Bonus sicurezza: come funziona la detrazione?
Installare grate, allarmi o porte blindate dà diritto a vantaggi fiscali. Scopri come ottenere la detrazione del 50%, l’IVA agevolata al 10% e l’accesso al bonus mobili, anche senza una ristrutturazione.
Sentirsi sicuri nella propria casa è una priorità. Molti decidono di investire in sistemi di protezione come allarmi, videocamere o porte rinforzate, spesso pensando che queste spese siano a fondo perduto. In realtà, lo Stato aiuta chi investe per prevenire atti illeciti. Non è necessario avviare una complessa ristrutturazione edilizia per accedere alle agevolazioni fiscali. È fondamentale capire, quindi, il come funziona la detrazione chiamata “Bonus sicurezza”
Indice
Che cos’è il bonus per la sicurezza?
L’agevolazione fiscale per la sicurezza permette ai contribuenti di recuperare una parte importante delle spese sostenute per proteggere la propria abitazione. Si tratta di una detrazione IRPEF del 50% calcolata sui costi di acquisto e installazione di sistemi volti a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi. La normativa (come precisato, ad esempio, nella circolare 8/E/2025) chiarisce che per “atti illeciti” si intendono quelli perseguibili penalmente, come furti, aggressioni o sequestri. Rientrano in questa categoria interventi specifici come l’installazione di
Chi ha diritto alla detrazione del 50%?
Per poter beneficiare della detrazione fiscale del 50%, la normativa (in particolare la circolare 8/E/2025) stabilisce alcuni requisiti soggettivi e oggettivi. Il beneficio è riservato a chi sostiene la spesa, a condizione che sia il proprietario dell’immobile o il titolare di un diritto reale su di esso (come l’usufrutto o il diritto di abitazione). Inoltre, l’intervento deve riguardare un’unità immobiliare residenziale. La circolare citata specifica che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in esame, deve trattarsi dell’
Quale IVA si applica su allarmi e porte blindate?
Oltre alla detrazione IRPEF, per questi interventi è prevista un’aliquota IVA agevolata al 10% sulla fornitura e la messa in opera. Tuttavia, bisogna prestare attenzione alla regola dei cosiddetti “beni significativi“. Sistemi di allarme, videocamere e porte blindate rientrano in questa categoria (come definito dal Dm Finanze 29 dicembre 1999). La legge (art. 7, comma 1, lett. b, L. 488/1999) stabilisce che l’IVA al 10% si applica sul valore totale della prestazione (cioè la manodopera) e solo su una parte del costo del bene. L’aliquota agevolata sul bene significativo (la porta blindata, l’allarme) si applica solo fino a concorrenza del valore della manodopera. Sull’eventuale eccedenza di valore del bene, si applica l’IVA ordinaria al 22% (come chiarito dalla circolare 71/E/2000).
Come si calcolano i beni significativi?
Il calcolo dell’IVA sui beni significativi può sembrare complesso, ma un esempio pratico aiuta a chiarire. Immaginiamo che il costo totale per l’installazione di un portoncino blindato sia di 3.000 euro. Di questi:
- 1.000 euro sono per la manodopera (prestazione);
- 2.000 euro sono per il costo del portoncino (bene significativo).
L’IVA al 10% si applicherà sui 1.000 euro di manodopera e su una parte del portoncino di pari valore (altri 1.000 euro). Sulla parte eccedente del valore del bene (i restanti 1.000 euro del portoncino), si applicherà l’IVA ordinaria al 22%.
Posso avere il bonus mobili dopo l’allarme?
Un aspetto interessante è che gli interventi finalizzati alla sicurezza, pur essendo autonomi, sono comunque classificati come interventi di recupero del patrimonio edilizio. Questa classificazione apre la porta a un’ulteriore agevolazione: il