Stipendi in contanti: quali sono le sanzioni?

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Autore: Paolo Florio

31 marzo 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Pagare gli stipendi in contanti è vietato. La sanzione non si cumula: si paga per ogni mensilità di violazione. Niente sconti per la continuazione, ma possibile il pagamento ridotto.

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Nell’era dei bonifici istantanei e dei pagamenti digitali, la “busta paga” consegnata fisicamente con le banconote dentro sembra un ricordo del passato. Eppure, per comodità o abitudine, alcuni datori di lavoro continuano a versare acconti o saldi di stipendio in contanti. Questa pratica, però, è severamente vietata dalla legge per garantire la tracciabilità dei pagamenti e combattere l’evasione. La domanda che sorge spontanea quando arriva un controllo è: se gli stipendi vengono pagati in contanti, quanto sono le sanzioni?

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Il conto può essere salatissimo, perché il meccanismo di calcolo delle multe non permette sconti basati sulla ripetitività dell’errore. Vediamo nel dettaglio cosa rischia l’azienda e perché pagare “mese per mese” l’errore può diventare insostenibile.

È vietato dare acconti in contanti ai dipendenti?

La legge di Bilancio per il 2018 (Legge 205/2017, commi 910-914) ha introdotto un divieto assoluto: le retribuzioni e gli acconti ai lavoratori non possono più essere corrisposti in contanti, indipendentemente dall’importo. Non esiste una soglia di tolleranza (come quella dei 5.000 euro per le transazioni commerciali): anche un acconto di 50 euro deve essere tracciabile. I mezzi consentiti sono bonifici, strumenti di pagamento elettronico, assegni o versamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il lavoratore ha il conto.

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Chi viola questa norma incorre in una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro. Questo importo è “fisso” per l’evento: significa che la sanzione scatta a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti in quel singolo pagamento irregolare. Che si paghi in contanti un solo dipendente o dieci nello stesso giorno, la multa base per quella violazione è la stessa.

Se l’errore si ripete per più mesi, le sanzioni si sommano?

Qui si nasconde l’insidia maggiore per i datori di lavoro. Spesso si pensa che, trattandosi dello stesso tipo di errore ripetuto nel tempo, si possa applicare il cosiddetto “cumulo giuridico” (articolo 8 della legge 689/1981), un meccanismo che permette di pagare una sola sanzione aumentata (fino al triplo) invece della somma matematica di tutte le multe.

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota 606 del 15 aprile 2021, ha chiarito che questa “scappatoia” non è applicabile al pagamento degli stipendi in contanti. Poiché l’obbligo di retribuzione tracciabile nasce ogni mese, al momento dell’erogazione della busta paga, ogni mensilità pagata in contanti costituisce una violazione autonoma e distinta. Di conseguenza, si configura una pluralità di violazioni che non permette il cumulo. Non si può nemmeno applicare per analogia l’articolo 81 del Codice penale sulla “continuazione del reato”, perché qui siamo nel campo degli illeciti amministrativi.

Se un datore di lavoro ha pagato in contanti per 10 mesi consecutivi, non pagherà una sanzione triplicata (es. 3.000 euro), ma rischia di pagare 10 sanzioni distinte (quindi 10 x 1.000 euro = 10.000 euro minimo).

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Esiste un modo per pagare la multa in misura ridotta?

Di fronte a un verbale che contesta mesi di pagamenti irregolari, l’unica via per limitare i danni è l’istituto del pagamento in misura ridotta (o oblazione), previsto dall’articolo 16 della legge 689/1981.

Il datore di lavoro può chiudere la partita pagando, per ogni singola violazione contestata (quindi per ogni mensilità), una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo. Nel caso specifico (sanzione da 1.000 a 5.000 euro), il calcolo più favorevole è solitamente il terzo del massimo: 5.000 diviso 3, ovvero 1.666,66 euro per ogni mensilità irregolare.

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Per beneficiare di questo sconto, il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale. Se si lascia passare questo termine, l’Ispettorato potrà emettere un’ordinanza-ingiunzione per l’importo pieno o maggiorato, rendendo il debito ancora più pesante.

Sintesi dei costi per l’azienda

Per capire l’impatto economico, riassumiamo:

  • sanzione base: da 1.000 a 5.000 euro;

  • moltiplicatore: la sanzione si applica per ogni mese in cui è avvenuto il pagamento in contanti;

  • nessun cumulo: non c’è tetto massimo o accorpamento delle sanzioni per condotta ripetuta;

  • sconto possibile: pagando entro 60 giorni, il costo si “ferma” a 1.666,66 euro per ogni mese contestato.

È evidente che la regolarità nei metodi di pagamento non è solo un obbligo formale, ma una tutela patrimoniale fondamentale per l’impresa.

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