La clausola penale va firmata due volte?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Paolo Florio

30 marzo 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Spiegazione del perché la clausola penale non ha natura vessatoria e non richiede la doppia firma (art. 1341 c.c.). Analisi dell’inadempimento, della compensazione e della prova del lucro cessante

Annuncio pubblicitario

Quando si firma un contratto, specialmente uno di fornitura o di servizi, l’attenzione cade spesso su quella che viene chiamata “doppia firma”. Si tratta della specifica approvazione, richiesta in calce al documento, per una serie di clausole che la legge considera “vessatorie”, cioè particolarmente sbilanciate a favore di chi ha scritto il contratto. Ma non tutto ciò che sembra uno svantaggio è legalmente “vessatorio”. Una delle domande più frequenti in questi casi è:

Annuncio pubblicitario
La clausola penale va firmata due volte? La risposta, come chiarito dalla giurisprudenza è no. Capire il perché è fondamentale per sapere quali diritti e quali obblighi scattano automaticamente, anche senza quella seconda firma.

Serve la doppia firma per la clausola penale?

Spesso nei contratti (come quelli di trasporto o spedizione) si inserisce una clausola penale. Si tratta di un accordo con cui le parti stabiliscono in anticipo la somma che dovrà essere pagata in caso di inadempimento o ritardo, senza che la parte danneggiata debba provare l’esatto ammontare del danno. Proprio perché fissa un costo, molti credono che questa clausola sia “vessatoria” e richieda quindi la specifica approvazione per iscritto (la cosiddetta doppia firma) prevista dall’

Annuncio pubblicitario
articolo 1341 del codice civile.

La giurisprudenza (Cass., sent. n. 18550 del 30.06.2021; Trib. Padova sent. n. 274 del 29.01.2015) ha ribadito un principio consolidato: le clausole penali, così come le caparre o altri patti simili, non hanno natura vessatoria. La loro funzione è semplicemente quella di determinare in via convenzionale e anticipata la misura del ristoro economico. Non creano uno squilibrio di poteri nel contratto, ma liquidano preventivamente un danno. Di conseguenza, non rientrano tra quelle elencate dall’art. 1341 c.c. e non necessitano di specifica approvazione per essere valide.

Un professionista può giustificare un ritardo con scuse generiche?

Nel caso esaminato dal tribunale di Padova (sent. n. 274/2015) , un committente (il cliente) lamentava una serie di gravi ritardi da parte di uno spedizioniere. I contratti prevedevano

Annuncio pubblicitario
termini tassativi di consegna, indicando non solo il giorno ma persino l’ora esatta in cui la merce doveva arrivare a destinazione. Lo spedizioniere si è difeso sostenendo che “difficoltà legate alle problematiche del periodo estivo” avessero causato i ritardi.

I giudici hanno respinto questa giustificazione, bollandola come irrilevante. Lo spedizioniere è un trasportatore professionale e, nel momento in cui ha accettato l’incarico, ha accettato anche i termini di consegna specifici. Un professionista non può invocare problematiche generiche e prevedibili (come quelle estive) per giustificare un inadempimento a termini così stringenti, che aveva liberamente sottoscritto.

Annuncio pubblicitario

Posso rifiutare il pagamento se il servizio è stato scadente?

Di fronte ai ritardi e al fatto di aver dovuto provvedere a proprie spese all’acquisto di cinghie e crick per assicurare la merce (compito che spettava allo spedizioniere), il cliente ha reagito rifiutando in toto il pagamento delle fatture per i trasporti. Questo comportamento si chiama tecnicamente “eccezione di inadempimento” (articolo 1460 cod. civ.), e significa: “tu non hai rispettato il contratto, quindi io non ti pago”.

Il tribunale di Padova ha stabilito che, in questo caso, la reazione del cliente era sproporzionata. Se è vero che un inadempimento c’è stato (i ritardi), è anche vero che le sue

Annuncio pubblicitario
conseguenze sono state contenute: la merce, infatti, era comunque arrivata a destinazione integra. Un inadempimento non grave non può legittimare il cliente a negare totalmente il pagamento delle prestazioni di trasporto che, bene o male, sono state comunque svolte.

Come ha risolto il giudice la questione dei pagamenti?

Il tribunale non ha dato ragione né al cliente (che non voleva pagare nulla) né allo spedizioniere (che voleva essere pagato per intero). Ha invece optato per la compensazione tra i rispettivi debiti e crediti. Ha prima quantificato il danno subito dal cliente: questo era pari alla penale pattuita nel contratto (validamente, come detto) per i ritardi (calcolata in 30 euro per ogni ora di ritardo) più il costo sostenuto per l’acquisto delle cinghie. L’importo totale del danno (quantificato in circa 4.000 euro) è stato poi semplicemente detratto da quanto il cliente doveva ancora allo spedizioniere per le fatture dei trasporti effettuati.

Annuncio pubblicitario

Come si prova il danno da “lucro cessante”?

Il cliente non si è fermato lì: ha chiesto anche un risarcimento per lucro cessante, cioè per il mancato guadagno. Sosteneva che, a causa dei ritardi, i suoi clienti si erano lamentati e lui aveva perso futuri ordini, subendo una diminuzione del fatturato.

Il tribunale ha respinto questa richiesta per mancanza di prove. Per ottenere un risarcimento per lucro cessante, non basta lamentare un danno. Il danneggiato deve provare due cose in modo rigoroso:

  1. l’effettiva riduzione degli ordini (con documenti, bilanci, ecc.);

  2. la riconducibilità di questa diminuzione di fatturato proprio alla insoddisfazione dei clienti causata dai ritardi dello spedizioniere.

Senza queste prove precise, la richiesta di lucro cessante non può essere accolta.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui