (art. 17, comma 3, Dlgs 117/2017). Questo significa che l’ASD può rimborsare le

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spese effettivamente sostenute dal volontario, a condizione che siano:

  • autorizzate preventivamente dall’ente;
  • inerenti e coerenti con le attività statutarie (cioè collegate all’attività istituzionale);
  • debitamente giustificate da documenti e allegate alla distinta spese;
  • rimborsate per un importo che non ecceda il costo reale sostenuto.

Si può rimborsare il tragitto da casa alla palestra?

La situazione del rimborso per il tragitto quotidiano (dall’abitazione alla palestra) è particolare. Una vecchia prassi (Risoluzione 38/E/2014), sebbene antecedente alla riforma, considerava le indennità chilometriche(calcolate su tabelle ACI) come rimborsi per raggiungere il luogo di attività. Oggi, il punto chiave è che il volontario svolge una

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prestazione lavorativa gratuita, che non genera reddito imponibile. Per questo motivo, non si possono applicare le regole fiscali previste per i lavoratori (dipendenti, assimilati o autonomi, artt. 51, 52 e 54 del Tuir, Dpr 917/1986) né quelle sui redditi diversi. Trovandoci di fronte a un chiaro vuoto legislativo e di prassi su questo punto, la soluzione pratica è gestire anche questo costo come un rimborso analitico.

Quali documenti deve preparare l’ASD per essere in regola?

Per gestire correttamente questi rimborsi, l’ASD deve dotarsi di uno strumento interno. È necessaria un’apposita delibera dell’organo direttivo (come il Consiglio Direttivo) che vada a regolamentare l’erogazione dei rimborsi analitici. Questa delibera deve stabilire i criteri, le autorizzazioni e, soprattutto, prevedere che i pagamenti avvengano esclusivamente tramite

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mezzi tracciabili. Per il caso specifico del tragitto casa-palestra, è proprio in questa delibera che l’associazione deve definire e autorizzare tale rimborso (ad esempio, basato su tabelle ACI), inquadrandolo nello schema generale dei rimborsi analitici autorizzati per i volontari.

I rimborsi analitici fanno reddito per il volontario?

Dal punto di vista fiscale, la gestione dei rimborsi analitici è vantaggiosa. Questi rimborsi, essendo la mera restituzione di spese sostenute dal volontario per conto dell’ASD, non costituiscono reddito per il percipiente. Non devono, quindi, essere tassati. A livello burocratico, ci sono importanti semplificazioni: l’associazione non deve richiedere la preventiva delibera

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alla federazione sportiva di competenza e non è necessaria alcuna comunicazione al RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).

Esiste un tetto massimo per i rimborsi chilometrici?

Una delle domande più frequenti riguarda i limiti di spesa. In base agli ultimi aggiornamenti legislativi (come il Dlgs 36/2021 e successive modifiche), la normativa nazionale non prevede limiti prefissati (un tetto massimo) per i rimborsi analitici, a condizione che siano, come detto, documentati, autorizzati e coerenti. Tuttavia, è fondamentale usare prudenza. Si ritiene opportuno, e necessario, che l’ASD verifichi attentamente se esistano prescrizioni regolamentari imposte dagli enti sportivi affilianti (come Federazioni o Enti di Promozione Sportiva). Questi enti, infatti, potrebbero imporre nei loro statuti dei limiti massimi o criteri specifici da rispettare per questa tipologia di rimborsi.

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