Interessi sul mutuo: quando diventano illegittimi
Mutuo: come stabilire quando gli interessi nascondono anatocismo o usura.
Di regola, salvo diverso accordo, il mutuatario deve corrispondere al finanziatore gli interessi sul capitale ricevuto, calcolati in base a un tasso fisso o variabile prestabilito.
Perché la pattuizione degli interessi sia valida ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c. – norma di carattere imperativo – è necessario che l’accordo sia formulato in maniera assolutamente chiara e indichi in modo preciso il tasso applicato. Se il tasso è variabile, è sufficiente il richiamo a parametri fissati su base nazionale tramite accordi interbancari; non sono invece ritenuti adeguati richiami generici che non permettono di capire con certezza quale parametro le parti intendano utilizzare (Cass. 24 maggio 2018 n. 12967; Cass. 30 ottobre 2015 n. 22179; Cass. 29 gennaio 2013 n. 2072; Cass. 10 maggio 2010 n. 12276; Cass. 2 febbraio 2007 n. 2317; Cass. 2 ottobre 2003 n. 14684).
Le parti possono concordare liberamente il tasso degli interessi entro certi limiti, ma non possono imporre al debitore – oltre agli interessi sul capitale – di pagare anche gli interessi sugli interessi scaduti, cioè il cosiddetto anatocismo.
Indice
Ammontare degli interessi
La misura degli interessi è rimessa alla libertà negoziale delle parti, fatti salvi i limiti dell’usura (Cass. 28 settembre 2023 n. 27545; Cass. 22 giugno 2016 n. 12965).
Il tasso, normalmente espresso in percentuale, può essere:
- fisso, ossia immutabile per tutta la durata del mutuo;
- variabile, cioè ancorato a un parametro soggetto a oscillazioni.
È considerato valido anche un tasso collegato all’andamento di una valuta estera.
Nei contratti di finanziamento, la legge impone che siano indicati «il tasso d’interesse e ogni altro prezzo o condizione applicati, inclusi eventuali oneri di mora» (art. 117, comma 4, TUB).
Interessi ultralegali
Le parti possono pattuire un tasso superiore a quello legale, a condizione che:
a) vi sia la forma scritta (art. 1284, comma 3, c.c.)
La forma scritta è richiesta a pena di nullità.
È sufficiente anche una dichiarazione unilaterale del mutuatario che riconosce il tasso dovuto.
Se la forma scritta manca, gli interessi vengono automaticamente ridotti al tasso legale.
Non rilevano comportamenti concludenti o riconoscimenti successivi del debitore (Cass. 20 maggio 2016 n. 10516; Cass. 8 maggio 2008 n. 11466).
Se gli interessi ultralegali sono stati pagati, si configura un’obbligazione naturale e non possono essere restituiti.
b) il tasso sia determinato o determinabile (saggio per relationem)
Il rinvio può essere fatto a elementi esterni oggettivamente verificabili, come Euribor o altri indici ampiamente diffusi, senza necessità che il tasso sia indicato numericamente nel contratto (Cass. 13 giugno 2024 n. 16456; Cass. 7 marzo 2017 n. 5609; Cass. 20 maggio 2016 n. 10516; Cass. 11 febbraio 2014 n. 3017).
Non è però valido il rinvio agli “usi di piazza” quando questi non permettano di individuare criteri univoci (Cass. 18 maggio 1996 n. 4605; Cass. 29 novembre 1996 n. 10657).
Il richiamo a parametri nazionali, come gli accordi interbancari, è ritenuto sufficiente; al contrario, riferimenti troppo generici non lo sono (Trib. Palermo 11 aprile 2016).
La verifica dell’idoneità dei criteri è valutazione di merito, non sindacabile in cassazione se congruamente motivata (Cass. 9 aprile 1984 n. 2262).
Se la clausola richiama fonti esterne certe e verificabili, non assume rilevanza la complessità del calcolo necessario (Cass. 27 novembre 2014 n. 25205).
c) il tasso non superi il limite dell’usura
Se il tasso pattuito supera la soglia usuraria fissata per la specifica tipologia di mutuo, gli interessi sono considerati usurari e quindi illeciti.
La clausola è nulla e nessun interesse è dovuto (art. 1815, comma 2, c.c.; Trib. Ivrea 26 febbraio 2016).
La non debenza riguarda solo gli interessi usurari (corrispettivi o moratori) della clausola nulla; restano dovuti eventuali interessi previsti da clausole legittime (Cass. 9 novembre 2020 n. 24992).
Per determinare il tasso di usura (TEG) si includono commissioni, remunerazioni e spese collegate al credito, escluse imposte e tasse (art. 644 c.p.).
La soglia è quella vigente al momento della promessa o pattuizione, non del pagamento (art. 1, DL 394/2000 conv. L. 24/2001).
Usura sopravvenuta
Se nel corso del rapporto il tasso diventa superiore alla soglia antiusura per effetto delle variazioni nel tempo, ciò
Determinazione del tasso usurario (art. 2 L. 108/1996)
Il tasso soglia si calcola partendo dal TEGM rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia, aumentandolo del 25% più 4 punti percentuali.
Il TEGM considera commissioni, oneri e spese (escluse imposte e tasse).
Interessi sugli interessi (anatocismo)
L’anatocismo consiste nel calcolo degli interessi sugli interessi scaduti.
Un capitale al 5% si raddoppia in 20 anni, ma con capitalizzazione degli interessi si raddoppia in circa 14 (Cass. 2003).
Dal 1° ottobre 2016 l’anatocismo bancario è stato abolito (DM 3 agosto 2016 n. 343).
Nelle operazioni bancarie gli interessi debitori non possono produrre ulteriori interessi, eccetto quelli di mora.
La nullità è rilevabile d’ufficio (Cass. 2016–2018).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il divieto esiste già dal 1° gennaio 2014, con la seconda formulazione dell’art. 120 TUB (Cass. 2024; Cass. 2015).
Quando gli interessi composti sono ammessi (art. 1283 c.c.)
Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi solo quando:
- il creditore ne fa richiesta in giudizio;
- le parti stipulano una convenzione successiva alla scadenza e riferita a interessi maturati da almeno sei mesi.
La regola vale anche per gli interessi moratori (Cass. 1986, 2010).
La disciplina si applica ai debiti di valuta e non a quelli di valore (Cass. 2014).
Gli usi contrari devono essere normativi, non semplici prassi (Cass. SU 2004).
Decorrenza e domanda giudiziale
Gli interessi composti maturano dal giorno della domanda giudiziale, che deve essere espressamente formulata (Cass. 2002, 2013).
La richiesta in appello è nuova e quindi inammissibile, salvo riguardi gli interessi maturati dopo la sentenza di primo grado.
Convenzione successiva alla scadenza
Le parti possono stipulare una convenzione sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data dell’accordo.
Sono vietate le pattuizioni anteriori alla scadenza e la retroattività è controversa: alcuni la escludono, altri la ammettono entro limiti rigorosi.