Posso riprendermi un regalo se l'altro è ingrato?

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Autore: Angelo Greco

24 marzo 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Scopri i casi in cui la legge permette di revocare una donazione, cosa si intende per ingiuria grave e qual è il termine preciso per agire in giudizio.

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Fare un regalo importante, come la donazione di una casa o di una somma di denaro consistente, è quasi sempre un atto dettato da affetto, generosità e fiducia nel futuro. Si immagina che il beneficiario serberà gratitudine eterna o, quantomeno, rispetto per chi si è privato di qualcosa di suo per arricchirlo. Purtroppo, i rapporti umani sono complessi e mutevoli: accade spesso che, dopo aver ricevuto il beneficio, il donatario cambi atteggiamento, arrivando a compiere gesti ostili, offensivi o addirittura violenti nei confronti del benefattore. Di fronte a tanta amarezze, sorge spontanea la domanda: «

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Posso riprendermi un regalo se l’altro è ingrato?».

La legge italiana non lascia il donante privo di tutele e prevede uno strumento specifico, chiamato “revocazione della donazione”, che permette di sciogliere il contratto e riavere indietro il bene. Tuttavia, non basta un semplice litigio o un raffreddamento dei rapporti: servono condizioni precise, prove rigorose e il rispetto di tempi stretti che analizzeremo in questo articolo.

Quali comportamenti giustificano la revoca della donazione?

La legge considera la donazione un contratto speciale, che può essere sciolto unilateralmente solo in casi eccezionali. Il legislatore ha voluto proteggere la stabilità dei trasferimenti patrimoniali, ma ha anche riconosciuto che certi comportamenti violano un dovere morale fondamentale di riconoscenza. L’articolo 801 del Codice civile stabilisce che la domanda di

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revocazione per ingratitudine può essere proposta solo se il donatario commette azioni molto gravi.

Si tratta di un elenco tassativo che richiama in parte i casi di indegnità a succedere (quelli che fanno perdere l’eredità). In particolare, la revoca è possibile se chi ha ricevuto il dono:

  • ha ucciso o tentato di uccidere il donante, il suo coniuge, un discendente o un ascendente;
  • ha commesso contro queste persone un fatto al quale la legge applica le stesse pene dell’omicidio;
  • ha denunciato queste persone per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore a tre anni, se poi la denuncia si è rivelata infondata, oppure ha testimoniato il falso contro di loro;
  • si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante;
  • ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante;
  • ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti (artt. 433 e 436 c.c.).

Si tratta quindi di una “sanzione” civile che colpisce chi, dopo aver ricevuto un beneficio, dimostra una totale mancanza di rispetto o addirittura attenta alla vita o al patrimonio di chi lo ha aiutato (Trib. Trani, sez. contr., sent. 1678/2023).

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Marco dona un appartamento al figlio. Dopo due anni, il figlio, pur avendo ottime disponibilità economiche, si rifiuta di versare gli alimenti al padre che è caduto in miseria e non ha di che vivere. Questo rifiuto indebito è una causa valida per revocare la donazione della casa.

Cosa si intende esattamente per ingiuria grave?

Tra le varie cause di revoca, quella che genera più dubbi interpretativi è l’ingiuria grave. Non bisogna confonderla con la semplice maleducazione o con un litigio passeggero. Secondo i giudici (App. Bari, sent. 629/2024; Cass. civ. ord. 7958/2024), l’ingiuria grave mutuata dal diritto penale consiste in un’offesa all’onore e al decoro, ma in ambito civile assume una sfumatura più profonda.

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Deve trattarsi di un comportamento che manifesta all’esterno, rendendolo palese ai terzi, un sentimento durevole di disistima profonda, avversione e irrispettosità verso la dignità del donante. È un atteggiamento che contrasta in modo intollerabile con quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza sociale comune, dovrebbe avere chi ha ricevuto un dono. Non è necessario che il comportamento sia illegittimo in sé, ma deve essere “oltraggioso” e ripugnante per il sentire comune.

L’offesa deve colpire la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito. I giudici valutano la gravità tenendo conto dell’ambiente sociale, dell’educazione delle parti e dell’evoluzione dei costumi.

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Se il donatario, durante una singola discussione accesa, dice una parolaccia al donante, difficilmente ci sarà la revoca. Ma se il donatario inizia a diffamare sistematicamente il donante sui social media, raccontando falsità umilianti sulla sua vita privata e trattandolo pubblicamente con disprezzo per mesi, allora si configura l’ingiuria grave.

Il giudice valuta i fatti o i sentimenti del donante?

Un punto fondamentale chiarito dalla giurisprudenza (Trib. Catania, sent. 3563/2024) riguarda il modo in cui viene valutata l’offesa. Il donante ferito potrebbe percepire come gravissimo un gesto che agli occhi degli altri appare banale. Ebbene, la legge stabilisce che la valutazione non può essere soggettiva.

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Il giudizio sull’ingratitudine deve basarsi su criteri obiettivi. Il giudice non deve indagare sulla sensibilità personale della vittima o sulle sue motivazioni psicologiche interiori, ma deve chiedersi: “Secondo la società odierna, questo comportamento è un insulto intollerabile alla gratitudine?”. Se si lasciasse spazio alla sola percezione del donante, la stabilità dei contratti verrebbe meno, perché chiunque potrebbe pentirsi di una donazione sostenendo di essersi sentito offeso da un’inezia.

L’apprezzamento del giudice di merito su questi fatti, se ben motivato, è insindacabile anche in Cassazione (Cass. civ. ord. 36140/2023).

Lucia dona dei gioielli alla nuora. La nuora, anni dopo, non invita Lucia al battesimo del nipote. Lucia si sente mortalmente offesa e vuole indietro i gioielli. Probabilmente il giudice respingerà la richiesta perché, pur essendo un gesto sgarbato, il mancato invito non costituisce oggettivamente un'”ingiuria grave” tale da cancellare un contratto.

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Quanto tempo ho per chiedere la restituzione dei beni donati?

Il tempo è un fattore determinante. L’azione per revocare la donazione non può essere esercitata all’infinito. L’articolo 802 del Codice civile prevede un termine di decadenza molto breve: un anno. Se si lascia passare questo periodo senza agire, si perde per sempre il diritto di riavere il bene, anche se l’ingratitudine era palese.

Ma da quando inizia a decorrere questo anno? Il Tribunale di Catania (sent. 3563/2024) specifica che il conto alla rovescia parte “dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione”. Attenzione però: deve trattarsi di una piena e sicura consapevolezza

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. Non bastano sospetti o voci di corridoio. Il donante deve avere elementi, anche indiziari, che gli diano la certezza che il donatario ha compiuto quell’atto ingrato.

Anche qui vale il criterio oggettivo: il termine decorre da quando i fatti sono noti nella loro gravità oggettiva, non da quando il donante decide soggettivamente di “sentirsi offeso”. Non si può aspettare anni e poi dire “solo oggi ho capito quanto fosse grave quel gesto”.

Giovanni scopre il 1° gennaio 2023 che il fratello (a cui aveva donato un terreno) ha falsificato la sua firma per truffarlo (grave pregiudizio al patrimonio). Se Giovanni aspetta e deposita la causa in tribunale il 20 gennaio 2024, perderà la causa perché l’anno è scaduto, anche se sostiene di averci riflettuto a lungo prima di agire contro un parente.

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Cosa succede se le offese sono tante e ripetute?

Spesso l’ingratitudine non si manifesta con un unico atto esplosivo, ma con una serie di comportamenti ostili che durano nel tempo. In questi casi, calcolare l’anno di tempo può sembrare difficile. La Cassazione (Cass. civ. sent. 21010/2016) ha fornito una regola molto utile per queste situazioni di “pluralità di atti ingiuriosi”.

Quando le offese sono strettamente connesse tra loro e costituiscono un comportamento progressivo, il termine di un anno non parte dal primo insulto, ma dal momento in cui l’offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata. Si guarda cioè al momento in cui la somma degli episodi supera il limite della normale sopportazione, rendendo evidente l’ingratitudine complessiva.

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Un padre anziano viene trattato con freddezza dal figlio donatario. Poi iniziano le risposte sgarbate. Poi le umiliazioni davanti ai vicini. Infine, il figlio gli impedisce fisicamente di entrare in casa. L’anno per agire potrebbe decorrere da quest’ultimo episodio culminante, che rende la situazione intollerabile e svela in modo definitivo l’atteggiamento ingiurioso maturato nel tempo.

Conclusioni

Ecco cosa devi ricordare se stai pensando di agire:

  • l’ingratitudine deve rientrare nei casi previsti dalla legge;
  • l’offesa deve essere pubblica e grave per il sentire comune;
  • hai solo un anno di tempo da quando hai la certezza dei fatti;
  • non contano i tuoi sentimenti, ma i fatti oggettivi.

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