Cosa rischia il debitore che vende o dona i suoi beni?

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Autore: Angelo Forte

08 dicembre 2025

L'avv. Angelo Forte si è laureato in giurisprudenza a pieni voti nel 1997 con una tesi in diritto del lavoro. Successivamente perfezionatosi in diritto processuale tributario, esercita la professione dal 2001 nel settore civile e fiscale con particolare riferimento al diritto condominiale, alle locazioni, al diritto successorio, alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, al diritto tributario, al diritto consumeristico, al diritto del lavoro ed alle compravendite immobiliari. Fiduciario di associazioni di consumatori.

Padre con ingenti debiti fiscali. Possiede quota di immobile in cui vive. Vorrebbe venderla o donarla e rinunciare all’eredità di sua madre. Si mette così al sicuro o no?

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Innanzitutto occorre dire che se suo padre possiede soltanto la quota dell’immobile di cui stiamo discutendo e in questo stesso immobile ha la sua residenza anagrafica e ci vive abitualmente, allora l’Agenzia delle Entrate potrà solo ipotecare (come ha già fatto) la quota del suo genitore ma non potrà mai pignorarla né tentare di farla vendere alle aste giudiziarie (lo impedisce l’articolo 76 del d.p.r. n. 602 del 1973).

Se però suo padre possiede altri immobili oltre alla quota dell’immobile di cui parliamo oppure, pur possedendo solo questo immobile, non vi ha la residenza anagrafica, allora l’

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Agenzia delle Entrate potrà anche pignorarla e farla vendere alle aste giudiziarie (sempre secondo quanto stabilisce l’articolo 76 del d.p.r. n. 602 del 1973) attraverso la procedura di pignoramento di quota di immobile indiviso ai sensi degli articoli 599 e seguenti del Codice di procedura civile (procedura che può anche prevedere, se l’immobile non è divisibile, che il giudice metta all’asta tutto l’immobile e non solo la quota di proprietà del debitore).

Detto questo, se oggi suo padre vende o dona la sua quota di proprietà, l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di agire con azione revocatoria ordinaria se l’atto pregiudica o rende anche solo più difficile il soddisfacimento del suo

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credito.

Inoltre se, quando sua nonna verrà a mancare, suo padre rinunciasse all’eredità che gli spetta, l’Agenzia delle Entrate (in base all’articolo 524 del Codice civile) potrà farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità al posto di suo padre allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei propri crediti.

Ed infine anche la rinuncia all’azione di riduzione da parte di suo padre (rispetto alla donazione di proprietà fatta in vita da sua nonna alla nipote) può dar modo ai creditori di suo padre di esercitare azione revocatoria nei confronti di tale rinuncia alla riduzione (ove ne sussistano i presupposti di legge stabiliti dagli articoli 2900 e 2901 del Codice civile) per poi agire in surrogatoria per accettare l’eredità al posto del loro debitore, cioè di suo padre, (ai sensi del già citato articolo 524 del Codice civile) e soddisfarsi sui beni ereditari.

Se l’ammontare del debito ve lo consentisse e se vi fossero i presupposti (da verificare allorché la legge di bilancio per il 2026 sarà approvata entro fine anno), valutate la possibilità di accedere alla rottamazione quinquies che potrebbe consentirvi di estinguere ratealmente il debito (senza pagare sanzioni e interessi nel frattempo maturati) e liberare così l’immobile anche dall’ipoteca.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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