Quando si può modificare l'assegno di divorzio?

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Autore: Angelo Greco

11 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

L’assegno divorzile non è per sempre. Scopri quando chiedere la revisione o la revoca se cambiano le condizioni economiche degli ex coniugi.

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Molte persone pensano che una sentenza di divorzio sia una pietra miliare immutabile, una decisione definitiva che regolerà i rapporti economici per tutta la vita. La realtà è ben diversa perché la vita è in continuo movimento: si cambia lavoro, si va in pensione, si subiscono imprevisti o si hanno colpi di fortuna. Il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità di adeguare quanto stabilito dal tribunale ai mutamenti della realtà. Capire quando si può modificare l’assegno di divorzio è fondamentale sia per chi paga, e magari si trova in difficoltà, sia per chi riceve il denaro e vede l’altro ex coniuge arricchirsi notevolmente. Non basta però un semplice malcontento o una variazione minima delle entrate: la legge richiede requisiti precisi e rigorosi per rimettere mano al portafoglio.

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Cosa serve per cambiare l’importo dell’assegno?

Per poter bussare nuovamente alla porta del giudice e chiedere di rivedere la somma stabilita, non è sufficiente sostenere che le cose sono cambiate in modo generico. La giurisprudenza più recente (Cass. ordinanza 1482, sez. Prima del 21-01-2025) ha chiarito che devono sussistere dei giustificati motivi. Questi motivi si identificano in una modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi che deve avere tre caratteristiche fondamentali:

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  • deve essere sopravvenuta (cioè accaduta dopo la sentenza di divorzio),
  • effettiva (concreta e reale);
  • significativa (di portata rilevante).

Il tribunale non farà altro che mettere a confronto la situazione reddituale e patrimoniale di oggi con quella esistente al momento della decisione precedente.

Non è possibile far valere con il processo di modifica delle condizioni economiche dei fatti che erano già sussistenti al momento della separazione o del divorzio e che non sono stati evidenziati al giudice in quell’occasione,

Se l’ex marito che versa l’assegno va in pensione e il suo reddito mensile crolla del 40%, questo è un fatto sopravvenuto e significativo che giustifica la richiesta di riduzione.

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Come valuta il giudice le nuove condizioni economiche?

Il processo di revisione si basa su un’analisi comparativa. Il magistrato deve guardare nelle tasche di entrambi gli ex coniugi per capire se l’equilibrio stabilito anni prima si è rotto. Non basta però dimostrare che il reddito è sceso o salito; serve provare il nesso di causalità. Bisogna cioè dimostrare che il cambiamento economico è la diretta conseguenza di quegli eventi nuovi che si sono verificati. Secondo i giudici (Cass. ordinanza 354, sez. Prima del 10-01-2023), questa verifica è indispensabile sia per ridurre l’assegno sia per revocarlo del tutto. Senza questo collegamento logico tra l’evento (la causa) e la variazione patrimoniale (l’effetto), la domanda viene respinta.

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Se un professionista decide volontariamente di lavorare meno ore per avere più tempo libero, riducendo così il suo fatturato, potrebbe non ottenere la riduzione dell’assegno perché la modifica della condizione economica dipende da una sua scelta e non da un evento esterno subito.

Quando è possibile cancellare del tutto l’assegno?

Esistono casi in cui il mutamento è talmente radicale da portare non solo alla modifica, ma alla totale revoca del contributo economico. Questo avviene quando si prova che l’ex coniuge beneficiario ha acquisito mezzi propri sufficienti a mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, rendendo inutile l’aiuto dell’altro. Al contrario, la revoca può scattare se chi paga subisce un tracollo economico tale da rendere l’onere insostenibile. Anche qui, l’accertamento deve essere

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rigoroso (Cass. sent. 1119, sez. Prima del 20-01-2020): il giudice deve essere certo che la nuova ricchezza o la nuova povertà siano stabili e definitive.

Se la donna che riceve l’assegno ottiene una importante promozione dirigenziale o eredita un vasto patrimonio immobiliare che le garantisce rendite alte, l’ex marito può chiedere la revoca dell’assegno perché lei è diventata economicamente autonoma rispetto al tenore di vita matrimoniale.

Il giudice può decidere tutto da capo?

È molto importante comprendere i limiti del giudizio di revisione. Non si tratta di un “secondo tempo” della causa di divorzio dove si può ridiscutere tutto da zero. Il giudice della revisione non ha il potere di fare una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti che avevano portato all’assegno originale. Egli deve rispettare la “fotografia” scattata dalla sentenza di divorzio e limitarsi a verificare solo i fatti nuovi. Come precisato dalla Suprema Corte (Cass. sent. 787, sez. Prima del 13-01-2017), l’indagine si concentra esclusivamente sul capire se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato il vecchio equilibrio. Non si possono tirare fuori argomenti o fatti che esistevano già prima e che non erano stati fatti valere al momento giusto.

Se l’ex coniuge si è dimenticato di dire nel primo processo che aveva un debito pregresso, non può usarlo anni dopo per chiedere la revisione. Quel fatto non è “sopravvenuto”, esisteva già e doveva essere discusso nel divorzio.

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