Il diritto dei nonni di vedere il nipote
Avere rapporti con i nonni è un diritto del minore, ma anche gli ascendenti possono agire in tribunale se questo legame viene impedito. Vediamo cosa dice la legge e quale giudice decide.
Il legame tra nonni e nipoti è un elemento fondamentale nella crescita di un bambino e nella vita di un anziano. Tuttavia, quando i rapporti familiari si complicano, specialmente in caso di separazione dei genitori, questo legame rischia di spezzarsi. Per molto tempo, la legge italiana non ha dato strumenti specifici per proteggerlo, soprattutto se i genitori non erano sposati. Fortunatamente, recenti riforme hanno cambiato radicalmente la situazione, riconoscendo che il diritto dei nonni di vedere il nipote.
Indice
Com’era la situazione prima delle riforme sulla filiazione?
Per capire l’importanza delle nuove leggi, bisogna guardare al passato. Il codice civile del 1942 era basato su una concezione della famiglia fondata esclusivamente sul
Per i figli “legittimi” il rapporto di parentela si estendeva automaticamente all’intera famiglia (nonni, zii). Per i figli “naturali”, invece, il rapporto giuridico si instaurava solo con il genitore che li riconosceva, ma non con i parenti di quest’ultimo. In pratica, per la legge, i figli di coppie non sposate “non avevano” nonni. A complicare le cose, la competenza dei tribunali era diversa: il
Quando è nato il diritto del minore a vedere i nonni?
Un passo fondamentale è avvenuto con la legge sull’affidamento condiviso (L. 54/2006). Questa legge ha introdotto un principio importantissimo per tutti i figli, sia di coppie sposate che non. Ha stabilito (nel vecchio art. 155 c.c.) che il figlio minore ha il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questa è stata una svolta, perché per la prima volta si riconosceva l’importanza di questo legame per il bambino, superando l’idea che la parentela “naturale” fosse limitata. Tuttavia, questo era un diritto del
Cosa è cambiato con l’unificazione dello stato di figlio?
La vera rivoluzione è arrivata con la riforma della filiazione (L. 219/2012) e il successivo decreto attuativo (D.lgs 154/2013). Questa riforma ha eliminato ogni distinzione tra figli “legittimi” e “naturali”, arrivando finalmente a un’unificazione dello stato di figlio. Non si parla più di “parificazione” (che presupponeva una situazione privilegiata), ma di totale uguaglianza.
Grazie alle nuove norme (in particolare gli artt. 74 e 315 bis c.c.), è stato stabilito che la parentela esiste tra le persone che discendono dallo stesso stipite, indipendentemente dal fatto che la filiazione sia avvenuta all’interno o al di fuori del matrimonio. Questo significa che, finalmente, anche i figli nati da genitori non sposati hanno legalmente nonni e zii. Di conseguenza, è stato rafforzato il diritto di
I nonni possono agire in tribunale se non vedono i nipoti?
Questa è la novità più importante introdotta dal decreto attuativo (D.lgs 154/2013), che ha modificato l’articolo 317 bis del codice civile. Questa norma ha introdotto per la prima volta un vero e proprio diritto soggettivo in capo agli ascendenti (i nonni). Non si tratta più solo di un diritto del nipote, ma di una posizione giuridica autonoma dei nonni.
La legge ora dice chiaramente che “l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice”. Questo significa che i nonni hanno una
Il diritto dei nonni prevale sulla volontà dei genitori?
La possibilità per i nonni di agire in giudizio non significa che il loro diritto sia assoluto o che possa schiacciare le decisioni dei genitori. Il testo della legge (art. 317 bis c.c.) specifica che il giudice adotta i “provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore“.
Questo è il punto centrale: il diritto dei nonni è subordinato all’interesse superiore del bambino. Non esiste un obbligo per il nipote di vedere i nonni se questo non è nel suo migliore interesse.
Se i nonni cercano di mettere il nipote contro i genitori, o se la loro presenza è fonte di grave disagio o conflitto per il bambino, il giudice negherà il diritto di visita. Se, al contrario, il rapporto è positivo e arricchente per il minore, e l’impedimento dei genitori è ingiustificato, il giudice interverrà per tutelare quel legame.
A quale giudice devono rivolgersi i nonni?
La riforma ha stabilito una competenza specifica per queste controversie. Le azioni basate sull’articolo 317 bis c.c. (cioè quelle avviate dai nonni) devono essere presentate esclusivamente al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore (come previsto dall’art. 38 disp. Att. C.c.).
Questa scelta legislativa, però, è stata criticata. Infatti, la stessa riforma (L. 219/2012) ha spostato la competenza per l’affidamento e il mantenimento dei figli di coppie non sposate dal Tribunale per i minorenni al Tribunale Ordinario (lo stesso che si occupa delle separazioni dei coniugi).
Questo crea un potenziale rischio di sovrapposizione: i genitori potrebbero discutere dell’affidamento davanti al Tribunale Ordinario, mentre i nonni (magari i genitori di una delle due parti) agiscono davanti al Tribunale per i minorenni per il diritto di visita. Si potrebbero così avere due giudici diversi che prendono decisioni sullo stesso bambino, con il rischio di provvedimenti contrastanti.