Bonus sicurezza: come funziona la detrazione?

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Autore: Angelo Greco

13 marzo 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Installare grate, allarmi o porte blindate dà diritto a vantaggi fiscali. Scopri come ottenere la detrazione del 50%, l’IVA agevolata al 10% e l’accesso al bonus mobili, anche senza una ristrutturazione.

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Sentirsi sicuri nella propria casa è una priorità. Molti decidono di investire in sistemi di protezione come allarmi, videocamere o porte rinforzate, spesso pensando che queste spese siano a fondo perduto. In realtà, lo Stato aiuta chi investe per prevenire atti illeciti. Non è necessario avviare una complessa ristrutturazione edilizia per accedere alle agevolazioni fiscali. È fondamentale capire, quindi, il come funziona la detrazione chiamata “Bonus sicurezza”

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. Questa guida analizza i vantaggi fiscali disponibili per le opere anti-intrusione, chiarendo chi può beneficiarne e a quali condizioni, trasformando una spesa per la protezione in un investimento conveniente.

Che cos’è il bonus per la sicurezza?

L’agevolazione fiscale per la sicurezza permette ai contribuenti di recuperare una parte importante delle spese sostenute per proteggere la propria abitazione. Si tratta di una detrazione IRPEF del 50% calcolata sui costi di acquisto e installazione di sistemi volti a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi. La normativa (come precisato, ad esempio, nella circolare 8/E/2025) chiarisce che per “atti illeciti” si intendono quelli perseguibili penalmente, come furti, aggressioni o sequestri. Rientrano in questa categoria interventi specifici come l’installazione di

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grate alle finestre, portoncini blindati o rinforzati, sistemi di allarme e videosorveglianza, anche se non collegati a servizi di vigilanza. Un vantaggio significativo è che questa detrazione è autonoma: non è necessario che questi lavori siano collegati a un intervento di ristrutturazione edilizia più ampio.

Chi ha diritto alla detrazione del 50%?

Per poter beneficiare della detrazione fiscale del 50%, la normativa (in particolare la circolare 8/E/2025) stabilisce alcuni requisiti soggettivi e oggettivi. Il beneficio è riservato a chi sostiene la spesa, a condizione che sia il proprietario dell’immobile o il titolare di un diritto reale su di esso (come l’usufrutto o il diritto di abitazione). Inoltre, l’intervento deve riguardare un’unità immobiliare residenziale. La circolare citata specifica che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in esame, deve trattarsi dell’

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abitazione principale del contribuente, ossia quella dove ha stabilito la propria residenza anagrafica.

Quale IVA si applica su allarmi e porte blindate?

Oltre alla detrazione IRPEF, per questi interventi è prevista un’aliquota IVA agevolata al 10% sulla fornitura e la messa in opera. Tuttavia, bisogna prestare attenzione alla regola dei cosiddetti “beni significativi“. Sistemi di allarme, videocamere e porte blindate rientrano in questa categoria (come definito dal Dm Finanze 29 dicembre 1999). La legge (art. 7, comma 1, lett. b, L. 488/1999) stabilisce che l’IVA al 10% si applica sul valore totale della prestazione (cioè la manodopera) e solo su una parte del costo del bene. L’aliquota agevolata sul bene significativo (la porta blindata, l’allarme) si applica solo fino a concorrenza del valore della manodopera. Sull’eventuale eccedenza di valore del bene, si applica l’IVA ordinaria al 22% (come chiarito dalla circolare 71/E/2000).

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Come si calcolano i beni significativi?

Il calcolo dell’IVA sui beni significativi può sembrare complesso, ma un esempio pratico aiuta a chiarire. Immaginiamo che il costo totale per l’installazione di un portoncino blindato sia di 3.000 euro. Di questi:

  • 1.000 euro sono per la manodopera (prestazione);
  • 2.000 euro sono per il costo del portoncino (bene significativo).

L’IVA al 10% si applicherà sui 1.000 euro di manodopera e su una parte del portoncino di pari valore (altri 1.000 euro). Sulla parte eccedente del valore del bene (i restanti 1.000 euro del portoncino), si applicherà l’IVA ordinaria al 22%.

Posso avere il bonus mobili dopo l’allarme?

Un aspetto interessante è che gli interventi finalizzati alla sicurezza, pur essendo autonomi, sono comunque classificati come interventi di recupero del patrimonio edilizio. Questa classificazione apre la porta a un’ulteriore agevolazione: il

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Bonus Mobili. Avendo fruito della detrazione del 50% per l’installazione delle grate o dell’allarme, è possibile beneficiare anche della detrazione, sempre al 50%, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il limite di spesa per il bonus mobili è fissato a cinquemila euro complessivi. Esiste una condizione temporale precisa: per accedere al bonus mobili, i lavori di installazione dei sistemi di sicurezza (l’intervento “trainante”) devono essere iniziati in una data non antecedente al 1° gennaio 2024 (come previsto da diverse leggi di Bilancio, tra cui: art. 1, comma 277, L. 197/2022; art. 1, comma 37, lett. b, L. 234/2021; e art. 1, commi 54 e 56, L. 207/2024).

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