Dopo quanto tempo scadono le rate del mantenimento non pagate?
I ratei dell’assegno di mantenimento si prescrivono in cinque anni. Scopri come funziona la scadenza e quando non vale la sospensione tra coniugi separati.
Gestire i rapporti economici dopo la fine di un amore è sempre complicato, specialmente quando ci sono di mezzo figli e assegni mensili. Spesso capita che l’ex coniuge si faccia vivo dopo molto tempo, presentando un conto salatissimo fatto di arretrati accumulati negli anni. Di fronte a cifre enormi, la prima reazione è il panico, ma la legge offre uno scudo temporale ben preciso. Capire dopo quanto tempo scadono le rate del mantenimento non pagate è essenziale per non versare somme non dovute o, al contrario, per non perdere il diritto a incassare quanto spetta. Il Tribunale ha chiarito che non si può pretendere il pagamento all’infinito: esiste un limite oltre il quale il debito si cancella da solo. Vediamo nel dettaglio come si calcola questo tempo e quali sono le regole per interrompere la scadenza.
Indice
L’assegno di mantenimento scade in 5 o 10 anni?
La legge distingue nettamente tra il diritto all’assegno in sé e le singole rate mensili. Il credito relativo ai ratei mensili che il coniuge obbligato deve versare segue la prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.). Questo significa che ogni singola mensilità ha una vita di cinque anni dalla sua scadenza: se non viene richiesta entro questo termine, si estingue. La prescrizione decennale (art. 2953 c.c.), che è quella ordinaria, si applica solo in un caso molto specifico e raro: quando c’è stata una causa apposita su quei mancati pagamenti e un giudice ha emesso una sentenza di condanna definitiva (passata in giudicato) sull’importo arretrato. Senza questo nuovo accertamento giudiziale, vale sempre la regola breve dei cinque anni.
Se l’ex marito non ha pagato la rata di giugno 2018, l’ex moglie aveva tempo fino a giugno 2023 per chiederla. Se si sveglia a ottobre 2025, quella rata è persa per sempre.
La prescrizione corre anche se siamo ancora sposati?
Esiste una norma nel codice civile che blocca il decorso del tempo tra marito e moglie, ma bisogna fare attenzione a come si applica. Nel regime di separazione personale, la sospensione della prescrizione tra coniugi non opera (Trib. Torre Annunziata, sent. 2386 del 28-10-2025). I giudici ritengono che, una volta separati, la crisi familiare sia ormai conclamata e ufficiale. Di conseguenza, non esiste più quella “riluttanza” morale o quel timore di rovinare l’armonia familiare che giustificherebbe il non fare causa al coniuge. Quindi, anche se tecnicamente il divorzio non è ancora arrivato, il cronometro della prescrizione corre inesorabile. L’inerzia del creditore non è giustificata dal vincolo matrimoniale residuo.
Maria è separata da Paolo ma non divorziata. Per “quieto vivere” non gli chiede gli assegni per sei anni. Quando si decide a farlo, scopre che il primo anno di arretrati è prescritto, perché il fatto di essere ancora formalmente sposati non ha fermato il tempo.
Come si fa a non perdere i soldi arretrati?
Per impedire che il credito svanisca, il beneficiario dell’assegno deve attivarsi prima che scadano i cinque anni. È necessario compiere degli atti interruttivi della prescrizione. Basta una richiesta scritta formale, come una lettera raccomandata di messa in mora o la notifica di un atto di precetto. Ogni volta che si invia uno di questi atti, il conteggio dei cinque anni si azzera e riparte da capo. Se invece si lascia passare il tempo senza inviare nulla, le mensilità più vecchie muoiono man mano che i mesi avanzano. La nullità colpisce la richiesta di pagamento per la parte che supera il quinquennio, se mancano solleciti intermedi.
Giulia non riceve l’assegno da 4 anni. Oggi invia una raccomandata all’ex. Così facendo, ha “salvato” tutti gli arretrati e ha altri 5 anni di tempo per agire legalmente per quelle somme.
Cosa succede se mi chiedono somme vecchissime?
Ricevere un atto giudiziario (precetto) con importi altissimi può spaventare, ma è fondamentale controllare le date. Se il creditore ingiunge il pagamento di ratei maturati oltre il quinquennio precedente alla notifica, quella parte della richiesta è illegittima. Il debitore può fare opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) davanti al giudice. Il tribunale dichiarerà nullo il precetto limitatamente alle somme prescritte. Il debitore sarà tenuto a pagare solo gli assegni relativi agli ultimi cinque anni, risparmiando notevolmente.
Nel caso analizzato dal tribunale, un marito ha ricevuto una richiesta per oltre 41.000 euro. Facendo opposizione, ha ottenuto che il giudice cancellasse dal conteggio tutte le rate più vecchie di 5 anni, riducendo drasticamente il debito perché la moglie non aveva mai mandato solleciti prima.