Posso fare più cause per un unico credito?

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Autore: Angelo Greco

06 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Analisi del divieto di frazionamento della domanda giudiziale: scopri quando dividere le richieste diventa un abuso del processo sanzionabile dal giudice e quando invece è consentito.

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La gestione del contenzioso richiede strategia e correttezza, specialmente quando si vanta un diritto di credito che potrebbe essere riscosso in più tranches. Molti creditori si chiedono se posso fare più cause per un unico credito, magari per ottenere decreti ingiuntivi più veloci su piccoli importi o per ripartire il rischio. Tuttavia, la giurisprudenza ha posto dei paletti molto rigidi per evitare che i tribunali vengano intasati da procedimenti inutili che potrebbero essere accorpati. Parcellizzare una richiesta di pagamento, se non giustificato, può configurarsi come un abuso degli strumenti processuali, portando a conseguenze negative per chi agisce in giudizio.

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Quando il frazionamento del credito è vietato?

Il sistema giuridico impone un dovere di lealtà e correttezza che vieta al creditore di aggravare la posizione del debitore senza un motivo valido. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale (App. Napoli, sent. 4 novembre 2025, n. 5435), dividere la domanda giudiziale relativa a un unico credito, o a più crediti che nascono dal medesimo rapporto, è considerato illegittimo se porta a una duplicazione dell’attività istruttoria.

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Se le pretese si fondano sugli stessi fatti costitutivi o rientrano nello stesso ambito oggettivo, trattarle separatamente disperde la conoscenza della vicenda sostanziale e rischia di creare giudicati contrastanti. Il divieto scatta quando i crediti sono “inscrivibili nel medesimo ambito”, ovvero quando l’analisi di uno richiede inevitabilmente la valutazione degli elementi che fondano anche l’altro. In questi casi, l’ordinamento predilige la concentrazione delle domande in un unico processo per economia processuale.

Un fornitore ha un contratto di somministrazione con un negozio e vanta dieci fatture non pagate relative allo stesso anno. Se il fornitore decide di fare dieci cause diverse davanti al Giudice di Pace invece di una sola causa davanti al Tribunale, senza un motivo valido, sta commettendo un abuso del processo.

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È possibile dividere la domanda giudiziale in casi specifici?

Nonostante la regola generale spinga verso l’unitarietà, il frazionamento non è vietato in senso assoluto, ma è condizionato alla sussistenza di una ragione valida. Le domande possono essere formulate in giudizi autonomi solo se il creditore dimostra di avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Questo interesse non può essere un semplice capriccio o una strategia per moltiplicare le spese legali a carico del debitore, ma deve rispondere a esigenze concrete di protezione del diritto. Se manca la deduzione di questo interesse, il giudice che rileva la questione deve indicarla alle parti (art. 183 cod. proc. civ.) e chiedere chiarimenti, riservando la decisione dopo il deposito delle memorie difensive (art. 101 cod. proc. civ.). L’onere di provare che la divisione delle cause è necessaria spetta quindi a chi agisce in giudizio.

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Un lavoratore vanta verso l’azienda sia crediti per stipendi non pagati (facilmente documentabili) sia crediti per risarcimento del danno da mobbing (che richiedono una causa lunga e complessa con testimoni). Il lavoratore potrebbe avere un interesse oggettivo a chiedere subito gli stipendi con un decreto ingiuntivo e avviare separatamente la causa per il mobbing, per non ritardare l’incasso delle somme certe.

Cosa succede se avvio più esecuzioni contro lo stesso debitore?

Il principio del divieto di abuso si estende anche alla fase in cui il creditore cerca di recuperare forzosamente le somme. È considerato contrario a buona fede il comportamento di chi, avendo in mano diversi titoli esecutivi (ad esempio due diverse sentenze o decreti ingiuntivi) contro lo stesso debitore, avvia più procedure esecutive distinte senza alcun vantaggio pratico se non quello di moltiplicare i costi.

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In questa ipotesi, il Giudice dell’Esecuzione ha il dovere di riunire i procedimenti. La conseguenza più immediata è di natura economica: al creditore verranno liquidate le spese e i compensi professionali calcolati come se avesse notificato un solo atto di precetto e fatto un solo pignoramento per la somma totale. Questo serve a sanzionare l’inutile aggravio di costi scaricato sul debitore.

Una banca ha due decreti ingiuntivi contro il signor Rossi. Invece di fare un unico pignoramento dello stipendio per la somma totale, ne notifica due a distanza di pochi giorni. Il giudice riunirà i fascicoli e riconoscerà all’avvocato della banca il compenso per una sola procedura, non per due.

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Quali sanzioni rischia il creditore scorretto?

L’abuso del frazionamento porta a conseguenze processuali che variano a seconda dello stato del giudizio. Normalmente, se manca l’interesse oggettivo alla divisione, la domanda frazionata viene dichiarata improponibile. Tuttavia, la violazione del divieto ha valore meramente processuale: questo significa che la pronuncia non entra nel merito del diritto (non dice “non hai diritto ai soldi”) ma si ferma alla forma.

Il giudicato che ne deriva è “formale” e non impedisce al creditore di riproporre la domanda in modo corretto, ossia unitariamente, in un successivo giudizio. Attenzione però: se la proposizione frazionata è diventata irreversibile (magari perché su una parte del credito si è già formato un giudicato definitivo), il giudice dovrà comunque decidere nel merito per non negare giustizia, ma potrà sanzionare duramente l’abuso condannando il creditore alle spese di lite, anche se ha ragione nel merito.

Se il giudice dichiara improponibile la domanda frazionata del fornitore dell’esempio precedente, il fornitore dovrà pagare le spese legali di quel giudizio. Potrà poi fare una nuova causa, questa volta unica per tutte le fatture, sperando che nel frattempo il credito non sia andato in prescrizione.

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