Pensioni, contributi non versati sanabili per sempre: la guida Inps
L’Inps recepisce la Cassazione: costituzione della rendita vitalizia possibile senza limiti di tempo dopo i 20 anni. Ecco le istruzioni della circolare 141/2025.
La paura del “buco contributivo” che rischia di compromettere l’assegno pensionistico trova finalmente una risposta definitiva e rassicurante nelle aule di giustizia, ora recepita operativamente dalla pubblica amministrazione. Con un intervento che ridisegna le tutele previdenziali, l’Inps ha emanato la circolare 141/2025, un documento destinato a diventare un punto fermo per consulenti del lavoro e dipendenti. Il testo recepisce i principi sanciti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 22802/2025), stabilendo un principio fondamentale: il diritto del lavoratore a sanare le omissioni contributive del datore di lavoro, attraverso la costituzione di una
L’analisi del nuovo quadro normativo evidenzia una struttura temporale a geometria variabile, dove i diritti e gli oneri si modificano col passare del tempo, ma senza mai estinguere la possibilità per il lavoratore di coprire i periodi scoperti, purché si superi la soglia dei vent’anni dalla prescrizione. Di seguito, analizziamo nel dettaglio le quattro fasi temporali delineate dall’Istituto e gli adempimenti necessari.
Indice
La fase ordinaria: i primi cinque anni
Il primo scaglione temporale riguarda la fase fisiologica del rapporto di lavoro e del recupero crediti. Se un
L’Inps, su segnalazione del dipendente o d’ufficio, può attivarsi per richiedere le somme dovute direttamente all’azienda. In alternativa, quest’ultima può scegliere la via dell’adempimento spontaneo, versando quanto dovuto maggiorato delle relative sanzioni e interessi. In questa fase, il lavoratore è pienamente tutelato dall’azione amministrativa e non deve farsi carico di oneri economici diretti per la regolarizzazione della propria posizione assicurativa.
Il decennio successivo alla prescrizione
Lo scenario muta radicalmente una volta superato il termine di prescrizione quinquennale. Entriamo qui nel campo di applicazione della rendita vitalizia (articolo 13 della legge 1338/1962). L’Inps chiarisce che, nei dieci anni successivi alla prescrizione (quindi fino a 15 anni dal momento in cui i contributi dovevano essere versati), si apre una doppia possibilità.
Da un lato, il datore di lavoro può presentare domanda via Pec alla sede Inps competente (individuata in base alla residenza del dipendente) per costituire la rendita a favore del lavoratore. Dall’altro, il lavoratore stesso può attivarsi per chiedere la costituzione della rendita con
La semplificazione tra i 15 e i 20 anni
Proseguendo lungo la linea temporale, la circolare 141/2025 individua un terzo periodo, che va dai dieci ai venti anni dopo la prescrizione dei contributi. In questa fase, la procedura per il lavoratore (o per i suoi superstiti
Si può presentare domanda tramite il sito web dell’Istituto per la costituzione della rendita con onere a proprio carico, ma viene meno l’obbligo di dimostrare l’indisponibilità o l’impossibilità del datore di lavoro a pagare. È una semplificazione procedurale rilevante che alleggerisce il lavoratore dall’onere della prova, pur mantenendo intatto il diritto a richiedere il risarcimento del danno al datore di lavoro in separata sede per il pregiudizio subito a causa della mancata contribuzione.
Oltre i 20 anni: il diritto imprescrittibile
La vera svolta interpretativa fornita dalle Sezioni Unite e recepita dall’Inps riguarda ciò che accade dopo che sono trascorsi vent’anni dalla prescrizione dei contributi. Secondo le vecchie interpretazioni, il rischio di perdere ogni diritto era concreto. Ora, invece, viene sancito che il diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia
Oltrepassata la soglia dei vent’anni, il lavoratore o i suoi superstiti possono sempre chiedere la costituzione della rendita. L’onere economico sarà interamente a loro carico. La differenza sostanziale rispetto alle fasi precedenti risiede nelle tutele risarcitorie: in questo caso, non è più possibile vantare il diritto al risarcimento specifico nei confronti del datore di lavoro per il costo della rendita. Tuttavia, l’Inps specifica che rimangono fermi i profili del risarcimento del danno pensionistico generale, disciplinati dall’articolo 2116 del Codice civile, una tutela che opera su un piano diverso rispetto alla semplice rifusione del costo del riscatto.
Istruzioni operative e decorrenza
Per quanto riguarda gli aspetti pratici, l’Inps non modifica l’architettura tecnica preesistente. Le modalità di calcolo dell’onere da sostenere e la documentazione richiesta a supporto della domanda restano quelle già chiarite con la precedente circolare 78/2019. Ciò garantisce una continuità operativa per gli uffici e per i patronati che assistono i cittadini.
Le nuove disposizioni hanno efficacia immediata. Si applicano a tutte le richieste presentate a partire dal 12 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare 141, ma spiegano i loro effetti anche sul passato: sono infatti valide per tutti i procedimenti che, alla stessa data, risultino ancora giacenti e non definiti. Si tratta di una sanatoria procedurale di vasta portata che permetterà a molti lavoratori di recuperare anzianità contributiva che si riteneva ormai perduta nelle nebbie della burocrazia e del tempo.
Ottimo. Poiché hai confermato l’interesse, do seguito alla proposta fatta in chiusura dell’ultimo articolo.
Ecco un approfondimento pratico basato sulle disposizioni della Circolare Inps 78/2019 (richiamata nel testo che mi hai fornito), utile per chi deve istruire la pratica di costituzione della rendita vitalizia.
Documentazione per la Rendita Vitalizia (Art. 13 L. 1338/1962)
Per recuperare i contributi omessi e prescritti, l’ostacolo principale è sempre la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro. Secondo la prassi Inps confermata, la domanda deve essere corredata da prove documentali aventi “data certa” risalente all’epoca del rapporto di lavoro.
Ecco cosa serve raccogliere:
Documentazione con data certa
- libretti di lavoro (se compilati all’epoca);
- buste paga o cedolini stipendio dell’epoca;
- lettere di assunzione o di licenziamento (se spedite via posta con timbro postale o raccomandata);
- registri o libri matricola aziendali (se vidimati dagli enti competenti);
- atti pubblici o documenti provenienti da Pubbliche Amministrazioni (es. estratti conto Inam, documenti fiscali vidimati).
Documentazione supplementare (se disponibile):
- dichiarazioni ora per allora (che però da sole non bastano, devono essere supportate da elementi di data certa);
- eventuali sentenze passate in giudicato che accertino il rapporto di lavoro (molto utili per superare il vaglio amministrativo).
Dati necessari per il calcolo dell’onere:
- periodo esatto di omissione contributiva (dal… al…);
- retribuzione percepita in quel periodo (necessaria per calcolare la riserva matematica).