WiFi condiviso: chi risponde della pirateria?

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Autore: Angelo Greco

30 marzo 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Il titolare della connessione internet non sfugge alla responsabilità per la pirateria se si limita a incolpare un familiare. La Corte UE (C-149/17) chiede un equilibrio tra privacy e diritto d’autore.

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Nelle nostre case, la connessione internet è una risorsa condivisa. Genitori, figli, a volte anche ospiti, usano tutti la stessa linea WiFi. Ma cosa succede se uno di questi utenti, magari di nascosto, usa la connessione per commettere una violazione del diritto d’autore, ad esempio condividendo un film o un audiolibro su una piattaforma peer-to-peer? Il titolare dell’abbonamento, il cui nome è sulla fattura, è spesso l’unico soggetto identificabile e finisce per essere citato in giudizio. La sua difesa più comune è: “Non sono stato io, è stato un mio familiare”. Molti credono che questo basti a chiudere la questione, ma una sentenza fondamentale della Corte di Giustizia Europea ci obbliga a chiederci: se il

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WiFi è condiviso chi risponde della pirateria? La risposta rivela un complesso equilibrio tra la protezione della vita familiare e quella della proprietà intellettuale.

Perché risponde il titolare della connessione?

Il titolare dell’abbonamento internet è il primo (e spesso l’unico) responsabile legale della linea. La vicenda esaminata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 18 ottobre 2018, Causa C-149/17) è nata proprio in Germania, dove una casa editrice ha citato in giudizio un cittadino chiedendo un risarcimento. Attraverso la sua connessione internet privata, infatti, un audiolibro di loro produzione era stato condiviso illegalmente su una piattaforma

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peer-to-peer, mettendolo a disposizione di un numero illimitato di utenti.

Il titolare del diritto d’autore (la casa editrice) ha bisogno di un “ricorso effettivo”, e il titolare della connessione è l’unica persona che può identificare.

Basta incolpare un familiare per salvarsi?

La difesa dell’uomo citato in giudizio è stata molto semplice: ha sostenuto che anche i suoi genitori avevano accesso e possibilità di usare quella connessione. Secondo la giurisprudenza tedesca, che garantisce in modo molto forte il diritto alla protezione della vita familiare, una simile difesa era stata ritenuta sufficiente per esonerarlo dalla responsabilità.

La Corte di Giustizia UE, però, ha dato risposta negativa. Il diritto dell’Unione

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osta (cioè, si oppone) a una normativa nazionale che permette al titolare della connessione di liberarsi dalla responsabilità semplicemente indicando in modo vago un familiare, senza fornire ulteriori precisazioni (ad esempio, quando o come il familiare avrebbe usato la connessione).

Come si bilanciano privacy e diritto d’autore?

I giudici di Lussemburgo hanno sottolineato la necessità di trovare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali in gioco.

Da un lato, ci sono il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto alla proprietà intellettuale, che spettano alla casa editrice danneggiata.

Dall’altro, c’è il diritto al rispetto della vita privata e familiare, che spetta al titolare della connessione.

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Se la protezione della famiglia è così assoluta da impedire al giudice di esigere qualsiasi prova o informazione sui familiari, l’identificazione di chi ha commesso la violazione diventa impossibile.

Cosa succede se non si può provare chi è stato?

Se il titolare dei diritti non può ottenere le informazioni necessarie per identificare l’autore della violazione, subisce una violazione grave dei suoi diritti fondamentali. La Corte UE ha quindi stabilito che spetta al giudice nazionale (in questo caso, il Tribunale tedesco) verificare se il proprio diritto interno offra altri “strumenti, procedure e mezzi di ricorso” che consentano alla casa editrice di ottenere le informazioni necessarie per accertare chi ha commesso la violazione. Se questi strumenti alternativi non esistono, il titolare della connessione non può “schermarsi” dietro la sua famiglia e resta responsabile per il danno causato.

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