Posso essere assunto se supero i 24 mesi in somministrazione?

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Autore: Paolo Florio

29 marzo 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Il superamento dei 24 mesi di lavoro in somministrazione presso la stessa azienda (utilizzatore) comporta la nullità dei contratti a termine. Il lavoratore può chiedere l’assunzione diretta.

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Il lavoro in somministrazione (spesso chiamato ancora “lavoro interinale”) è una forma di impiego molto diffusa, che coinvolge tre soggetti diversi: il lavoratore, l’agenzia che assume e l’azienda dove si svolge l’attività. Questo modello offre flessibilità alle imprese, ma questa flessibilità non è illimitata. La legge, infatti, vuole evitare che un lavoratore rimanga “temporaneo” a vita nello stesso posto. Molti si chiedono, dopo anni passati nella stessa impresa tramite agenzia:

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Posso essere assunto se supero i 24 mesi in somministrazione? La risposta è affermativa e si basa su un principio fondamentale a tutela del lavoratore contro gli abusi, come confermato di recente dalla Corte di Cassazione.

Come funziona il contratto di somministrazione?

Per capire la regola, è utile ricordare come funziona questo tipo di impiego. Il rapporto di lavoro in somministrazione è definito “trilatero” perché coinvolge tre soggetti:

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  • il lavoratore, che svolge la prestazione;

  • l’agenzia di somministrazione (il vecchio “lavoro interinale”), che è il datore di lavoro formale, assume il lavoratore e gli paga lo stipendio;

  • l’azienda utilizzatrice, cioè l’impresa dove il lavoratore viene inviato in “missione” e dove svolge concretamente le sue mansioni.

Qual è il limite di tempo per lo stesso utilizzatore?

La legge (in particolare il d.lgs. 81/2015 e le sue successive modifiche) stabilisce un limite di tempo molto preciso per impedire che un’esigenza temporanea si trasformi in un posto di lavoro precario a tempo indeterminato. Un lavoratore assunto a termine dall’agenzia non può essere mandato in missione presso la

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stessa azienda utilizzatrice per un periodo complessivo superiore a 24 mesi. Questo limite massimo si applica anche se la missione è stata interrotta e ripresa più volte, o se sono stati stipulati in successione molti contratti diversi (come in un caso esaminato dalla Cassazione, dove un lavoratore aveva accumulato ben 47 contratti diversi con la stessa azienda).

Cosa succede se si supera il limite dei 24 mesi?

Se il rapporto di lavoro con lo stesso utilizzatore e per le medesime mansioni va oltre la soglia massima dei 24 mesi, la legge considera questa situazione un abuso. La sanzione prevista dall’ordinamento è molto severa: i contratti di somministrazione che superano questo limite diventano

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nulli. Di conseguenza, il lavoratore ha il diritto di rivolgersi a un giudice per chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (cioè un’assunzione) a tempo indeterminato, direttamente con l’azienda utilizzatrice (Cass. civ., sez. lav., sent., 7 novembre 2025, n. 29577).

La “causale” del contratto può cambiare questo limite?

Assolutamente no. Il limite dei 24 mesi è una soglia massima che si applica a prescindere dalla “causale”, cioè dal motivo per cui l’azienda ha richiesto il lavoratore. Non importa se i contratti sono stati stipulati per esigenze temporanee, per picchi produttivi, per sostituire personale assente o per qualsiasi altra ragione permessa dalla legge. Il superamento del limite temporale è l’unico fattore che conta.

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Perché esiste questo limite di tempo?

L’obiettivo di questa normativa, in linea con le direttive europee (come la 2008/104/CE) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, è evitare un uso distorto della somministrazione. Questo strumento serve a coprire esigenze temporanee dell’azienda. Se un’impresa ha bisogno dello stesso lavoratore, per le stesse mansioni, per un periodo superiore ai 24 mesi, la legge presume che quello non sia un bisogno passeggero, ma un posto di lavoro stabile. La tutela, quindi, mira a garantire che la temporaneità caratterizzi la modalità di impiego, non il posto di lavoro in sé, impedendo che il lavoratore resti “incastrato” in una successione infinita di contratti a termine.

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