L'impresa risponde dell'infortunio se la colpa è anche del lavoratore imprudente?

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Autore: Paolo Remer

17 marzo 2026

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Limiti della responsabilità 231 (D.lgs. 231/2001) delle aziende per i reati di lesioni legate alla sicurezza. Scopri quando la condotta imprudente del dipendente non esclude la colpa dell’ente.

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Il dibattito sulla sicurezza sul lavoro è spesso focalizzato sulla figura del datore di lavoro e sulle sue responsabilità dirette. Tuttavia, il quadro normativo italiano ha esteso la possibilità di punire non solo le persone fisiche (datore di lavoro, dirigenti, preposti), ma anche l’ente o l’azienda stessa, attraverso la disciplina della responsabilità amministrativa (D.lgs. 231/2001). Questa normativa stabilisce che l’impresa può essere chiamata a rispondere con sanzioni pecuniarie o interdittive se un reato (come le lesioni gravi o l’omicidio legati agli infortuni) è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, a causa di carenze organizzative. Ma come si comporta la legge quando un infortunio, pur avvenuto in un contesto di sicurezza carente, è stato in parte causato da un errore, da una

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condotta imprudente o incauta del lavoratore? La giurisprudenza ha fissato paletti molto rigidi, stabilendo che la responsabilità 231 per l’ente sussiste anche in questi casi, a meno di circostanze eccezionali.

Il datore di lavoro deve prevenire anche la colpa del dipendente?

Assolutamente . La premessa fondamentale stabilita dalla giurisprudenza è che le disposizioni in materia di sicurezza e antinfortunistica

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non hanno il solo scopo di tutelare il lavoratore dai pericoli oggettivi (come un macchinario difettoso), ma anche dagli infortuni che possono derivare dalla sua colpa (Cass., Sent. n. 15694/2025).

Ciò significa che il datore di lavoro e l’ente hanno un dovere che va oltre la semplice messa in sicurezza dei luoghi. Devono:

  • dominare e prevenire l’area di rischio in modo completo;
  • impedire l’instaurarsi di prassi di lavoro non corrette da parte dei lavoratori stessi;
  • vigilare affinché le direttive di sicurezza vengano seguite, evitando che abitudini scorrette o imprudenti generino pericoli (Cass., Sent. n. 10265/2017).

L’obiettivo della normativa è creare un sistema di protezione così robusto da reggere anche a fronte della distrazione, della stanchezza o, appunto, dell’incauto comportamento del dipendente. L’area di rischio da gestire, quindi, include esplicitamente l’errore umano.

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Quando la responsabilità dell’azienda è esclusa dall’errore del lavoratore?

La colpa del lavoratore – la sua imprudenza o negligenza – non è sufficiente a esonerare il datore di lavoro (e, per estensione, l’ente ai sensi dell’art. 25 septies D.lgs 231/2001) dalla sua responsabilità. L’unico caso in cui il nesso di causalità tra la violazione della normativa e l’infortunio può essere interrotto, liberando l’ente da colpa, è quando il comportamento del lavoratore fu abnorme (Cass., Sent. n. 15694/2025).

Ma cosa si intende per comportamento abnorme? La giurisprudenza è estremamente restrittiva: è considerato abnorme solo quel comportamento che, per la sua stranezza e la sua

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imprevedibilità, si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte di chi deve applicare le misure di prevenzione (Cass., Sent. n. 23292/2011). In pratica, deve essere un’azione che nessuno, nemmeno il datore di lavoro più diligente, avrebbe potuto prevedere e impedire.

Non è affatto considerato abnorme, e quindi non interrompe il legame causale con la responsabilità dell’ente, il comportamento del lavoratore che:

  • ha compiuto un’operazione che rientrava comunque nel segmento di lavoro attribuitogli (Cass., Sent. n. 23292/2011);
  • ha agito in modo imprudente in presenza di un sistema di sicurezza carente o di una prassi di lavoro non corretta, che il datore avrebbe dovuto impedire (Cass., Sent. n. 10265/2017).

Quali sono i criteri per definire un comportamento “abnorme”?

L’abnormità non si misura sulla gravità dell’errore commesso dal lavoratore, ma sulla sua

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estraneità al processo lavorativo e alla sfera di controllo del datore di lavoro.

Per esempio, non è ritenuto abnorme il comportamento del lavoratore che, per eseguire la pulitura e rifinitura di calzature in produzione, utilizza uno straccio vicino a una macchina spazzolatrice dotata di albero rotante, subendo un infortunio per trascinamento. Se il datore di lavoro aveva omesso una adeguata valutazione dei rischi (rischi di trascinamento che magari si erano già manifestati in precedenza), la colpa non può essere scaricata sul dipendente (Cass., Sent. n. 10265/2017). In questo caso, l’azione (pulire una parte del macchinario) rientrava nelle mansioni, seppur eseguita in modo non sicuro a causa della carenza del sistema di protezione approntato dall’ente.

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Un esempio di comportamento che potrebbe avvicinarsi all’abnormità (pur restando un concetto molto raro da riconoscere) sarebbe quello del lavoratore che, senza alcun motivo legato alla sua mansione, scavalca un’area interdetta e regolarmente segnalata, e compie un’azione del tutto estranea e imprevedibile, come arrampicarsi su una struttura per un gioco o una scommessa personale.

Se, invece, il lavoratore commette un errore mentre sta svolgendo un’operazione che rientra nelle sue attribuzioni, anche se in modo negligente, la responsabilità dell’ente sussiste (art. 25 septies D.lgs 231/2001) perché l’area di rischio non è stata gestita a dovere (Cass., Sent. n. 23292/2011).

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Qual è la regola generale che stabilisce la responsabilità dell’ente?

La regola generale astratta che emerge in materia di responsabilità 231 e sicurezza sul lavoro è che la colpa del lavoratore, anche se concorrente e determinante nell’infortunio, non esime il datore di lavoro o l’ente dalle proprie responsabilità in caso di violazione della normativa antinfortunistica.

Il sistema di prevenzione e le direttive di sicurezza sono concepiti proprio per dominare i rischi derivanti anche da negligenza e da prassi di lavoro non corrette dei dipendenti.

L’esistenza del nesso di causalità tra l’inosservanza della disciplina antinfortunistica da parte dell’azienda e l’evento (lesioni o morte del lavoratore) può essere interrotta unicamente quando il comportamento del lavoratore è provato essere stato abnorme, intendendosi con questo un’azione che si è posta al di fuori di ogni ragionevole possibilità di controllo e prevenzione da parte dei soggetti preposti alla sicurezza. Se il comportamento del lavoratore, pur imprudente, rientra nell’ambito delle mansioni o è collegato a un sistema di sicurezza carente, la responsabilità 231 (D.lgs 231/2001) per il reato presupposto si configura a carico dell’ente.

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